PROTEZIONE IMPREVISTI Clausole campione

PROTEZIONE IMPREVISTI. La garanzia opera solo se viene acquistata. ❯ CHE COSA È ASSICURATO?
PROTEZIONE IMPREVISTI. CHE COSA È ASSICURATO?
PROTEZIONE IMPREVISTI. La presente Sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri. Garanzia operante solo se acquistata. ❯ QUANDO SONO COPERTO? La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool. La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avve- nuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
PROTEZIONE IMPREVISTI. Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in contratto.
PROTEZIONE IMPREVISTI. La garanzia opera solo se viene acquistata ed esclusivamente per autocarri, autocaravan, quadricicli e motocarri. ❯ CHE COSA È ASSICURATO?
PROTEZIONE IMPREVISTI. La garanzia Protezione Imprevisti prevede: ✔ Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’in- fluenza di alcool.
PROTEZIONE IMPREVISTI. Cosa assicura
PROTEZIONE IMPREVISTI. Garanzia operante solo se acquistata. ❯ QUANDO SONO COPERTO? La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool. La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avve- nuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
PROTEZIONE IMPREVISTI. La garanzia non prevede esclusioni specifiche. Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione del veicolo. Il contraente/assicurato può stipulare la polizza facoltativamente quando accede al finanziamento/leasing concesso da RCI BANQUE.
PROTEZIONE IMPREVISTI. Garanzia operante solo se acquistata. ❯ QUANDO SONO COPERTO? La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool. La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avve- nuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione. La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera e), in caso di sinistri subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione. La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera e), per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo.