Common use of FLUSSI INFORMATIVI Clause in Contracts

FLUSSI INFORMATIVI. I Responsabili dei procedimenti delle Banche devono produrre – con le periodicità sotto riportate e per il tramite delle rispettive funzioni di Segreteria – flussi informativi verso i Componenti del Comitato, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea della Banca stessa. Le Banche diverse dalla Capogruppo e le altre Società del Gruppo devono produrre flussi informativi verso i Componenti del Comitato e verso il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo laddove siano stati rilevati aspetti particolari nell’ambito dell’approvazione di operazioni per i quali sia ritenuta opportuna tale specifica rendicontazione. In particolare: Comitato Operazioni di maggior rilevanza In fase di trattativa Comitato Operazioni Contenziose il cui controvalore attuale non eccede Euro 1.000.000 (un milione) trimestrale Comitato Operazioni ordinarie: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle OperazionI, ai fini di eventuali interventi correttivi trimestrale Comitato Operazioni “con o tra Controllate” e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano significativi interessi di altri Soggetti collegati: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle Operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi trimestrale Comitato Operazioni concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo sia al rispetto dei limiti alle Attività di rischio sia all’osservanza delle procedure deliberative trimestrale Comitato Operazioni Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto) Dopo la delibera e prima del compimento dell’operazione Consiglio di Amministrazione Operazioni Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto) Dopo la delibera e prima del compimento dell’operazione Consiglio di Amministrazione Operazioni concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo al rispetto dei limiti alle Attività di rischio sia all’osservanza delle procedure deliberative trimestrale Consiglio di Amministrazione Operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato appena deliberate Consiglio di Amministrazione Completa informativa sull’attuazione delle delibere quadro. trimestrale Consiglio di Amministrazione Operazioni “con o tra Controllate” e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano trimestrale Destinatario Tipo flusso Periodicità significativi interessi di altri Soggetti collegati: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle Operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi Assemblea Operazioni di maggiore rilevanza concluse con parere negativo o condizionato degli Amministratori indipendenti o dell’organo di controllo almeno annuale I medesimi flussi informativi si osservano per le Operazioni con i Soggetti ulteriori.12 Per le Società estere (bancarie e non) del Gruppo le disposizioni del presente paragrafo si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate. Operazione di maggiore rilevanza Deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo sull’operazione. Esprime al Consiglio di Amministrazione: - eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; Rilascia un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione qualora quest’ultimo abbia ricevuto dal Comitato un preventivo parere negativo o condizionato a rilievi formulati (tali operazioni una volta compiute sono portate a conoscenza dell’assemblea) E’ sempre il Consiglio di Amministrazione - un preventivo e motivato parere favorevole sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione. Operazioni di minore rilevanza Deve ricevere con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’Operazione oggetto di delibera.). Secondo il vigente sistema delle deleghe e dei poteri o la normativa ex articolo. 2391- bis del Codice civile Esprime al Deliberante: -- eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; - un preventivo e motivato parere non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione

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Samples: Regolamento Procedure E Politiche Dei, Regolamento Procedure E Politiche Dei Controlli in Materia Di Attività Di Rischio E Conflitti Di Interesse Nei Confronti Di Soggetti Collegati

