INDICE:
INDICE:
ART. | 1 | OGGETTO DELL’APPALTO |
ART. | 2 | DURATA DEL CONTRATTO |
ART. | 3 | IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO |
ART. | 4 | MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO |
ART. | 5 | VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI |
ART. | 6 | CARATTERISTICHE DEI MEZZI COMUNALI |
ART. | 7 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
ART. | 8 | PIANO DELLE MANUTENZIONI |
ART. | 9 | TARIFFE |
ART. | 10 | PERSONALE DELLA DITTA |
ART. | 11 | OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA |
ART. | 12 | OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE |
ART. | 13 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE |
14 | TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE | |
ART. | 15 | PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ... |
ART. | 16 | NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO |
ART. | 17 | CONTROLLI SUL SERVIZIO |
ART. | 18 | FATTURAZIONE E PAGAMENTO |
ART. | 19 | OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUPAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI |
ART. | 20 | RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE |
ART. | 21 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 22 | PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 23 | ESECUZIONE IN DANNO |
ART. | 24 | CAUZIONE DEFINITIVA |
ART. | 25 | REVISIONE PREZZI |
ART. | 26 | RECESSO |
ART. | 27 | CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA |
ART. | 28 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 29 | SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA |
ART. | 30 | DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA |
ART. | 31 | CONTROVERSIE |
DISPOSIZIONI FINALI | ||
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:
- Servizio di trasporto scolastico – consistente nella raccolta degli alunni della scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO con trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche e successivo percorso inverso. Il servizio interesserà le seguenti sedi scolastiche:
A - Scuola primaria (Elementare) di “Xxxxxxxxx” - xxxx Xxx X.X. Xxxxxxxx x. 0 – COMUNE DI CIMADOLMO (TV)
B - Scuola secondaria (Media )di primo grado di “Cimadolmo” - Xxx X.X. Xxxxxxxx, x. 0 - XXXXXX XX XXXXXXXXX (XX)
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 e termine con la fine dell'anno scolastico 2018/2019 per complessivi n. 3 anni scolastici (come previsto per i diversi ordini di scuola e grado).
La decorrenza di ciascun anno scolastico potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.
Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi.
L’Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione dei vari servizi.
ART. 3 – IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO
L’importo stimato complessivo del servizio ammonta a € 105.000,00 (diconsi euro centocinquemila /00) oneri fiscali esclusi, nei tre anni dell’appalto.
Più precisamente, l'importo stimato complessivo del servizio è costituito da:
A) servizio di trasporto scolastico: da A.S. 2016/2017 (a decorrere dal 01/09/2016) all' A.S. 2018/2019 (fino al 30/06/2019) per un numero presunto di Km 27.000/anno scolastico desumibile dai percorsi giornalieri allegati sub A), ed un importo massimo totale a base d'asta di € 105.000,00 (diconsi euro centocinquemila) nei tre anni (iva esclusa);
Nel conteggio del chilometraggio percorso (presunti Km 27.000/anno scolastico) non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa. Sono, invece, calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse.
I percorsi e le fermate, di cui alla documentazione allegata al presente capitolato hanno carattere indicativo in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero e alla localizzazione degli alunni da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici.
Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione degli anni scolastici indicati al precedente art. 2.
Nel caso in cui la variazione chilometrica dei percorsi comporti una diminuzione o un aumento inferiore al 5% dei chilometri per anno scolastico, desumibili dall’allegato A), essa non dà luogo a nessuna modifica del corrispettivo; nel caso invece in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento in misura superiore al 5% dei chilometri complessivi, si procederà alla revisione del corrispettivo (per quella parte dei chilometri eccedenti il 5%) sulla base del costo a
chilometro desunto dall’offerta presentata dall’aggiudicatario che sarà dato dal rapporto tra l’importo di aggiudicazione ed i chilometri desumibili dall’allegato A) del capitolato.
Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino l'impiego di ulteriori mezzi e personale potrà avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Il costo delle corse aggiuntive, comunque, dovrà tenere conto dei prezzi esposti in sede di gara e non potrà essere superiore al costo medio giornaliero di utilizzo di un autobus deducibile dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Amministrazione comunale, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.
Saranno pagati in ogni caso esclusivamente i percorsi effettivamente effettuati.
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le modalità operative di espletamento dei servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato sono le seguenti:
a) Servizio di trasporto scolastico: Il servizio è articolato secondo i percorsi e le fermate indicati nell'allegato A) del presente capitolato. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l’articolazione dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell’utenza e alla programmazione degli orari scolastici.
