Common use of Ex festività Clause in Contracts

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: www.flaica.it, www.informaimpresa.it, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 19775/3/1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 198528/12/1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 1° gennaio - 31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 1° gennaio­31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 28dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è e stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l'utilizzazione collettiva colletti- va sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione retri- buzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: Accordo Provinciale Collettivo Di Lavoro Integrativo 1996

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. Dpr 28 dicembre 1985, n. 792 "«Reintroduzione dell'Epifania"dell’Epifania»). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque co­ munque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente individual­ mente o collettivamente; l'utilizzazione l’utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno nell’arco dell’anno solare (1º gennaio-31 1° xxxxx­ io­31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno dell’anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale globa­ le di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: www.antlo.it

Ex festività. Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Detti permessi saranno fruiti frutti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la fa retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

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Samples: www.eblart.it