Common use of GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO Clause in Contracts

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 % del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.

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Samples: Contratto Esecutivo – Lotto 1

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 15.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 % ( per cento) del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivodel Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiariadell’Amministrazione.

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Samples: www.consip.it

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 33,68% (trentatre,68 per cento) del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.

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Samples: Contratto Esecutivo

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 21 (quindiciventuno) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 33,68% (trentatre/68 per cento) del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.

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Samples: Contratto Esecutivo – Lotto 1

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoEsecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto Quadroquadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivodel presente Contratto Esecutivo OPA, in virtù del possesso della certificazione ISO9001; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiariadell’Amministrazione.

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Samples: Contratto Esecutivo Opa

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 13.1 12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoContratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 33,681 % xx (xxxxx per cento) del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivodel Contratto medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiariadell’Amministrazione.

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Samples: Bozza Di Contratto D’appalto