Il trasporto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
1. il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico annuale, indicante i giorni, gli orari, gli eventuali rientri pomeridiani e la sospensione per i periodi di vacanza, stabilito dalle competenti autorità scolastiche. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, il Comune, trasmetterà alla ditta appaltatrice il sopraccitato calendario;
2. gli alunni dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione, garantendo l’arrivo a scuola entro l’orario di inizio, e successivo percorso inverso;
3. in caso di sciopero o di assemblea programmata dalle scuole, con riflessi per il servizio, la ditta verrà preavvertita dall’autorità scolastica o dagli Uffici Comunali almeno 24 ore prima;
4. il servizio dovrà essere effettuato con un numero minimo di n. 2 autobus come di seguito indicato:
- A SCUOLA PRIMARIA – da lun a ven andata 7.00-8.00 ritorno 1) 13.00-13.55 ritorno 2) 16.00-16.30
- B SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO da lun a sabato andata 7.00-8.00 ritorno 13.00-13.50
SI PREVEDONO DUE GIRI CHE RACCOLGONO SIA GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA CHE QUELLI DELLA SECONDARIA, A SECONDA DELLA TURNAZIONE DEGLI ORARI. SERVONO PERTANTO DUE VEICOLI CHE VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE IN COMODATO D’USO
n. 1 Veicolo “1”da 46 posti 65 Km x al giorno (andata A+B, ritorno A+ B ritorno A) per un totale di 65 Km, circa, giornalieri per 5 giorni alla settimana il sabato 45 km (andata B, ritorno B);
n. 1 Veicolo “2”da 40 posti 65 Km x al giorno (andata A+B, ritorno A+B ritorno A) per un totale di 65 Km, circa, giornalieri per 5 giorni alla settimana il sabato 45 km (andata B, ritorno B);
Gli autobus adibiti al servizio avranno le caratteristiche di cui al successivo art. 6 e tali da poter garantire il trasporto degli alunni usufruenti il servizio sia nell’andata che nel ritorno nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita. In ogni caso la ditta appaltatrice del servizio non dovrà caricare sui singoli pullman o autobus un numero di alunni superiore a quello consentito dalle norme vigenti;
5. i conduttori dei mezzi dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;
6. per il trasporto degli alunni minorenni, il conducente, dovrà verificare la presenza del personale scolastico addetto a ricevere i bambini, secondo modalità concordate con la scuola. Ugualmente all’atto della discesa del bambino presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, il conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, il minore rimarrà sul mezzo e l'accompagnatore se presente o l'autista dovrà reperire telefonicamente l'adulto di riferimento.
7. la ditta appaltatrice avrà cura che su ogni mezzo sia presente l’elenco dei bambini trasportati ed è tenuta ad accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente iscritti negli elenchi utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente dei controlli;
8. sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune.
9. la ditta appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare con l’Amministrazione per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l’organizzazione del servizio.
10. il Comune potrà effettuare sui mezzi in servizio, in qualsiasi momento, controlli ed ispezioni.
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.
Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di sospensione, di abbandono anche parziale, di modifica dei percorsi del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, nevicate ecc…) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, guerre ecc…) dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
In tali casi l’Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra la ditta è tenuta al risarcimento dei danni quantificati dall’Amministrazione Comunale e comunque con il minimo del costo del servizio non effettuato.
Inoltre, nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.
Non sono ammesse percorrenze estranee ai percorsi, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all’ufficio. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell’appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee ai percorsi previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
ART. 5 - VARIAZIONE ALLE LINEE E AI PERCORSI
Le linee ed i percorsi di cui all'allegato A) al presente capitolato sono suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, e/o dall’Amministrazione Comunale.
Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all’intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, Il Comune si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di percorsi, il chilometraggio degli stessi e le fermate.
Vale quanto già indicato nel precedente art.3.
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI COMUNALI
Per lo svolgimento del servizio il committente concederà all'impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, i seguenti mezzi di proprietà comunale:
MARCA E MODELLO: IVECO CACCIAMALI 65C/E4
Targa: DL 090 KA
Data di immatricolazione: 26.09.2007
POSTI A SEDERE: riga S1 del libretto 49
MARCA E MODELLO: DAIMLERCHRYSLER AG 670
Targa: DS 716 NS
Data di immatricolazione : 11.09.2008
POSTI A SEDERE: riga S1 del libretto 42
Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.
Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trova e sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive ordinarie come meglio descritto in seguito agli artt. 7 e 8 “Manutenzioni” e “Piano delle manutenzioni” necessarie per la messa in esercizio in conformità al codice della strada, nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell'uso cui gli automezzi sono destinati.
A tal fine, lo stato degli automezzi di proprietà comunale verrà specificato in apposito verbale di consegna da redigersi all'atto dell'immissione in possesso; alla riconsegna verrà redatto nuovo verbale in contraddittorio tra le parti.
La ditta aggiudicataria si impegna ad usare gli scuolabus di proprietà comunale dati in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.
