Esclusione. Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata dal Concorrente, l’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L., nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione B, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato per il 09/07/2019. In ragione di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l’indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), per poter verificare l’effettivo possesso del requisito di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui “In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018). Per tali motivazioni, l’Ufficio ha concluso con esito negativo l’esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal concorrente.
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Esclusione. Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata dal ConcorrenteNon possono accedere alla presente procedura: • i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, l’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativacomma 9, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L.trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione Bconvertito in legge, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114); • coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemacodispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero il servizio delle Camere licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di Commercio documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; • coloro che permette hanno subito condanne penali relative a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per reati contro la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato per il 09/07/2019Pubblica Amministrazione. In ragione tal caso, l’Azienda procederà alla valutazione di ciòtali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente corso risultino ostativi all’ammissione. Il possesso dei requisiti di rendere una dichiarazione, cui sopra deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000. Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo di € 10,00 che dovrà essere versato mediante il Portale dei Pagamenti della Regione Campania raggiungibile all’indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇.▇▇▇▇, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito secondo le modalità esplicitate nella guida allegata, selezionando “Tassa Concorso” dalla sezione “Altre tipologie di poteri della sopradetta impresapagamento” ed indicando quale causale: ” COGNOME NOME candidato - concorso Ricercatore Sanitario per PROGETTO “LIFE SCIENCE TTO NETWORK” – PROGRAMMA “ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE” DEL PIANO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” _ CUP H63C22000660001; Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, con l’indicazione del fatturato annuo ("specifico") anche nel settore caso di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), per poter verificare l’effettivo possesso del requisito di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri revoca della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta candidato deve dichiarare il domicilio o indirizzo PEC (e recapito telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente al concorso. In ogni caso di soccorso istruttorio è decorso senza mancata indicazione vale la residenza indicata. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Istituto che sia stata fornita non assume responsabilità alcuna rispostanel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. - valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e protezione dei suoi risultati ovvero di gestione della proprietà intellettuale e delle principali attività di trasferimento tecnologico, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata anche attraverso il contatto con i ricercatori e i rapporti con il mondo industriale, le associazioni del settore e la partecipazione a eventi di matchmaking, gestione delle dinamiche di valorizzazione dell’impatto a livello nazionale ed internazionale, anche con rifermento alla gestione di programmi di finanziamento nazionali ed europei; - scouting di potenziali risultati brevettabili tra gli output della ricerca; Supporto alle attività di networking con stakeholders nazionali ed internazionali per sviluppare nuovi contatti ed implementare le collaborazioni in essere e future in maniera proficua ai gruppi di lavoro dell’Istituto per favorire lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo di mercato di progettualità in essere; - monitoraggio ed approfondimento della normativa e della prassi di settore, supporto alla gestione di portafoglio brevettuale; supporto alla negoziazione e stesura di contratti di riservatezza, di trasferimento di materiali di ricerca e di valorizzazione di brevetti e titoli di proprietà intellettuale come licenze, cessione, co-sviluppo, etc. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, REDATTA E PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal Concorrente giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12:01 23.59 del 11/11/2019. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce giorno di per sé una causa di esclusione scadenza (30° giorno dalla partecipazione alla gara così come, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui “In caso di inutile decorso pubblicazione del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018bando). Per tali motivazioniPertanto, l’Ufficio ha concluso dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con esito negativo l’esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal concorrentei dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