FLUSSI INFORMATIVI. I Responsabili dei procedimenti di Struttura sono tenuti a comunicare al Referente delle Banche devono produrre – con le periodicità sotto riportate e per il tramite delle rispettive funzioni Misure Anticorruzione informazioni afferenti alle aree di Segreteria – rischio di propria responsabilità, tali da ricomprendere dinamiche di natura sia fisiologica sia patologica, quest’ultimo informandone conseguentemente l’Organismo di Xxxxxxxxx. Sono previste diverse tipologie di flussi informativi verso oggetto di comunicazione: - Schede di Evidenza, nella forma di report riepilogativi delle operazioni svolte dalla singola Struttura in rapporto con la Pubblica Amministrazione o enti privati; - Flussi informativi periodici (su base semestrale o annuale) inerenti a dati/informazioni specifiche della gestione operativa della singola Struttura; - Flussi informativi ad evento, ovvero inerenti a situazioni/eventi/fatti che possono verificarsi nell’ambito delle attività gestite dalla Struttura, oggetto di comunicazione tempestiva o periodica in relazione alla criticità/rilevanza dell’informazione. I dati/informazioni selezionati per ciascuna attività sensibile/strumentale consentono al Referente delle Misure Anticorruzione e all’Organismo di Vigilanza di: - evidenziare ipotesi di violazione delle misure aziendali previste per la prevenzione della corruzione; - individuare possibili indicatori di anomalia, che possono considerarsi sintomatici di un eventuale utilizzo improprio o strumentale dei processi aziendali e a fronte dei quali il Referente delle Misure Anticorruzione potrà attivare le iniziative ritenute più opportune; - prevedere e proporre ulteriori o diverse misure di prevenzione dei rischi; - indirizzare/pianificare le attività di monitoraggio e di verifica. Al fine monitorare il recepimento e il rispetto da parte dei Responsabili di Struttura/Responsabili Interni, nonché di verificare e monitorare, in raccordo con i Componenti del ComitatoResponsabili stessi, l’idoneità e l’efficace attuazione delle misure anticorruzione, il Consiglio Referente delle Misure Anticorruzione, con il coordinamento dell’Organismo di Amministrazione Vigilanza, si avvale anche di attestazioni periodiche, ovvero di Schede informative annuali, sottoscritte e l’Assemblea della Banca stessa. Le Banche diverse dalla Capogruppo e le altre Società del Gruppo devono produrre flussi informativi verso i Componenti del Comitato e verso il Consiglio trasmesse dai Responsabili di Amministrazione della Capogruppo laddove siano stati rilevati aspetti particolari nell’ambito dell’approvazione di operazioni per i quali sia ritenuta opportuna tale specifica rendicontazione. In particolare: Comitato Operazioni di maggior rilevanza In fase di trattativa Comitato Operazioni Contenziose il cui controvalore attuale non eccede Euro 1.000.000 (un milione) trimestrale Comitato Operazioni ordinarie: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle OperazionI, ai fini di eventuali interventi correttivi trimestrale Comitato Operazioni “con o tra Controllate” e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano significativi interessi di altri Soggetti collegati: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle Operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi trimestrale Comitato Operazioni concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo sia al rispetto dei limiti alle Attività di rischio sia all’osservanza delle procedure deliberative trimestrale Comitato Operazioni Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto) Dopo la delibera e prima del compimento dell’operazione Consiglio di Amministrazione Operazioni Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto) Dopo la delibera e prima del compimento dell’operazione Consiglio di Amministrazione Operazioni concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo al rispetto dei limiti alle Attività di rischio sia all’osservanza delle procedure deliberative trimestrale Consiglio di Amministrazione Operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato appena deliberate Consiglio di Amministrazione Completa informativa sull’attuazione delle delibere quadro. trimestrale Consiglio di Amministrazione Operazioni “con o tra Controllate” e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano trimestrale Destinatario Tipo flusso Periodicità significativi interessi di altri Soggetti collegati: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle Operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi Assemblea Operazioni di maggiore rilevanza concluse con parere negativo o condizionato degli Amministratori indipendenti o dell’organo di controllo almeno annuale I medesimi flussi informativi si osservano per le Operazioni con i Soggetti ulteriori.12 Per le Società estere (bancarie e non) del Gruppo le disposizioni del presente paragrafo si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate. Operazione di maggiore rilevanza Deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo sull’operazione. Esprime al Consiglio di Amministrazione: - eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; Rilascia un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione qualora quest’ultimo abbia ricevuto dal Comitato un preventivo parere negativo o condizionato a rilievi formulati (tali operazioni una volta compiute sono portate a conoscenza dell’assemblea) E’ sempre il Consiglio di Amministrazione - un preventivo e motivato parere favorevole sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione. Operazioni di minore rilevanza Deve ricevere con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’Operazione oggetto di deliberaStruttura.). Secondo il vigente sistema delle deleghe e dei poteri o la normativa ex articolo. 2391- bis del Codice civile Esprime al Deliberante: -- eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; - un preventivo e motivato parere non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione

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FLUSSI INFORMATIVI. I Responsabili dei procedimenti L’Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Banche attività sensibili devono produrre – trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le periodicità sotto riportate quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo. Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: - le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell’attività svolta, ecc.); - eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili. Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: - operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.); - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e per il tramite che possano coinvolgere XXXX.XXXXXX; - richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria; - rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle rispettive funzioni di Segreteria – flussi informativi norme e previsioni del Modello; - notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Componenti del Comitatodipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; - ogni altra informazione che, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea della Banca stessa. Le Banche diverse dalla Capogruppo e le altre Società del Gruppo devono produrre flussi informativi verso i Componenti del Comitato e verso il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo laddove siano stati rilevati aspetti particolari nell’ambito dell’approvazione di operazioni per i quali sia ritenuta opportuna tale specifica rendicontazione. In particolare: Comitato Operazioni di maggior rilevanza In fase di trattativa Comitato Operazioni Contenziose il cui controvalore attuale sebbene non eccede Euro 1.000.000 (un milione) trimestrale Comitato Operazioni ordinarie: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle OperazionIricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di eventuali interventi correttivi trimestrale Comitato Operazioni “con o tra Controllate” una corretta e per quelle con Società sottoposte completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello. In ogni caso l’OdV definisce e comunica uno schema dettagliato di Flussi Informativi a influenza notevole nelle quali non vi siano significativi interessi di altri Soggetti collegati: lui destinati. I flussi informativi vanno inviati all’OdV mediante trasmissione della documentazione alla casella di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle Operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi trimestrale Comitato Operazioni concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo sia al rispetto dei limiti alle Attività di rischio sia all’osservanza delle procedure deliberative trimestrale Comitato Operazioni Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto) Dopo la delibera e prima del compimento dell’operazione Consiglio di Amministrazione Operazioni Urgenti (subordinatamente alle previsioni dello Statuto) Dopo la delibera e prima del compimento dell’operazione Consiglio di Amministrazione Operazioni concluse e loro principali caratteristiche: informazioni idonee a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni con riguardo al rispetto dei limiti alle Attività di rischio sia all’osservanza delle procedure deliberative trimestrale Consiglio di Amministrazione Operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato appena deliberate Consiglio di Amministrazione Completa informativa sull’attuazione delle delibere quadro. trimestrale Consiglio di Amministrazione Operazioni “con o tra Controllate” e per quelle con Società sottoposte a influenza notevole nelle quali non vi siano trimestrale Destinatario Tipo flusso Periodicità significativi interessi di altri Soggetti collegati: flussi informativi di tipo aggregato idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle Operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi Assemblea Operazioni di maggiore rilevanza concluse con parere negativo o condizionato degli Amministratori indipendenti o dell’organo di controllo almeno annuale I medesimi flussi informativi si osservano per le Operazioni con i Soggetti ulteriori.12 Per le Società estere (bancarie e non) del Gruppo le disposizioni del presente paragrafo si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate. Operazione di maggiore rilevanza Deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo sull’operazione. Esprime al Consiglio di Amministrazione: - eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; Rilascia un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione qualora quest’ultimo abbia ricevuto dal Comitato un preventivo parere negativo o condizionato a rilievi formulati (tali operazioni una volta compiute sono portate a conoscenza dell’assemblea) E’ sempre il Consiglio di Amministrazione - un preventivo e motivato parere favorevole sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione. Operazioni di minore rilevanza Deve ricevere con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’Operazione oggetto di deliberaposta elettronica xxx@xxxxxxxxxx.xxx.). Secondo il vigente sistema delle deleghe e dei poteri o la normativa ex articolo. 2391- bis del Codice civile Esprime al Deliberante: -- eventuali lacune e inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa; - un preventivo e motivato parere non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione

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