Eventuale scarsità del flottante Clausole campione

Eventuale scarsità del flottante. Nel caso in cui, in assenza dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, all’esito dell’Offerta Obbligatoria Azioni (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni A, anche tenuto conto dell’eventuale permanenza nel capitale sociale dell’Emittente di partecipazioni rilevanti (ai sensi della normativa applicabile) non rientranti nel flottante, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle Azioni A dalla quotazione ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa atteso anche che l’Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni A. In caso di revoca delle Azioni A dalla quotazione ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Xxxxx, i titolari di tali Azioni che non abbiano aderito all’Offerta Obbligatoria Azioni saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento. È inoltre possibile che la liquidità dei Market Warrant risulti ridotta a seguito del perfezionamento dell’Offerta Volontaria Market Warrant in quanto il numero dei Market Warrant in circolazione successivamente alla Data di Pagamento potrebbe risultare sensibilmente ridotto rispetto a quello in circolazione sino a tale data. Al termine dell’Offerta Volontaria Market Warrant non è escluso, peraltro, che non possa essere assicurato il regolare andamento delle negoziazioni dei Market Warrant. In tal caso, sempre ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione dei Market Warrant. Inoltre, in caso di Revoca dalle Negoziazioni delle Azioni A, Borsa Italiana potrebbe altresì disporre la revoca dalla quotazione dei Market Warrant tenuto conto che venendo meno la quotazione delle Azioni A verrebbe meno la quotazione delle attività sottostanti i Market Warrant. In caso di revoca dei Market Warrant dalla quotazione, i titolari di Market Warrant che non abbiano aderito all’Offerta Volontaria Market Warrant saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di l...
Eventuale scarsità del flottante. Fermo restando quanto indicato nelle precedenti Avvertenze A.8 e A.11, nel caso in cui, a esito dell’Offerta e in assenza di Delisting, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie TBS, anche in considerazione dell’eventuale permanenza nell’azionariato di azionisti titolari di partecipazioni rilevanti, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla negoziazione delle azioni ordinarie dell’Emittente ai sensi degli artt. 40 e 41 del Regolamento applicabile agli emittenti le cui azioni sono negoziate sull’AIM. Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie TBS, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. In caso di revoca delle azioni TBS dalla negoziazione, i titolari di tali azioni che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su alcun sistema multilaterale di negoziazione, né eventualmente diffusi tra il pubblico in misura rilevante, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.
Eventuale scarsità del flottante. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Paragrafi A.6 e A.7 della presente Sezione del Documento di Offerta, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, il flottante residuo delle azioni Cellularline fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell’Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell’Emittente sull’Euronext STAR Milan, con conseguente possibile trasferimento dell’Emittente da tale segmento all’Euronext Milan, secondo quanto previsto dall’articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le azioni Cellularline potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla Data del Documento di Offerta. Inoltre, l’Emittente non sarebbe più tenuto al rispetto dei particolari requisiti di trasparenza e corporate governance obbligatori per le sole società quotate sul segmento STAR e potrebbe decidere, a sua discrezione, di non farne applicazione in via volontaria. Inoltre, nel caso in cui, a esito dell’Offerta, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non raggiungesse una soglia di partecipazione nell’Emittente superiore al 90% e quindi non fosse conseguito il Delisting, non è escluso che si determini una scarsità di flottante tale da non garantire la regolare negoziazione delle Azioni, anche in considerazione dell’eventuale permanenza nell’azionariato dell’Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni applicabili. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa. A tale riguardo, si segnala che, anche in presenza di una scarsità di flottante, l’Offerente non intende porre in essere misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo in tal senso. In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si precisa che i titolari delle Azioni che non hanno aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà a liquidare in futuro il loro investimento. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta.
Eventuale scarsità del flottante. Fermo restando quanto indicato nei precedenti Paragrafi A.9 e A.10, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), permangano nell’azionariato dell’Emittente soggetti con partecipazioni rilevanti, potrebbe verificarsi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni; Borsa Italiana potrebbe dunque disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l’Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Si rinvia a quanto precisato nei Paragrafi A.5 e A.13 delle Avvertenze per quanto concerne le possibili modalità di ripristino del flottante.
Eventuale scarsità del flottante. Nel caso in cui, a esito dell’Offerta Obbligatoria, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente - anche tenuto conto dell’eventuale permanenza nel capitale sociale dell’Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, nonché della concentrazione delle partecipazioni in mano a pochi azionisti rilevanti -
Eventuale scarsità del flottante. Qualora l’Offerta non si perfezionasse e dovesse comunque verificarsi una scarsità di flottante – anche tenuto conto di eventuali acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell’Offerta – tale da non assicurare la regolare negoziazione delle Azioni, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o il Delisting ai sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa. In tal caso, qualora l’Offerente non intendesse ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni, gli azionisti dell’Emittente si troverebbero ad essere titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare il proprio investimento.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.