ECONOMIE DI SPESA Clausole campione

ECONOMIE DI SPESA. 1. Qualora a seguito della conclusione delle iniziative finanziate da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione o da altri istituti disciplinati nel presente regolamento, si verificassero economie di spesa, quest’ultime, se non disposto diversamente all’interno dei singoli contratti, potranno essere destinate al finanziamento di altre iniziative, che rispondono alle medesime finalità di cui all’art. 1.
ECONOMIE DI SPESA l’articolo precisa, in conformità alla disposizione contrattuale (art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/99) che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario confluiscono nelle risorse dell’anno successivo.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono accantonate e, possono essere eventualmente utilizzate dal Parco nell’ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione degli Enti cofinanziatori nei limiti e per le fattispecie previste dalla Legge. A seguito del completamento degli interventi, le economie finali tornano in quota parte nelle disponibilità programmatorie degli Enti cofinanzatori.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo e in particolare derivanti dai ribassi d’asta nell’ambito dell’attuazione delle singole operazioni che compongono la Strategia non possono essere utilizzate dal Comune nell’ambito della stessa operazione o delle altre operazioni della Strategia. Tali economie sono infatti soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, ritornando nella disponibilità programmatoria di Regione Lombardia, con una conseguente riduzione del valore della Strategia per un importo pari al valore delle economie generatesi. Il Comune è tenuto a quantificare il valore delle eventuali economie generatesi e comunicarlo a Regione Lombardia contestualmente alla richiesta di erogazione degli acconti e del saldo finale, di cui all’art. 8, per consentire la definizione corretta della quota di contributo erogabile in relazione al valore aggiornato della Strategia. Per ulteriori dettagli sulle modalità di quantificazione e comunicazione delle economie di spesa si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione che verranno approvate da Regione Lombardia.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate da CAL spa e Provincia nell’ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dalle Delibere CIPE 25/2016 e 26/2018. A seguito del completamento dell’intervento, le economie finali sono ripartite proporzionalmente tra i soggetti cofinanziatori e, per quanto riguarda la quota corrispondente al contributo FSC, tornano nelle disponibilità programmatorie della Regione nell’ambito del Patto per la Regione Lombardia.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, potranno essere eventualmente utilizzate nell’ambito del presente accordo, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, per le attività complementari a quelle oggetto del presente accordo.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, saranno accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da Ferrovienord nell’ambito del presente Accordo, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dal Contratto di Programma tra Ferrovie Nord e Regione Lombardia. A seguito del completamento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, le economie finali tornano nella disponibilità programmatorie di Regione. Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell’ambito di un Atto Aggiuntivo al presente Accordo, previa determinazione della relativa copertura finanziaria.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti da ribassi d'asta, torneranno nelle disponibilità del Comune, salvo diverso accordo tra le parti.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Mezzi di trasporto Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI. I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rim- borso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere l’azienda. L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comu- nale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il cen- tro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile. L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro. Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto. Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto. Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzi- detto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio aziendale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio. Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali sta- bilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale inden- nità si considera comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, X-00000 Xxxxxxx.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA Nella sezione denominata Caricamento Lotti/Prodotti, la compilazione della scheda del lotto per cui si intende presentare un’offerta, deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara. Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve: − compilare a Sistema, per ciascun lotto di interesse, inserendo le informazioni richieste e convalidandole facendo click sul comando Verifica Informazioni sopra la tabella dei prodotti; − produrre e allegare nella sezione Allegato Economico, schema di Dichiarazioni dell’Offerta Economica predisposta dall’operatore economico, contente le specifiche dell’offerta economica presentata con l’indicazione del prezzo unitario, della percentuale di sconto, percentuale IVA e listino prezzi di eventuali prodotti affini con scontistica. L’allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare. Nella sezione del Sistema riguardante i dati economici, l’Operatore Economico deve indicare: − nel campo Prezzo unitario offerto l’importo unitario offerto per la singola tipologia di prodotto (ove richiesto); − nel campo Importo complessivo offerto l’importo totale offerto per il lotto cui si partecipa, come risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto per il quantitativo a base d’asta (ove richiesto), ovvero l’importo totale offerto per il lotto cui si partecipa. − il Ribasso offerto come differenza economica tra l’importo complessivo a base d’asta e l’importo complessivo offerto per il lotto in oggetto; − lo Sconto offerto in termini di percentuale dall’Operatore Economico per il lotto in oggetto. Si precisa inoltre che: − i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; − i valori offerti devono essere indicati in cifre; − i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa; − sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta; − ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente deve quantificare gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro. Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi: − di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati; − delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario; − dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività. L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante. Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97, Codice. Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto. L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

  • Anticipo spese di prima necessità Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.