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Esclusione. Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata dal Concorrente, l’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa, ha rilevato quanto segueIl concorrente è stato verificato con esito positivo a seguito del positivo riscontro fornito in relazione: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L., nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione B, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico"a) dell'operatore economico nel settore alla dichiarazione di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato conformità all’originale resa per il 09/07/2019. In ragione di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, ai sensi pagamento del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l’indicazione contributo ANAC; b) all’indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), per poter verificare l’effettivo possesso del requisito di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui “In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 (2016, 2017 e 2018) della mandante G.R.V. S.r.L.. Tuttavia, la mandante ▇▇▇▇ FACILITY MANAGEMENT S.R.L, ha caricato a Sistema un DGUE in cui, nella Sezione III “Motivi di Esclusione – Motivi Legati al Pagamento di imposte o contributi previdenziali”, ha dichiarato che in data 07/05/2019, a fronte di un debito con l’Erario pari ad Euro 573.584,00, con protocollo n. 473208 ha presentato istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che tale istanza è stata accolta dall’Ente in data 03/06/2019. In data 15/10/2019, il Responsabile dell’Ufficio, ha provveduto a richiedere all’ Agenzia delle Entrate - Riscossione il certificato di regolarità fiscale per l’Operatore economico in argomento, dal quale è risultata la seguente violazione definitivamente accertata: - cartella di pagamento n. 07120190072052654, anno di imposta 2015, notificata il 10/05/2019 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 37.169,99. Successivamente, in data 05/12/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se l’istanza di rateizzazione, prodotta in data 07/05/2019 con protocollo n. 473208 per un importo pari ad euro 573.584,00, accolta in data 03/06/2019, ricomprenda o meno tra i carichi oggetto dell’istanza, la cartella di pagamento n. 07120190072052654, notificata in data 10/05/2019, il cui importo iscritto a ruolo è pari ad Euro 37.169,99. In riscontro all’istanza da ultimo richiamata, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in data 06/12/2019, verificate le evidenze d’ufficio, ha riscontrato la richiesta formulata, precisando che tra i carichi oggetto dell’istanza di rateizzazione non è ricompresa la suddetta cartella di pagamento, confermando, inoltre, che tale irregolarità debba essere considerata come definitivamente accertata. Successivamente, in data 13/12/2019 il Responsabile dell’Ufficio ha richiesto alla mandante di fornire idonei chiarimenti in merito alla cartella di pagamento n. 07120190072052654 anno di imposta 2015, notificata il 10/05/2019. In data 20/12/2019 l’Operatore economico ha riscontrato la richiesta formulata precisando che “per quel che concerne l’irregolarità rilevata in relazione alla cartella di pagamento n. 07120190072052654, nonostante questa risulti presuntivamente notificata in data 10/05/2019 è stata oggetto di istanza di sospensione legale della riscossione in data 17/12/2019 - ai sensi dell’art. 1 , commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012 – insieme alle cartelle di pagamento rientranti nell’istanza di rateizzazione di cui sopra.”. In data 21/01/2020, il Responsabile dell’Ufficio ha inviato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di supplemento istruttorio, con la richiesta di: - chiarire se l’istanza presentata dall’Operatore economico, in considerazione di quanto dichiarato, riportava l’irregolarità nell’alveo delle fattispecie non definitivamente accertate e in caso affermativo se questa modifica abbia effetto retroattivo, confermando, pertanto, in capo alla ▇▇▇▇ Facility Management S.r.L. il possesso continuativo del requisito di cui all’art 80 comma 4, dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta (09/07/2019) alla data di presentazione dell’istanza di supplemento istruttorio; - precisare, qualora l’istanza presentata non abbia l’effetto retroattivo, se alla data di scadenza di presentazione dell’offerta (09/07/2019) l’irregolarità relativa alla cartella di pagamento n. 07120190072052654 era già da considerarsi definitivamente accertata; - precisare, qualora la detta violazione abbia acquisito il carattere della definitività dopo la scadenza del detto termine di presentazione dell’offerta, quale sia l’arco temporale in cui l’OE ha perso il requisito di cui al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In data 12/02/2020, l’Agenzia delle Entrate in riscontro alla succitata richiesta di Consip ha specificato che: - la cartella di pagamento n. 0712019007205654, notificata alla ▇▇▇▇ FACILITY MANAGEMENT S.R.L. il 10/05/2019, non è ricompresa nell’istanza di rateizzazione accordata dall’agente della riscossione in data 03/06/2019 e, alla data del rilascio del primo certificato, 18/10/2019, era inutilmente decorso il termine per la presentazione del ricorso, ragion per cui l’Ufficio certificava la definitività del carico; - sulla definitività del carico iscritto a ruolo, la circolare 41/E del 3 agosto 2010 della Direzione Centrale Normativa chiarisce che “la definitività dell’accertamento consegue all’inutile decorso del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale” pertanto a nulla rileva, ai fini della definitività della violazione accertata, la presentazione dell’istanza di sospensione legale, acquisita da questo Ufficio dalla ▇▇▇▇ FACILITY MANAGEMENT S.R.L. in data 24/01/2020; - una diversa valutazione in merito alla definitività deve essere effettuata, invece, alla data del 09/07/2019. Infatti, considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 