ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ Clausole campione

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. La mobilità in presenza Inizierà il E si concluderà il Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Impresa ospitante]; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa ospitante. Ove applicabile, il partecipante riceverà il contributo europeo per un totale di ____ giorni di viaggio, che si aggiungono alla durata totale del periodo di mobilità. Denominazione dell’Istituto ospitante Codice ERASMUS (se del caso) Paese Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ come segue: Nel caso di mobilità di lunga durata per ______________mesi e ____________giorni; Nel caso di mobilità di breve durata per ______________giorni. Se il Partecipante: Percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità. Usufruisce di una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi europei Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi in caso di mobilità di lunga durata e 5 giorni in caso di mobilità di breve durata. Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0. La durata totale del periodo di mobilità: per la mobilità di lunga durata non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo; per la mobilità di breve durata, la mobilità fisica non deve superare i 30 giorni. Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate entro il limite indicato dall’articolo 2.4. Se l’Istituto di appartenenza accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emen...
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Beneficiario si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto: Denominazione dell'Istituto: Codice ERASMUS: Paese: L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti: Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della mobilità ed uno immediatamente dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per n. ____ giorni di attività. [Se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti da borsa finanziata dall’Unione europea, tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il docente è un Beneficiario senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 di viaggio Il Beneficiario si impegna a svolgere un totale di:
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante: Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: Codice ERASMUS (se del caso): Paese: Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale, totale di max 2 giorni di viaggio retribuiti (in caso di green travel: 2 giorni prima e due giorni dopo, con max 4 giorni di viaggio retribuiti) Secondo le disposizioni della Guida del Programma è prevista una durata massima di 2 mesi e una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana (o per qualsiasi periodo inferiore). Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa. Ove l’attività di docenza fosse combinata con attività di training durante un unico periodo all’estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore). Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. La mobilità inizierà il e si concluderà il per un totale di mesi (giorni) di cui in mobilità virtuale giorni: dal giorno: al giorno luogo dalla quale saranno seguite le attività virtuali: (città ) (nazione) Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto/impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’ Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’impresa ospitante.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante: Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: Codice ERASMUS (se del caso): Paese:  Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità  N°______giorni di viaggio vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. La durata complessiva del periodo di mobilità fisica non può avere una durata superiore a______ mesi/giorni [da compilarsi a cura dell’Istituto secondo le disposizioni della Guida del Programma che prevede una durata massima di 2 mesi e una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività (nel caso di mobilità verso i Paesi partner la durata minima prevista è di 5 giorni consecutivi di attività e 1 giorno nel caso di personale docente proveniente da impresa)]. Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità almeno _____giorni prima del termine stabilito all’Articolo 2.3; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità: Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante: Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: Codice ERASMUS (se del caso): Paese: Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività. [Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità.] La durata minima della mobilità per formazione è di 2 giorni consecutivi di attività fino ad un massimo di 7 giorni (5 di lavoro e 2 di viaggio). L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. 2 Riportare le date presunte di inizio e fine della mobilità, che devono coincidere rispettivamente con il primo e l’ultimo giorno di presenza presso l’Ente/Istituto ospitante. Tali date devono essere congrue con quelle riportate nel Learning Agreement. Denominazione dell’Impresa ospitante Codice ERASMUS (solo per Atenei) Paese
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. La mobilità in presenza Il periodo oggetto del presente Accordo include: Un periodo di mobilità fisica dal _____________ al _____________ per un totale di giorni _____ (specificare il totale dei giorni di mobilità fisica) Una componente virtuale dal __________al ____________ (nel caso di blended mobility) Eventuali Giorni di viaggio coperti da contributo ________ (specificare il nr. dei giorni di viaggio) L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records/ Transcript of Traineeship) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inlcusa la componente virtuale (se del caso). Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ. 2.1 La presente Convenzione entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. LIVERPOOL SCHOOL OF ENGLISH – (LIVERPOOL) – UK