Esecuzione dell’intervento Clausole campione

Esecuzione dell’intervento. 5. chiusura dell’intervento da parte del fornitore
Esecuzione dell’intervento. L’esecuzione dell’intervento, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento che può delegare ad altri tale incombenza; in tal caso, il delegato ha l’obbligo di segnalare al responsabile del procedimento eventuali irregolarità degli interventi. In caso di ritardo o inesatto adempimento imputabile all’operatore economico dell’esecuzione dell’intervento si applicano le penali previste. Il responsabile del procedimento, dopo formale diffida, contenente l’indicazione di un termine perentorio per l’adempimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia di tutto o parte dell’intervento a spese dell’operatore economico medesimo, ovvero la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.
Esecuzione dell’intervento. Il Consiglio della Fondazione delibera la sottoscrizione delle quote di capitale e dà mandato al Presidente, per la stipula e firma di ogni atto consequenziale, previa verifica di tutti gli adempimenti previsti nel patto di riacquisto come condizione di ingresso. Le operazioni sono definite su importi contenuti, di norma, fino ad un massimo di 200.000 euro. Il Comitato Scientifico effettua il monitoraggio dei flussi informativi periodici prodotti dalle imprese e ne riferisce al Consiglio.
Esecuzione dell’intervento. L’esecuzione dell’intervento avviene sotto la vigilanza del responsabile del procedimento. In caso di ritardi o disservizi imputabili all’appaltatore, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento, applica le penali previste nell’atto di ordinazione dell’intervento. Inoltre, dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l’esecuzione di tutto o parte dell’intervento a spese dell’operatore economico fatto salvo il risarcimento del danno.
Esecuzione dell’intervento. 1. L’esecuzione dell’intervento, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest’ultimo ha obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).