Common use of Flessibilità Clause in Contracts

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo articolo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore superiore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico L’ampiezza delle fasce di flessibilità è di 90 minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione termine nell’ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro. Al termine del periodo di allattamento è prevista una flessibilità in ingresso dalle 8 alle 10 e con uscita invariata della durata massima di 6 mesi; la decorrenza di tale periodo potrà essere decisa dal dipendente entro il secondo anno di vita del bambino; il periodo di flessibilità non potrà essere frazionato e terminerà improrogabilmente al compimento del secondo anno di vita del bambino; il recupero complessivo dovrà essere effettuato nell’arco del secondo anno di vita del bambino. E’ prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative pause giornaliere complessivamente - nella giornata - per massimo 25 minuti (frazionabili al minuto) dal lunedì al venerdì, digitando alla marcatempo il codice 36 in entrata e in uscita. Tali assenze andranno recuperate all’interno delle fasce di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altreflessibilità al termine della medesima giornata oppure, a compensazionein alternativa, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzionenell’arco dell’anno solare. Il numero delle settimane per le quali superamento di detti limiti (25 minuti giornalieri) sarà considerato ritardo e comporterà la corrispondente trattenuta in busta paga. Nei casi di reiterati ritardi, l’azienda potrà ricorrere alla normativa prevista dagli artt.26 e seguenti, CCNL ANIA vigente. In pari data, l’art.4 del verbale di accordo “Controllo accessi e pausa colazione” del 15.3.2002 è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativaabrogato. La restituzione delle minori prestazioni flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva eassenza, comunqueanche parziale, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.Dipendente per:

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Samples: Contratto, Accordo Smart Working Sara

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziendeL’impresa può stabilire in alcuni periodi regimi diversi di orario contrattuale. La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare complessivamente le otto 150 ore giornaliereannue, fermo restando il diritto suddivisibili al normale godimen- to del riposo settimanale massimo nell'arco di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minore minor intensità produttiva eproduttiva, comunquesulla base di programmi prestabiliti. In regime di flessibilità, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva eper ogni ora prestata oltre il normale orario, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi ferma restando la compensazione di cui al precedente comma 3 comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione. Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a dodici causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di quanto previsto ai commi 4 e 5 ore straordinarie. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a ventiquattro settimanefronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per i motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva. Ai lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemiche, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’annocomprovate necessità, non consecutivefosse possibile osservare il programmato regime di flessibilità, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà saranno concesse le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoreopportune deroghe.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione Fatto salvo il confronto sull’orario di lavoro demandato al secondo livello di contrattazione dal presente CCNL, per far fronte alle peculiarità del settore turistico variazioni dell'intensità lavorativa in particolari periodi dell’anno, l'Azienda potrà superare l'orario settimanale individuato ai sensi dell’art. 121, lettere a), b), c), sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Il suddetto confronto sarà finalizzato al raggiungimento di intese e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziendedovrà esaurirsi entro e non oltre 30 giorni dalla sua attivazione, fatta eccezione per salvo diverso accordo tra le Parti. Resta salvo quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghierein sede di contrattazione aziendale in tema di organizzazione di lavoro. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanalil'Azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive nel corso dell'anno ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva elavorativa, comunqueuna pari entità di ore di riduzione. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro dodici settimane a far data dall’inizio del per anno si intende il periodo di maggior prestazione lavorativa12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo superamento che in quelli di minor prestazione lavorativacorrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimaneResta inteso che, per i lavoratori cui si applichi tale sistema quanto riguarda il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemilavoro straordinario, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemiregimi di orario plurisettimanale, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoreall'orario definito. L'Azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art.137 della “Disciplina 2013”e nei limiti previsti dall’art. 136 della “Disciplina 2013”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Della

