ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA Clausole campione

ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA. Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, e solo per i tipi di veicoli che le prevedono, si rinvia alla Se- zione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Altri Veicoli.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA. Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, si rin- via alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” e alla Sezione 8B - “Protezione Imprevisti Top” delle C.G.A. Furgoni & Van.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA. Coperture RCA prestate anche se non comprese nell’assicurazione obbligatoria - l’assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche: 1) responsabilità civile dei trasportati; 2) responsabilità civile per fatto di figli minori; 3) soccorso vittime della strada; 4) ricorso terzi da incendio; 5) veicoli adibiti a scuola guida; 6) carico e scarico con operazioni manuali; 7) danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico. Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Estensioni a pagamento - con versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, è possibile prevedere la condizione aggiuntiva RC AutoRinuncia alla rivalsa” e la garanzia “Indennità danno totale”, la cui espressa previsione è contenuta dalle clausole denominate “Rinuncia alla rivalsa” e “Garanzia indennità danno totale” nella sezione Garanzie aggiuntive RC Auto delle Condizioni di Assicurazione.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA. Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Motoveicoli.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia alla Sezione 1bis - “Bonus Protetto” e alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Autovettura. per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rin- via alle C.G.A. Autovettura: art. 1.3 - “Esclusioni” Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle norme ComuniDichiarazioni del Contraente”.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA. Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia alla Sezione 1bis - “Bonus Protetto” e alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Autovettura.

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  • Estensioni di garanzia Sono compresi in garanzia anche:

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Attivazione della fornitura 8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA L’offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma “Portale Appalti” secondo le modalità previste nel manuale di utilizzo “Guida alla presentazione di offerta telematica" e nel presente disciplinare di gara. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nel manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nello stesso. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. La presentazione dell’offerta mediante il Portale Appalti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Portale Appalti e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale Appalti.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di presentazione della domanda Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti. • La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. • Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata. • Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. • La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. • Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese. • L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.