Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedente.
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Sources: Concession Agreement
Garanzie assicurative. Il concessionario si assume L’Aggiudicatario dovrà adottare ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie precauzione e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ogni mezzo necessario ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i evitare danni alle persone ed alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Amministrazione e/o a terzi. Tutti Qualora si verificassero i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato inizialedanni suindicati gli interventi specifici tesi alla loro riparazione ed i materiali occorrenti sono a carico dell’Appaltatore; questi si accolla anche i danni derivanti dagli eventuali interventi di riparazione. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSOgaranzia dei suddetti obblighi, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione all’atto della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contrattoContratto, l’Aggiudicatario dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del Contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro. La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, dovrà avere una durata non inferiore a quella del Contratto, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste. L’Aggiudicatario e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non. Nel caso in cui l’Aggiudicatario e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice. La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Contraente, o il mancato adeguamento se antecedenterichiesto dall’Amministrazione, comporta la risoluzione del Contratto.
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Sources: Service Agreement
Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi Articolo 22.1 L’Appaltatore dichiara espressamente di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna aver stipulato a stipulareproprie spese, con una primaria Compagnia di Assicurazioneprimarie compagnie assicurative, una polizza RCT/RCO o più polizze, con massimali adeguati a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effettiderivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. La polizza dovrà avere copertura assicurativa suddetta decorrerà dalla data di inizio di efficacia del presente contratto e resterà in vigore fino a 1 (uno) anno successivo allo scioglimento o cessazione di efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni contenute nelle polizze.
Articolo 22.2 Ai fini di cui al comma precedente, le polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore, con espressa esclusione dell’azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa interessata nei confronti della Società, dovranno coprire: - Responsabilità Professionale ovvero gli eventuali danni e/o perdite economiche che la Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di errori, colpa, dolo di personale, collaboratori, consulenti e, ove autorizzati, subfornitori dell’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto; - Responsabilità per oggetto rischio informatico ovvero gli eventuali danni e/o perdite economiche che la gestione Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di un impianto sportivoperdite e/o diffusioni non autorizzate di dati elettronici e/o informazioni di proprietà della Stazione Appaltante stessa, nonché tutte le attività secondariedi danneggiamenti ai sistemi informativi delle medesime in conseguenza di errori, accessorie e complementaricolpa, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessionedolo do personale, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attivitàcollaboratori, anche analogheconsulenti e, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza ove autorizzati, subfornitori dell’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto.
Articolo 22.3 Le polizze assicurative di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, cui sopra dovranno essere consegnate al Comune (unitamente ad eventuali appendici ed alle quietanze di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedentepagamento dei premi) alla Società a semplice richiesta.
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Sources: Contract
Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, L’Appaltatore deve stipulare una polizza RCT/RCO assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei contratti, tanto nell’ipotesi di danno danni alle persone, quanto nell’eventualità di danni alle cose, il cui massimale, previsto per singolo sinistro, dovrà essere non inferiore a terzi riconducibili all’attività € 3.000.000,00 (tremilioni di gestioneeuro), nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune oltre alle normali assicurazioni R.C. previste per gli automezzi impiegati nel servizio i per un massimale unico di Pieve almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effettieuro) per ciascun mezzo. L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale del contratto. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La polizza copertura assicurativa dovrà avere per fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto la gestione della presente procedura e alle sedi di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione svolgimento del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati L’Appaltatore è tenuto a presentare a ciascun Comune contraente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dalla presente procedura. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vitaoccasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del dato inizialepremio stesso. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSOL’Appaltatore deve, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno polizze deve essere consegnate al trasmessa ad ogni Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione contrattualmente responsabile prima dell’inizio del servizio e comunque prima della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedente. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione.
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Sources: Capitolato Speciale d'Oneri
Garanzie assicurative. Il concessionario si assume Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di legge nell’espletamento rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di quanto richiesto dal presente capitolatotutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. A tale scopo il concessionario si impegna Il Concessionario è tenuto a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, stipulare una polizza RCT/RCO assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato danni che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie possono conseguire dall’attività svolta e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dalle prestazioni richieste dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in usocontratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di Pieve validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di Cadore è esonerato da ogni responsabilità origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00stesso. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno polizze deve essere consegnate trasmessa al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione prima dell’inizio del servizio e comunque prima della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, se antecedenteinoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
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Sources: Accordo Quadro