10/05/2019, in data 09/07/2019 (60° giorno) non era ancora scaduto il termine per proporre ricorso e, pertanto, la definitività delle violazioni accertate si è realizzata solo in data 10/07/2019. Dal riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate è palese che l’irregolarità fiscale in capo al Concorrente rientra nell’alveo delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 4, essendo quest’ultima “grave e definitivamente accertata”. In proposito, la succitata norma recita “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”. Per chiarire quanto riportato nell’ultimo periodo della disposizione surrichiamata la giurisprudenza ha identificato tipologie di atti amministrativi che, divenuti inoppugnabili perché non tempestivamente impugnati ovvero confermati all’esito di un giudizio, danno luogo ad una siffatta fattispecie di violazione tributaria definitivamente accertata. Così è ad esempio per gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ex art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e, nel caso in cui costituiscano il primo atto di esercizio della pretesa impositiva, anche le cartelle di pagamento (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020 n. 2397; Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2279; V, 27 luglio 2018, n. 1970; Cass., SS.UU., 14 maggio 2010, n. 11722). Per tali motivazioniNel caso di specie, l’Ufficio l’Agenzia delle Entrate, sia con certificazione che con propria missiva sottolineava che “considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 10/05/2019, in data 09/07/2019 (60° giorno) non era ancora scaduto il termine per proporre ricorso e, pertanto, la definitività delle violazioni accertate si è realizzata solo in data 10/07/2019”. Ad ogni modo, seppur la definitività del debito si è attestata il giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, il Concorrente non ha concluso presentato ricorso avverso il debito imputato. La violazione in capo al Concorrente è caratterizzata, pertanto, dall’essere definitivamente accertata, in quanto i debiti contestati risultano certi, scaduti ed esigibili, requisiti tutti contemporaneamente sussistenti. Non ha rilievo in questa sede, l’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012, presentata dall’interessato in data 17 dicembre 2019 all’Agenzia delle Entrate “al fine di bloccare la riscossione coattiva di pretese che non reputi dovute perché interessate da prescrizione decadenza o perché non riscuotibili in ragione di una sospensione amministrativa o giudiziale dell’efficacia esecutive delle stesse”, in quanto il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per il caso di specie, è stato definitivamente accertato in data 10 luglio 2019, pertanto la presentazione dell’istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso i debiti tributari certificati. E’ evidente che la predetta istanza, valevole a fini della sola sospensione della riscossione e non per la definitività dell’accertamento del debito, sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara. In secondo luogo occorre rilevare che è del tutto evidente che la violazione ascrivibile al Concorrente ▇▇▇▇ FACILITY MANAGEMENT S.R.L. risulti contraddistinta dal carattere della gravità, avendo, i debiti oggetto della summenzionata cartella di pagamento, un importo pari ad Euro 37.169,99, e perciò, nettamente superiore alla soglia, legislativamente prevista, di Euro 5.000,00 (ex. Art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73). Con l’affermazione dei caratteri di gravità e definitività della violazione in capo al Concorrente viene meno la sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il cui difetto non può che comportare l’automatica esclusione del Concorrente. (Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6). Inoltre, si sottolinea comunque come sia pacifico che, quanto alla loro natura, i documenti rilasciati dalle Autorità competenti, in ordine alla posizione delle ditte concorrenti alle gare pubbliche, con riferimento al pagamento di imposte e tasse, si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso. Qualora, poi, l’Agenzia delle Entrate, su specifica richiesta di conferma come nel caso di specie, attesti, più volte, a carico del Concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la Stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta Società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione. Infine, per la fattispecie in esame, occorre precisare che non trova applicazione la cd “modificabilità soggettiva” dei componenti del RTI, di cui all’art. 48, comma 9, del Codice dei Contratti. Tale norma, prevede che “… […] Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”. La norma, che reca il generale divieto di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo - i quali consentono, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇▇▇ tassativamente indicati (procedure concorsuali a carico del mandatario o di un mandante, oppure morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia), il subentro di un altro operatore economico in possesso dei prescritti requisiti – si coordina sia con il comma 19 del medesimo articolo, che ammette il recesso di una o più imprese raggruppate “esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”, e sottolinea che, in ogni caso, il recesso non è ammesso se finalizzato “ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”, sia con il comma 19 ter), il quale specifica che “le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara». Alla luce di quanto sopra, accertato che la ▇▇▇▇ FACILITY MANAGEMENT S.R.L.- mandante del RTI - risulta carente del requisito di cui all’art 80, comma 4, del Codice a far data dal 10/07/2019, pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo l’esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal concorrente.
