Common use of Garanzie assicurative Clause in Contracts

Garanzie assicurative. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del Servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con un massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Cibi E Bevande

Garanzie assicurative. Il Concessionario assume La gestione dell’immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità responsabilità. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di tutti i proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi. Il concessionario è responsabile dei danni che possono capitare arrecati a persone e a o cose, siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree in conseguenza di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza attività od omissioni svolte nell’esercizio della concessione. Il contratto concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere: Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 5.000.000,00. Il comune concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo dovrà prevedere che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la copertura qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario ha sottoscritto una polizza All Risks che copra i danni arrecati all’immobile valorizzato al valore di ricostruzione a nuovo calcolato tenendo conto del valore attuale dell’immobile pari ad € 955.240,00 più l’importo dei rischi lavori stabiliti in sede di gara pari ad euro ----------------------. Nella polizza di assicurazione dei beni, è stato stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell’amministrazione comunale. Ove il valore da intossicazione alimentari risarcire per danni arrecati a persone e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del Serviziocose, nonché ecceda i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazionesingoli massimali coperti dalle predette polizze, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da l'onere relativo deve intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con un massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionarioconcessionario. Il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione. Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l’Ufficio Sport prima della stipula del contratto di concessione. La stipula del contratto d’affidamento del servizio è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

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Sources: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Dell’impianto Sportivo Comunale

Garanzie assicurative. L'affidatario della Concessione , ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio della Concessione le sottoelencate polizze assicurative con i relativi massimali; 1. una polizza di assicurazione, con primaria compagnia di Assicurazione, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della durata delle Concessione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno a cose e/o danni e infortuni a persone, che possano derivare o accadere durante l'attività di gestione, compresi eventuali atti vandalici, con un massimali di € 1.000.000; 2. una polizza RCT-RCO contro la responsabilità civile per danni causati a terzi per tutta la durata della Concessione il cui massimale è pari a 1.000.000 di euro. Le coperture assicurativa decoreranno dalla data di inizio della Concessione e cesseranno alla data di emissione del certificato di riconsegna delle aree concesse. Copia di tali polizze, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti dell'Ufficio Ambiente e Beni Culturali. Il Concessionario assume Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall’esercizio del servizio per i danni che dovessero derivare a persone e cose, in quanto l’eventuale responsabilità è in ogni caso dell’esercente il servizio, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l’obbligo di pagamento in capo al Comune ovvero la piena ed esclusiva responsabilità solidale del Comune, con esclusione quindi di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo a carico dell’Ente. Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che la concessionaria instaurati con eventuali terzi, così come per i rapporti che la concessionaria instauri con il personale che impiegherà nella gestione della struttura; di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stessoil concessionario risponderà in ogni sede. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del Servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con un massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia La mancata produzione della polizza assicurativa nel termine che verrà eventualmente fissato dal Comune sarà causa di cui al presente articolo è condizione essenziale erevoca dell’aggiudicazione e si provvederà alla nuova aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria, pertanto, qualora restando comunque salvo il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.dei danni

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Sources: Convenzione Per La Concessione in Gestione Di Un’area Verde Attrezzata

Garanzie assicurative. Il Concessionario assume 1. La gestione dell’immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità responsabilità. 2. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di tutti i proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi. 3. Il concessionario è responsabile dei danni che possono capitare arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell’esercizio della concessione. 4. Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, siano essi terzi o personale dell’impresain conseguenza di fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. 5. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere: a) il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 1.500.000,00; b) il comune concedente non assume mai, verificatisi nelle aree in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di pertinenza della concessione e coobbligato solidale per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare qualsivoglia obbligazione del concessionario; c) nella polizza di assicurazione dei beni, viene stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell’amministrazione comunale; d) ove il valore da risarcire per danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari arrecati a persone e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del Serviziocose, nonché ecceda i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazionesingoli massimali coperti dalle predette polizze, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da l'onere relativo deve intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con un massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionarioconcessionario; e) il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione; f) copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l’Ufficio Sport prima della stipula del contratto di concessione; g) la stipula del contratto d’affidamento del servizio è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra; h) fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

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Sources: Schema Di Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione in Concessione Della Tensostruttura “Palamendola”