Common use of Garanzie assicurative Clause in Contracts

Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

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Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a L’Appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei contratti, tanto nell’ipotesi di danni alle persone, compresi i propri operatoriquanto nell’eventualità di danni alle cose, il cui massimale, previsto per singolo sinistro, dovrà essere non inferiore a cose e animali€ 3.000.000,00 (tremilioni di euro), a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, oltre alle normali assicurazioni R.C. previste per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori gli automezzi impiegati nel servizio i per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stessoun massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) per ciascun mezzo. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e comunque prima della stipula cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale del contratto. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura e alle sedi di svolgimento del servizio. L’Appaltatore è tenuto a presentare a ciascun Comune contraente, a pena di decadenza, la revoca dell’aggiudicazionepolizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dalla presente procedura. Il Concessionario L’Appaltatore nel corso dell’esecuzione devedell’appalto, inoltre, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa ad ogni Comune contrattualmente responsabile prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione.

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Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna del servizio oggetto del contratto, senza diritto all’appaltatore è richiesta la stipulazione di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all’approvazione dell’ufficio competente per l’esecuzione del servizio e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: - danni cagionati dalla cattiva esecuzione del servizio eseguito dall’appaltatore per un importo pari all’ammontare dell’appalto; - responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni alle cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, compresi i propri operatori, cose od animali per fatti verificatisi durante l’esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve un minimo di euro 1.000.000,00; La polizza assicurativa dovrà essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimalimantenuta sino alla data contrattualmente stabilita di completamento del servizio ovvero cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi, senza franchigieche l’Amministrazione, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto a vantare danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio o irregolarità del servizio e comunque prima della stipula tali da prevedere la necessità di ricorso al risarcimento. I mezzi adibiti all’esecuzione del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoservizio di cui trattasi dovranno essere assicurati con polizza “RC auto” con estensione di “sgombero neve”.

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Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da L’Aggiudicatario dovrà adottare ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o ed alle cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario servizio, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Amministrazione e/o a stipulare terzi. Qualora si verificassero i danni suindicati gli interventi specifici tesi alla loro riparazione ed i materiali occorrenti sono a carico dell’Appaltatore; questi si accolla anche i danni derivanti dagli eventuali interventi di riparazione. A garanzia dei suddetti obblighi, all’atto della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa di per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del Contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni alle personesinistro. La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, compresi dovrà avere una durata non inferiore a quella del Contratto, coprire tutti i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni richieste dal contrattopreviste. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati L’Aggiudicatario e la copertura Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il periodo di validità della garanziapersonale, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodottodipendente e non. Il concessionario deveNel caso in cui l’Aggiudicatario e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve tale circostanza dovrà essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contrattoespressamente indicata nella polizza o appendice. La mancata presentazione delle polizze assicurative consegna della polizza o appendice da parte del Contraente, o il mancato adeguamento se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione risoluzione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoContratto.

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Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a L’Appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei contratti, tanto nell’ipotesi di danni alle persone, compresi quanto nell’eventualità di danni alle cose, il cui massimale, previsto per singolo sinistro, dovrà essere non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni di euro), oltre alle normali assicurazioni R.C. previste per gli automezzi impiegati nel servizio i propri operatoriper un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) per ciascun mezzo. L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale del contratto. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura e alle sedi di svolgimento del servizio. L’Appaltatore è tenuto a presentare a ciascun Comune contraente, a cose pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e animaliconsecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contrattoquanto richiesto dalla presente procedura. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimaliL’Appaltatore nel corso dell’appalto, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e corresponsione del premio assicurativo, la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del prodottopremio stesso. Il concessionario L’Appaltatore deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al ad ogni Comune contrattualmente responsabile prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

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