Fondo spese Clausole campione

Fondo spese. Al personale incaricato di svolgere funzioni esterne verrà attribuito in modo automatico, con lo stipendio del mese di aprile successivo alla data di sottoscrizione del presente CIA, un fondo spese in un’unica soluzione pari all’80% della media mensile dei rimborsi spese percepiti nell’anno solare precedente. Non verrà effettuato alcun conguaglio mensile tra il fondo e le spese sostenute cosicché queste verranno rimborsate per intero nella misura spettante. Il fondo dovrà essere restituito in caso di attribuzione di mansioni che non comportino un’attività esterna oppure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La restituzione avverrà mediante conguaglio con lo stipendio del mese in cui avviene il cambiamento ovvero, nel caso di insufficienza dello stesso, mediante ritenuta sullo stipendio successivo o sul trattamento di fine rapporto. In caso di assunzione all’atto del superamento del periodo di prova ovvero contestualmente in caso di assegnazione a funzioni esterne, il fondo spese verrà attribuito nella misura dell’80% della media dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa zona territoriale di competenza nell’anno solare precedente. Il fondo spese potrà essere aggiornato a fronte di variazioni nell’ambito dell’operatività richiesta al dipendente all’interno della zona territoriale di competenza, che determini uno scostamento pari ad almeno il 20% della media mensile dei rimborsi spese percepiti nell’anno solare precedente. Per il personale con funzioni esterne cui si applicava il CIA Unipol 8/10/2011 cesserà l’eventuale fondo spese fisso che era stato precedentemente assegnato.
Fondo spese. La Società si impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano ad attività effettivamente svolte e comunque con esclusione dei casi ove l’ipotesi di reato contestato sia di natura gravemente colposa e/o dolosa.
Fondo spese. La Società si impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia anche nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale, in attesa della definizione del giudizio, per i delitti con originaria imputazione per reato doloso con derubricazione in ipotesi colposa e quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, soluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Per l’anticipo spese conseguenti ai predetti procedimenti penali, la Società, a seguito di apposita e motivata richiesta dell’Ente contraente, provvederà all’anticipo delle spese nel limite della somma di € 5.000,00. In caso di condanna tale anticipo dovrà essere restituito alla Compagnia. Per le altre tipologie di controversie il fondo spese potrà essere erogato entro il limite del massimale di polizza, come da successivo art. 5).
Fondo spese. Per ciascun servizio l'ente gestore dovrà mettere a disposizione un fondo spese che sarà definito in sede di programmazione iniziale in accordo con il responsabile SEST e che sarà utilizzato per l’acquisto di sussidi e materiale per laboratori, per l'organizzazione di iniziative ed eventi, per alimenti, per titoli di viaggio, ingresso a mostre, teatri, cinema, partecipazione ad attività esterne, spese per gite, escursioni, ecc. La quota messa a disposizione dovrà essere adeguata alle attività da svolgere.
Fondo spese. Ai dipendenti che svolgono prevalentemente la propria attività in missione viene anticipato un fondo spese pari a 2 mensilità mediamente sostenute nell’anno precedente, oppure, per il caso di nuovo incarico, di quelle presumibilmente occorrenti. Il fondo spese, a richiesta, verrà anticipato anche al personale interno nel caso di prolungato servizio in missione, (intendendosi per tale la missione che superi i due giorni) ed in caso di missione che comporti spese di particolare impegno (viaggi all’estero, ecc.). Per i dipendenti neo assunti il fondo sarà concesso, di norma, al superamento del periodo di prova con valutazione per casi specifici.
Fondo spese. Al personale incaricato di svolgere abitualmente attività esterna è assegnato, a richiesta, un “fondo spese” (pari ad un decimo delle spese sostenute l’anno precedente) sul quale egli può operare prelievi ed anticipazioni in relazione alle spese da sostenere in occasione delle trasferte.
Fondo spese. Il Committente, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, costituisce un fondo spese di € ; la somma verrà portata in detrazione alla fattura finale.
Fondo spese. 1. Il Gruppo attribuisce un fondo "UNA TANTUM" al personale con funzioni esterne a copertura dell'esposizione finanziaria per il periodo intercorrente tra il sostenimento delle spese di trasferta ed il relativo rimborso.
Fondo spese. Per ciascuna educativa di strada l'ente gestore dovrà mettere a disposizione un fondo spese che sarà definito in sede di programmazione iniziale in accordo con il responsabile SEST e che sarà utilizzato per l’acquisto di materiali, per l'organizzazione di eventi, per titoli di viaggio, ingresso a mostre, teatri, cinema, per la partecipazione ad iniziative educative, sportive, culturali, per gite, escursioni, ecc. La quota messa a disposizione dovrà essere adeguata alle attività da svolgere.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.