Domanda di ammissione alle negoziazioni Clausole campione

Domanda di ammissione alle negoziazioni. L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di distribuzione e di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT. Borsa Italiana, verificati i requisiti ammetterà lo strumento finanziario ed avvierà le vendite sul mercato dei contratti di compravendita, stabilendo le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT con apposito avviso. Al termine del Periodo di Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle negoziazioni con apposito avviso, ai sensi dell’Art. 224.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3. Le Obbligazioni non saranno quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.
Domanda di ammissione alle negoziazioni. L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell’Art. 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³. Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.
Domanda di ammissione alle negoziazioni. L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. Il provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario e la data di inizio di negoziazione, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. La negoziazione delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario sul Segmento ExtraMOT PRO avverrà ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT ed è riservata solo agli Investitori Professionali come ivi definiti. Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.
Domanda di ammissione alle negoziazioni. In data 8 marzo 2017 l’Emittente ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA.
Domanda di ammissione alle negoziazioni. L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana, con provvedimento n. 7988 del 19 gennaio 2015 ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

Related to Domanda di ammissione alle negoziazioni

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).