ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ Clausole campione

ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. L’Affiliante esonera espressamente l’Aderente da ogni responsabilità connessa all’utilizzo e all’interpretazione dei prodotti e/o servizi da egli stesso ideati, e gestiti da parte dell’aderente o da parte di clienti dell’aderente stesso. L’Affiliante non garantisce, all’aderente, il raggiungimento di nessun risultato economico e finanziario da parte dell'aderente, o da parte dei clienti dell’aderente, in quanto questi dipenderanno dalle capacità dell’aderente, o delle capacità dei clienti dell’aderente, di sviluppare le potenzialità a loro offerte dal presente contratto.
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. I Soggetto/i finanziato/i opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto; pertanto la Soggetto Convenzionato ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. I Soggetti finanziati opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto SCN; pertanto la Banca ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto SCN stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. La Contraente stipula la presente polizza nell’interesse dei propri Aderenti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto e relative ai rapporti sorgenti tra Xxxxxxxx e Società.
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. L’Affiliante non garantisce, all’affiliato, il raggiungimento di nessun risultato economico e finanziario per l’affiliato, o per i clienti dell’affiliato, in quanto questi dipenderanno anche dall’alea associata a ciascun giudizio. Nel caso delle anomalie bancarie, l’Affiliante si obbliga però a fornire all’Affiliato un resoconto delle probabilità di vittoria e del possibile risarcimento associato ai contratti bancari esaminati, supportato dalle sentenze più recenti dei medesimi Tribunali/Arbitrati in cui verrà innestato il giudizio.
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. XXXXXXXX sarà esente da qualsiasi responsabilità per quelle transazioni che, sebbene contro la volontà dell'ordinante, siano state effettuate a seguito di un ordine ricevuto da XXXXXXXX per la cui autenticazione siano stati soddisfatti i requisiti di sicurezza stabiliti. L'utilizzo del PIN da parte di una persona diversa dal TITOLARE presuppone una grave negligenza o, eventualmente, una frode da parte del TITOLARE. XXXXXXXX, ferma restando l'adozione delle misure che riterrà opportune, è esente da responsabilità in caso di mancanza di attenzione alla sua carta da parte di un qualsiasi esercizio commerciali, banche e casse di risparmio coinvolti nella vendita di beni o nella fornitura di servizi, o a causa di incidenti tecnici o operativi agli sportelli automatici. XXXXXXXX sarà esonerato da ogni responsabilità che possano derivare dall’utilizzo inappropriato della carta tra il TITOLARE e gli esercizi commerciali. PECUNPAY esclude, dal suo ambito di applicazione, la Politica di Responsabilità Zero di Visa (Visa Global Zero Liability Policy) sottoponendosi alla normativa europea vigente in materia. Sarà applicabile il regime di responsabilità del pagatore in caso di operazioni di pagamento non autorizzate che, in ogni caso, è regolato dalla legislazione applicabile in materia. In particolare, il TITOLARE che non rivesta lo status di consumatore o di microimpresa nei termini stabiliti dalla L.R. 19/2018, del 23 novembre, sui servizi di pagamento e altre misure urgenti in materia finanziaria, sarà obbligato a sostenere le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, rubato o sottratto da terzi, sempre che lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non siano comunicati a PECUNPAY. Infine, i conti PECUNPAY possono essere utilizzati solo per depositare saldi in euro. In nessun caso sarà possibile depositare criptovalute, e PECUNPAY sarà esente da qualsiasi tipo di responsabilità relativa alle stesse.
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ. Il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia regionali che nazionali e comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione della propria quota parte di attività del Progetto; pertanto la Regione resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.