DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Clausole campione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. Nel presente appalto si ritiene necessaria la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra gestore e fruitori del servizio. A tal fine l'Amministrazione comunale ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti riportato in allegato B/4 al presente capitolato. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00. Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verra indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto. Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale, di cui al successivo art. 15, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministrazione comunale stessa. La ditta dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. La ditta stessa autorizza fin d'ora l’effettuazione dei detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. L’Appaltatore in collaborazione con l'Ente redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (come già indicato nel presente Capitolato, Parte Amministrativa, art. 17) da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi deli art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel pre- sente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministra- zione comunale stessa. L’appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. L’appaltatore stesso autorizza fin d'ora l’effettuazione dei detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valuta- zione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 14 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza specifici per il presente appalto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. L’oggetto dell’appalto è rappresentato dalla fornitura di arredi e complementi per la sede di Cagliari, Via lo Frasso n. 2, dell'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Sardegna, compresi trasporto e montaggio e l’attività di spostamento di alcuni mobili all’interno della sede di Cagliari, per l’attività di fuori uso. L’interferenza con le attività svolte dall’Agenzia è individuabile nella presenza di personale dipendente ed eventuale pubblico, durante le fasi di montaggio e per questo viene redatto uno schema di DUVRI da perfezionare in seguito del contratto, sulla base del quale vengono determinati i costi della sicurezza da interferenze.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall’Amministrazione viene riportato in Allegato al presente Capitolato Speciale. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l’allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati. In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all’Impresa mandataria. Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla concessione, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la sussistenza di interferenze nelle attività lavorative producendo un apposito documento.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. Il Documento di valutazione dei rischi da interferenze è stato elaborato dall'Istituto. Entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere il Documento di valutazione dei rischi, compilato con l’aggiunta di eventuali ulteriori misure, e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria. In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria. Successivamente, entro 7 (sette) giorni solari e previo eventuale sopralluogo dell’Impresa nelle sedi oggetto dell’appalto, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da allegare al contratto.