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Esclusione. Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata 1. CC&G esclude il Partecipante dal ConcorrenteSistema – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d’Italia, l’Ufficio Verifica Documentazione AmministrativaConsob e alla Società di Gestione:
a) fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 90, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L.comma 3, nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione Bseconda, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico del T.U.B., nel settore caso di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso revoca, da parte dell’Autorità competente, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o bando pertinente di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato comunque per il 09/07/2019. In ragione venir meno della legittimazione all’esercizio dell’attività stessa;
b) nel caso di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, inadempimento ai sensi dell’Articolo B.6.1.1.
2. CC&G esclude altresì dal Sistema o dal Comparto - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione:
a) il Partecipante Diretto qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all’Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai sensi dell’Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell’Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell’Articolo B.2.2.3, comma 3;
b) il Partecipante qualora, alla data di scadenza del d.P.R. n. 445/2000periodo di sospensione di cui all’Articolo B.2.2.2, sottoscritta non siano venute meno le cause che l’hanno determinata;
c) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso il Partecipante Generale di cui si avvale;
d) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso dalle negoziazioni su un Mercato relativo al Comparto al quale aderisce.
3. CC&G può altresì escludere dal Sistema o dal Comparto - con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l’indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), per poter verificare l’effettivo possesso del requisito stessi effetti di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta comma 2, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di soccorso istruttorio è decorso senza Gestione - il Partecipante Diretto che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019stato escluso delle negoziazioni su un Mercato.
4. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa L’atto di esclusione dalla partecipazione alla gara così comeè comunicato, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al Bando-tipo n. 1/2017Partecipante e, per qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui “In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018). Per tali motivazioni, l’Ufficio ha concluso con esito negativo l’esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal concorrentesi avvale.
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Esclusione. Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata 1. CC&G esclude il Partecipante dal ConcorrenteSistema – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d’Italia, l’Ufficio Verifica Documentazione AmministrativaConsob e alla Società di Gestione:
a) fatto salvo il caso di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L.nel caso di revoca, nei Dgue caricati a Sistema nella da parte IV sezione Bdell’Autorità competente, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del Registro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato comunque per il 09/07/2019. In ragione venir meno della legittimazione all’esercizio dell’attività stessa;
b) nel caso di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, inadempimento ai sensi dell’Articolo B.6.1.1.
2. CC&G esclude altresì dal Sistema o dal Comparto - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di Gestione:
a) il Partecipante Diretto qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all’Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai contenimento dei rischi fissate ai sensi dell’Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell’Articolo B.2.2.3, comma 3 o qualora non abbia provveduto ad inviare a CC&G la dichiarazione relativa al Patrimonio di Vigilanza oltre 180 giorni di calendario decorrenti dal termine di invio specificato negli Allegati alle Istruzioni;
b) il Partecipante qualora, alla data di scadenza del d.P.R. n. 445/2000periodo di sospensione di cui all’Articolo B.2.2.2, sottoscritta non siano venute meno le cause che l’hanno determinata;
c) il Partecipante che eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’Articolo B.4.2.4, qualora non proceda alla chiusura o trasferimento delle Posizioni Contrattuali nei termini previsti;
d) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso il Partecipante Generale di cui si avvale;
e) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso dalle negoziazioni su un Mercato relativo al Comparto al quale aderisce.
3. CC&G può altresì escludere dal Sistema o dal Comparto - con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l’indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), per poter verificare l’effettivo possesso del requisito stessi effetti di cui al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta comma 2, dandone comunicazione a Banca d’Italia, Consob e alla Società di soccorso istruttorio è decorso senza Gestione - il Partecipante Diretto che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019stato escluso delle negoziazioni su un Mercato.
4. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa L’atto di esclusione dalla partecipazione alla gara così comeè comunicato, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al Bando-tipo n. 1/2017Partecipante e, per qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui “In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. Ciò posto, in aggiunta il mancato riscontro a tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018). Per tali motivazioni, l’Ufficio ha concluso con esito negativo l’esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal concorrentesi avvale.
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