Fallimento del datore di lavoro Clausole campione

Fallimento del datore di lavoro. La sorte dei singoli contratti di lavoro è stata ripetuta- m ente considerata dalle leggi in esame, nel caso di difficoltà e dissesti finanziari e, in particolare, nel caso di fallimento del­ l ’im prenditore. Così la legge polacca (art. 13) e la legge estone (par. 16) am m ettono che (in senso analogo è anche la legge cinese, a r ti­ colo 35), in caso di forza m aggiore rendente assolutam ente im­ possibile il funzionamento dell’azienda per un periodo supe­ riore ai sette giorni, l’im prenditore abbia diritto, in assenza di colpa a suo carico, di risolvere il contratto di lavoro entro sette giorni dalla data di cessazione dell’attività. In caso di fallim ento, varie leggi prevedono che i crediti dei lavoratori siano considerati come privilegiati nella proce­ du ra fallim entare; e. prevedono anche determ inate garanzie ed indennità a favore del prestatore d’opera, per il caso che il contratto di lavoro venga a risolversi: legge finlandese, arti­ colo 29; legge rum ena, art. 78; legge cinese, art. 29; legge del Lussem burgo artt. 17-18;'legge ungherese, art. 22; legge mes­ sicana, art. 36. P iù precisam énte, la legge greca 11 m arzo 1920 stabilisce che il lavoratore abbia diritto alla m età dell’inden- n ità p er m ancato preavviso; la legge belga (art. 31) concede la stessa indennità prevista per la denuncia ingiustificata del contratto, con un massimo di 12.000 frs. ; la legge boliviana 194 (artt. 14-15) dispone che, in caso di cessazione del servizio per fallimento o provata passività dell’im prenditore, l ’in dennità di licenziam ento sarà dim ezzata, ma il relativo credito sarà p r i­ vilegiato in conform ità della legge civile. La legge austriaca am m ette che (par. 30, n. 4) in caso di fallim ento, tanto il lavoratore che il curatore possano por fine al contratto, e stabilisce che (par. 33) i crediti del lavoratore, i quali superino la sua retribuzione annuale, sono di prim a classe nella procedura del fallim ento, e privilegiati in quella del concordato. Sempre secondo la legge austriaca (par. 33, n. 2), in casò di liquidazione dell’azienda, l ’obbligo di corri­ spondere l ’in dennità di licenziam ento può essere ridotto o anche annullato, a seconda della situazione economica dell’im ­ prenditore.
Fallimento del datore di lavoro. Con l’apertura del fallimento nei confronti del datore di lavoro la Fondazione presuppone uno scioglimento straordinario del contratto d‘affiliazione a partire da quel momento. Un cambiamento del livello di garanzia comporta un’uscita (disdetta del contratto d’affiliazione) dal pool precedente (precedente livello di garanzia) e un’entrata (nuovo contratto d’affiliazione) nel nuovo pool (nuovo livello di garanzia). Pertanto un nuovo contratto d’affilia- zione (nuovo livello di garanzia) deve essere richiesto in anticipo alla Fondazione. La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell’accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all’accettazione a un altro livello di garanzia. Per la disdetta del precedente contratto d’affiliazione (li- vello di garanzia precedente) vanno rispettate in partico- lare le disposizioni secondo le cifre 6.2 e 7.2. Se il contratto d’affiliazione non viene sciolto a causa di un cambiamento del livello di garanzia, tutte le persone assicurate attive e i beneficiari delle prestazioni d’invalidi- tà escono dalla Fondazione. Anche le rendite di vecchiaia e per i superstiti escono dalla Fondazione insieme alle persone assicurate attive e ai beneficiari delle rendite d’invalidità. Con l’esportazione delle rendite, tutti i destinatari escono dalla cassa di previdenza e dalla Fondazione. Pertanto si ha una liquidazione totale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secon- do il Regolamento per la liquidazione parziale. L’affiliazione uscente ha la possibilità di acquistare la co- pertura delle intere prestazioni delle rendite di vecchiaia e per i superstiti, dopo aver fornito prova della propria capacità di finanziamento, e di lasciarle nella Fondazione. La prova del finanziamento deve essere presentata alla Fondazione prima dell’invio della disdetta. La Fondazio- ne verifica l’attestazione presentata. La Fondazione può chiedere un’ulteriore prova della capacità di finanzia- mento per possibili rendite di vecchiaia e per i superstiti che insorgeranno dopo la richiesta. In caso di rifiuto da parte della Fondazione, il nuovo istituto di previdenza deve confermare anche l’accettazione dei beneficiari delle prestazioni di rendita secondo la cifra 6.2.2, osservando il termine di disdetta. Con l’acquisto delle rendite, i beneficiari delle rendite di vecchiaia e per i superstiti rimangono nella cassa di previdenza o nella Fondazione. Le ...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 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- l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;