•
Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:
•
mantenere gli automezzi adibiti in perfetta efficienza meccanica, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
•
mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada per il trasporto di persone;
effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisioni) presso la Motorizzazione Civile con la periodicità prevista dalla normativa vigente; le carte di circolazione dovranno puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato;
Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri di seguito indicati:
• carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria dei mezzi;
• manutenzione come prevista negli artt. 7 e 8 e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna, una volta al mese o maggiore frequenza offerta in gara, ed interna giornalmente e dotazione dei dispositivi degli equipaggiamenti obbligatori previsti dall'art. 72 del codice della strada (es. dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
• stipula e pagamento dell'assicurazione RC auto comprensiva di polizza Kasko per gli scuolabus comunali;
• ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi in costanti condizioni di efficienza e sicurezza.
Resterà a carico del Comune di Cimadolmo esclusivamente il costo del bollo in quanto tassa di proprietà.
L'appaltatore potrà usare gli scuolabus esclusivamente per il servizio di cui all'art. 1 e gli è fatto quindi divieto di utilizzare gli stessi per altri trasporti comunque non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
La ditta aggiudicataria per il ricovero degli scuolabus, nel corso dell'anno scolastico, potrà utilizzare l'area di proprietà comunale.
ART.7 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
All'Impresa aggiudicataria compete la manutenzione su tutti i mezzi impiegati.
La manutenzione oltre che ad essere un obbligo di legge, rappresenta anche un elemento essenziale per la conservazione del mezzo e, soprattutto, nella prevenzione di incidenti ed infortuni.
Il concetto di manutenzione è qui inteso in accezione più ampia di quella semplice riparazione. Si intende, infatti, anche quale manutenzione ordinaria e programmata.
Nel termine generico di manutenzione rientrano tutti quegli interventi (di emergenza o programmati) mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Un uso corretto ed una buona manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire affidabilità e sicurezza. L'attività di manutenzione si esplica in una serie di operazioni costituite da verifiche visive, controlli strumentali, riparazioni e sostituzioni di parti deteriorate volte a mantenere o ripristinare le condizioni di perfetto funzionamento dei mezzi.
La manutenzione può essere ordinaria o programmata:
manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite eventualmente anche dall'autista. Intesa anche quale semplice
controllo visivo. La manutenzione ordinaria o piccola manutenzione, è da eseguirsi almeno quindicinalmente allo scopo di conservare gli stessi in buono stato di funzionamento;
manutenzione programmata: interventi di verifica preventiva eseguiti da personale qualificato (officina) con lo scopo di evitare improvvisi fermi del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti a normale usura;
La piccola manutenzione degli automezzi, se disponibili attrezzature e competenze, può essere eseguita direttamente. La manutenzione programmata andrà eseguita in officine autorizzate (interne o esterne).
ART. 8 – PIANO DELLE MANUTENZIONI
L'Impresa appaltatrice dovrà, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio, redigere un piano delle manutenzioni degli scuolabus comunali. Il piano dovrà riportare la tipologia degli interventi previsti e la cadenza degli stessi e sarà vincolante per l'impresa appaltatrice.
ART. 9 - TARIFFE
La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune. Alla determinazione delle tariffe e all’emissione delle relative tessere di abbonamento provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.
ART. 10 - PERSONALE DELLA DITTA
L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di patente di guida di categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell' Amministrazione Comunale.
Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.
Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del d.lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.
L'appaltatore dovrà, dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio ed entro la data che sarà comunicata dall'Amministrazione comunale, fornire l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del percorso svolto, e, entro tre giorni da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti (in questi casi dovranno essere inviati entro il termine assegnato i documenti di seguito indicati). Inoltre, dovrà inviare copia delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.) e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio. Dovranno, altresì, essere allegati gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo soccorso pediatrico e/o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se offerto in gara).
Nel caso di variazioni relative agli autisti impiegati nel servizio, dovranno essere inviati, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, tutti i documenti sopra indicati.
Il personale dovrà essere dotato di vestiario di servizio, osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
Tutti i conducenti a qualsiasi titolo incaricati del servizio, dovranno conoscere perfettamente i percorsi e le fermate di ciascun servizio.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.
Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
Nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici i conducenti dovranno darne tempestivamente segnalazione al proprio responsabile e all'Ufficio Scolastico del Comune.
In particolare il personale dovrà:
€non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
€adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo).
L'appaltatore dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
E’ fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.
E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.
L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.
ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
La ditta si impegna a rispettare quanto segue:
1. Assicurare il servizio dall’inizio dell’anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste.
2. Mantenere i mezzi in condizioni ottimali a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati e di quanto previsto nei precedenti artt. 6, 7 e 8.
3. Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti dall’appaltatore stesso.
4. Effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio scolastico del Comune. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
5. Assumere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
6. Assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio.
7. Garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune. Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro trenta minuti dal verificarsi dell'inconveniente. Di tale eventualità dovrà darne tempestiva notizia al Comune ed alla Scuola.
8. Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E’ tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell’adempimento o nell’esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.
9. Individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con l'ufficio scolastico del Comune per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 6.30 alle ore 18.00.
10. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente (art. 1 legge 12.6.1990, n. 146), l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.
11. Garantire l’osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia. La ditta è tenuta a dare all'autorità scolastica ed al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica (o via Fax o e-mail) di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
E’ tenuta, altresì a dare comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio, nonché di tutte le notizie e dati richiesti.
12. Accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o sostituto); garantendo la possibilità di utilizzare i primi posti a sedere.
13. Formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere.
ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune, anche a mezzo dei competenti organi scolastici, si impegna a:
〉 predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ed in collaborazione con la ditta appaltatrice, il piano di trasporto comprendente itinerari ed orari del servizio. Detto piano di trasporto sarà quindi comunicato alla ditta stessa ed all’Istituto Comprensivo;
〉 avvisare tempestivamente la ditta, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro).
ART. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale, di cui al successivo art. 15, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministrazione comunale stessa. L’appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. L’appaltatore stesso autorizza fin d'ora l’effettuazione dei detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 15 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.
ART. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Per l’esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, l’impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione
individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
ART. 17 - CONTROLLI SUL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.
ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture mensili, su base anno scolastico (settembre/giugno), intestate a Comune di Cimadolmo (TV) – Xxx Xxxx x. 0 – Xxxxxxxxx (XX), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.
Inoltre, dovranno:
• riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
• indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).
Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese.
La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.
In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 del presente capitolato.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
Ai sensi del 6 comma dell’art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.
ART. 19 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CIG DERIVATO
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 20 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati al Comune o a terzi, alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.
E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.
La Ditta affidataria dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:
€ Polizza RC Auto per i mezzi utilizzati nell’appalto (allegare elenco mezzi), con un massimale unico, minimo catastrofale per singolo veicolo di € 10.000.000,00
€ una polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l’oggetto stesso dell’appalto (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante la estensione del presente appalto), per un massimale minimo di € 5.000.000,00.
Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell’esecuzione dell’appalto di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte dall'assicuratore.
La Ditta affidataria ha l’obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall’ IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l’assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia delle polizze.
La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
Inoltre, la Ditta affidataria dovrà presentare, entro la scadenza di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra, copia quietanzata dell’attestazione di pagamento.
ART. 21 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
• la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 22;
• la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 18;
• la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 8;
• la trasmissione dei documenti relativi ai mezzi specificati al precedente art. 6.
ART. 22 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.
La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
− Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
− Per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso dell' Amministrazione comunale, Euro 300,00.=;
− Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
− Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
− Per ogni intervento di manutenzione di cui al piano dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto non eseguito, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
− Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 800,00.= ;
− Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00.= ;
− Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
− Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
− Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato e di quanto offerto in gara, Euro 100,00.= ;
− in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi : Euro 500,00.=. per ciascuna omissione.
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.
Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.
La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.
Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:
• perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
• accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
• subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
• fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
• mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo tre contestazioni;
• impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;
• cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
• nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.
In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l’ Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:
− cause di forza maggiore dimostrate;
− cause imputabili all'Amministrazione.
ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
〉 rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
〉 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
〉 impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I.:
〉Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
〉Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 25 - REVISONE PREZZI
Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti, ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.
ART. 26 – RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
L' Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata RR/Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.
In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 27 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 28 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 163/2006. Al riguardo, si precisa che il Comune non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto, tranne che si tratti
di microimpresa o piccola impresa (v. art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.
ART. 29 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 30 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Cimadolmo (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Cimadolmo (TV) - Uffici Comunali in Xxx Xxxx x. 0 00000 Xxxxxxxxx XX.
ART.31 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
DISPOSIZIONI FINALI
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:
€ dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
€ dal D.Lgs. 50/2016;
€ dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
€ dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
€ dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009,
n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
€ dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i.;
€
dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23
dell'11 marzo 1997;
€ dal Regolamento CE 1071/2009;
€
dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:
ART. | 18 | FATTURAZIONE E PAGAMENTO |
ART. | 21 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 22 | PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 23 | ESECUZIONE IN DANNO |
ART. | 24 | CAUZIONE DEFINITIVA |
ART. | 25 | REVISIONE PREZZI |
ART. | 26 | RECESSO |
ART. | 27 | CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA |
ART. | 28 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 29 | SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA |
ART. | 30 | DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA |
ART. | 31 | CONTROVERSIE |