Common use of Garanzie assicurative Clause in Contracts

Garanzie assicurative. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività: - contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente; - per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività. - per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamento.

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Sources: Concession Agreement

Garanzie assicurative. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità (valide per casi tutto il personale in trasferta, anche operante all’interno del comune sede di lavoro) :  ▇▇▇▇’ipotesi di viaggio autorizzato con mezzo proprio (autoveicoli; motoveicoli solo per gli spostamenti nell’ambito del comune sede di lavoro) saranno fornite gratuitamente le garanzie” incendio, ricorso vicini e kasko”.  Sono altresì indennizzabili al dipendente in trasferta, che usi debitamente autorizzato la propria autovettura, i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di furto totale o parziale degli effetti personali/bagaglio presenti nell’auto o in caso di rapina (anche se quest’ultima verificatasi in occasione di utilizzo di altro mezzo di trasporto), sino ad un importo massimo di € 1.100 e dietro esibizione di copia vidimata di denuncia resa alla Pubblica Autorità con indicazione specifica degli oggetti sottratti.  Sia per il personale interno che per quello con funzioni esterne è prevista in caso di infortunio o occorso durante la trasferta la specifica garanzia “Infortuni Professionali”, comportante la corresponsione di una somma pari a 5 volte la retribuzione lorda annua per morte e 6 volte la retribuzione lorda annua per invalidità permanente. A parziale deroga di quanto previsto dalla regolamentazione in materia di degrado, nel caso di sinistri occorsi al personale in trasferta, come sopra debitamente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, non si provvederà per le suddette garanzie incendio, ricorso vicini e kasko all’applicazione del degrado d’uso nell’indennizzo dei danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza parziali per quattro anni dalla data di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assuntiprima immatricolazione del veicolo. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti rimborso a piè di terzi in ordine all’esecuzione lista, verrà effettuato soltanto a fronte della documentazione giustificativa. Durante la trasferta il tempo di viaggio non è considerato né ai fini dello straordinario né ai fini del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività: - contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente; - per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività. - per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamentorecupero.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Garanzie assicurative. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità (valide per casi tutto il personale in trasferta, anche operante all’interno del comune sede di lavoro) :  ▇▇▇▇’ipotesi di viaggio autorizzato con mezzo proprio (autoveicoli; motoveicoli solo per gli spostamenti nell’ambito del comune sede di lavoro) saranno fornite gratuitamente le garanzie” incendio, ricorso vicini e kasko”.  Sono altresì indennizzabili al dipendente in trasferta, che usi debitamente autorizzato la propria autovettura, i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di furto totale o parziale degli effetti personali/bagaglio presenti nell’auto o in caso di rapina (anche se quest’ultima verificatasi in occasione di utilizzo di altro mezzo di trasporto), sino ad un importo massimo di € 1.100 e dietro esibizione di copia vidimata di denuncia resa alla Pubblica Autorità con indicazione specifica degli oggetti sottratti.  ▇▇▇ per il personale interno che per quello con funzioni esterne è prevista in caso di infortunio o occorso durante la trasferta la specifica garanzia “Infortuni Professionali”, comportante la corresponsione di una somma pari a 5 volte la retribuzione lorda annua per morte e 6 volte la retribuzione lorda annua per invalidità permanente. A parziale deroga di quanto previsto dalla regolamentazione in materia di degrado, nel caso di sinistri occorsi al personale in trasferta, come sopra debitamente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, non si provvederà per le suddette garanzie incendio, ricorso vicini e kasko all’applicazione del degrado d’uso nell’indennizzo dei danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza parziali per quattro anni dalla data di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assuntiprima immatricolazione del veicolo. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti rimborso a piè di terzi in ordine all’esecuzione lista, verrà effettuato soltanto a fronte della documentazione giustificativa. Durante la trasferta il tempo di viaggio non è considerato né ai fini dello straordinario né ai fini del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività: - contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente; - per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività. - per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamentorecupero.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Garanzie assicurative. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di infortunio o di assicurazione che copra i danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di fatti posti in essere dal personale del Concessionario. Il Concessionarioimpianti ed opere, prima della stipula anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività: - Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente; - per la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei per danni cagionati causati a terzi nel corso dell’attivitàdell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 1.000.000,00.- ART. 14) - Termini per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause il certificato di collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui agli articoli 1900 all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini: Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e 1906 l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Copia L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive caratteristiche dei lavori in corso di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamentorealizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

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Sources: Manutenzione Straordinaria Degli Edifici Residenziali