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziendeE' prevista la possibilità di realizzare diversi regimi di orario rispetto all'articolazione prescelta, fatta eccezione con il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali, per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiereun massimo di 16 settimane. I limiti indicati possono essere superati con accordi integrativi, potranno essere adottati sistemi fino ad un massimo di distribuzione dell’orario di lavoro 48 ore settimanali per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore24 settimane. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane Ai lavoratori con orario di lavoro 40 ore settimanali cui si applica tale flessibilità sono riconosciute ulteriori 8 ore di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso permesso per lavoro straordinarioriduzione annua di orario. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. E' prevista la possibilità di realizzare, previo confronto a livello aziendale, ulteriori regimi di flessibilità rispetto a quello suesposto, nelle seguenti forme: - superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane, ovvero di 24, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento; - superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento. A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro, da godere per il 50% collettivamente, in base al programma di flessibilità, e per il restante 50% sotto forma di riposi compensativi individuali, in gruppi di 4 o 8 ore, secondo il meccanismo della banca ore. In particolare, il godimento dei riposi compensativi individuali non potrà aver luogo nei mesi di luglio, agosto e dicembre e non potrà interessare contemporaneamente più del 10% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo (5% per la giornata di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi sabato o quella di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo lavorativa nell'arco della settimana). Nelle unità produttive al di minor prestazione lavorativa. Qualora, invecesotto dei 30 dipendenti, i sistemi riposi saranno fruiti individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. Diverse modalità di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi fruizione potranno essere previste dalla contrattazione di cui al precedente comma 3 secondo livello. Le eventuali ore di riposo non godute verranno liquidate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a dodici e quello di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, maturazione con la maggiorazione prevista per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, nel rispetto dei limiti orari per quest'ultimo previsti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi concessi a fronte della flessibilità d'orario non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione d'orario, permessi e ferie (fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità). In caso di ricorso ai soli fini retributivi, predetti regimi di orario plurisettimanale il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato all'orario definito per ciascuna settimana. Le singole strutture lavorative possono realizzare regimi di flessibilità, nelle seguenti forme: - superamento dell'orario contrattuale sino al lavoratorelimite di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento; - superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento. A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro, da godere con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito (v. paragrafo Orario normale). I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. Le eventuali ore di riposo non godute verranno liquidate, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, entro il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Tali ore non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione d'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: www.cgil-agb.it

Flessibilità. In relazione alle peculiarità Dietro richiesta di un singolo Dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, l’Azienda può accordare al medesimo, per un periodo di tempo da convenirsi od a tempo indeterminato, una flessibilità di 30 minuti rispetto all’orario fissato per l’unità organizzativa di appartenenza dell’interessato. Nell’effettuare tali modifiche di orario, l’Azienda terrà conto delle motivazioni del settore turistico Dipendente interessato, con particolare riguardo a necessità di trasporto, particolari situazioni fisiche, necessità familiari straordinarie ecc.. E’ facoltà dell’Azienda revocare la flessibilità concessa, a scadenza del termine o, se concessa a scadenza indeterminata, con adeguato preavviso. Azienda e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziendeLavoratore, fatta eccezione eventualmente assistito dalle RSA, si incontreranno per valutare il miglior collocamento possibile, in base al profilo professionale, nel caso perduri la necessità di flessibilità e questa sia incompatibile con la posizione professionale ricoperta. Con riferimento a quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghieredall’art. 98 e art. 122 CCNL ai lavoratori che svolgano attività di promozione e consulenza o siano addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanaliipermercati, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altregrandi magazzini, a compensazionemercati ittici, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro comprendente anche il sabato, si conviene, nel limite massimo individuale di durata superiore 20 volte all’anno, di avere diritto all’effettuazione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti da utilizzare in un giorno successivo a quello prescritto dall’articolo 70 dell’effettuazione e concordato con l’Azienda. Per le attività di sola consulenza, concordate con le OOSS, che non superino le 2,30 ore, si conviene che gli interessati recupereranno una mattina o due pomeriggi. A fronte di ciò non saranno riconosciuti il permesso aggiuntivo di 40 minuti né il compenso giornaliero aggiuntivo di euro 18,08 previsto dal CCNL (ex art. 98). Resta peraltro inteso che la prestazione in giornata di sabato non dà diritto a compenso per lavoro straordinarioad alcun compenso, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del essendo questo assorbito nel riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratorecompensativo successivamente fruito.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte Parte speciale Catene Alberghierecatene alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e art. 70 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo dall'art. 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non art. 77 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore superiore o inferiore a quelle dell’articolo 70non dell'art. 70 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio dall'inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario prevedano l’estensione l'estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo all'art. 64 del CCNL c.c.n.l. Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’annonell'anno, non consecutive, l’adozione l'adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione Direzione aziendale e RSU R.S.U. o delegato aziendale nel corso del quale la direzione Direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione Direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore. Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi. Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti speciali, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende, che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parte di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie. In tali accordi, le parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territoriali per la verifica dei programmi definiti. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 64 del c.c.n.l. Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore. L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i sedici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali. I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 75.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico L’ampiezza delle fasce di flessibilità è di 60 minuti rispetto all’orario ufficiale di inizio e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione termine nell’ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro. Al termine del periodo di allattamento è prevista una flessibilità in ingresso dalle 8 alle 9.30 e con uscita invariata della durata massima di 6 mesi; la decorrenza di tale periodo potrà essere decisa dal dipendente entro il secondo anno di vita del bambino; il periodo di flessibilità non potrà essere frazionato e terminerà improrogabilmente al compimento del secondo anno di vita del bambino; il recupero complessivo dovrà essere effettuato nell’arco del secondo anno di vita del bambino. E’ prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative pause giornaliere complessivamente - nella giornata - per massimo 25 minuti (frazionabili al minuto) dal lunedì al venerdì, digitando alla marcatempo il codice 36 in entrata e in uscita. Tali assenze andranno recuperate all’interno delle fasce di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altreflessibilità al termine della medesima giornata oppure, a compensazionein alternativa, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzionenell’arco dell’anno solare. Il numero delle settimane per le quali superamento di detti limiti (25 minuti giornalieri) sarà considerato ritardo e comporterà la corrispondente trattenuta in busta paga. Nei casi di reiterati ritardi, l’azienda potrà ricorrere alla normativa prevista dagli artt.26 e seguenti, CCNL ANIA vigente. In pari data, l’art.4 del verbale di accordo “Controllo accessi e pausa colazione” del 15.3.2002 è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativaabrogato. La restituzione delle minori prestazioni flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva eassenza, comunqueanche parziale, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.Dipendente per:

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Samples: Contratto

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, Le aziende potranno essere adottati adottare sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi in- tendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano comportino per una o più setti- mane settima- ne prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e all’orario normale di lavoro (40 ore settimanali) e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentementeinferiore, il maggior lavoro effettuato fermo restando che i lavoratori percepiranno la medesima retribuzione sia nelle settimane con orario di lavoro sforamento che di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneriduzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non oltre il normale orario set- timanale non potrà superare le quattro 4 (settimane) consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l’orario di lavoro non potrà superare supe- rare le otto 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, dovrà avvenire entro dodici 12 settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni Qualora l’estensione oltre il normale orario di lavoro avverrà nei periodi sia effettuata per un numero di maggior intensità pro- duttiva esettimane consecutive pari a 12, comunque, con il recupero delle prestazioni entro dodici 24 settimane a far data dall’inizio del periodo di minor maggior prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 per riduzione d’orario dei lavoratori interessati è elevato a 116 ore. Qualora Il ricorso a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso tali regimi di orario è consentito per più un massimo di due 2 volte nell’annoall’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro previo esa- me congiunto tra direzione aziendale l’azienda e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimentiRSU. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva succes- siva all’orario comunicato al lavoratore. Banca ore La banca delle ore può essere attivata mediante specifici accordi collettivi di secondo livello, al fine di con- sentire ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte mediante riposi compensativi eventuali prestazioni ec- cedenti l’orario medio annuo. ◆ 26 settimane, con riduzione dell’orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati dalla concreta applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi spettanti come riduzione dell’orario di lavoro; ◆ 52 settimane, previa intesa in sede aziendale, interaziendale o territoriale, prevedendo l’innalzamento del monte ore annuo di permessi sino a 128 ore annue.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico ragione delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, è consentita la realizzazione di diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario con- trattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all’anno (1° gennaio – 31 dicem- bre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, il limite massimo annuale potranno essere adottati sistemi elevati. A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nell’arco di distribuzione dell’orario 12 mesi dall’inizio dei ciclo di lavoro per flessibilità, in periodi plurisettimanalidi minore intensità lavorativa, intenden- dosi per tali quei sistemi una pari entità di distribuzione dell’orario ore di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altreriduzione. Viceversa, a compensazionefronte di una riduzione dell’orario contrattuale, prestazioni corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall’inizio del ciclo di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive flessibi- lità ed in ogni caso l’ora- rio periodi di lavoro non potrà superare le otto maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo prestate oltre l’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei pe- riodi di leggesuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le agenzie ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di viaggio il limite supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. La flessibilità tempestiva è prevista a fronte di sei settimane consecutivevariazioni imprevedibili ed urgenti della domanda di lavoro. Il recupero Le modalità applicative della flessibilità proposte dall’azienda, relative alla distribuzione delle maggiori prestazioni ore nel pe- riodo di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva ela- vorativa, comunque, entro dodici settimane a far data una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell’arco di 12 mesi dall’inizio del periodo ciclo di maggior prestazione lavorativaflessibilità. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà I lavoratori interessati alla flessibilità percepi- ranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario. Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 21%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoresuperamento.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi Le modalità di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni ore prestate in regime di lavoro verrà effettuato attraverso congedi flessibilità contrattuale o tempestiva possono pre- vedere anche la programmazione individuale, nel limite di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e32 ore annue, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativafatte salve diverse intese azien- dali. La restituzione delle minori normativa sulla flessibilità tempestiva non prevede prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale domenicali salvo accordi tra le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimentiparti. Nel caso di ricorso utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 104 di flessibilità. Banca ore Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fat- te salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per i lavoratori a tali sistemitempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supple- mentare. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoro straordinariolavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con appo- sita dichiarazione scritta, ai soli fini retributiviche sarà valida fino a disdetta. In tal caso, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratorei riposi potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che ◆ la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, ◆ non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e ◆ non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Nella banca delle ore confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato