Divieto di subaffidamento Clausole campione

Divieto di subaffidamento. Si fa espresso divieto di ogni forma di subaffidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.
Divieto di subaffidamento. Salvo esplicita autorizzazione dell’Agenzia, è fatto divieto al Gestore di affidare o subaffidare anche parzialmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del Servizio, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, previa comunicazione all’Agenzia. La previsione di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’eventuale ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di Società Operative Territoriali di cui al precedente Art.1-bis. Non è da considerarsi in alcun caso subaffidamento la fattispecie relativa all’incorporazione del Gestore in altro soggetto, il quale subentrerà al Gestore nella presente Convenzione ai sensi dell’art. 2504 bis C.C.
Divieto di subaffidamento. 1. E’ vietato il subaffidamento, in tutto o in parte, della concessione di cui al presente capitolato.
Divieto di subaffidamento. E' fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare in tutto o in parte la concessione del servizio di cui all'articolo 1 senza l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, sotto la pena della revoca immediata dell’appalto e del rimborso di tutte le spese e dei danni che ne derivassero al comune per la revoca della stessa.
Divieto di subaffidamento. E’ fatto assoluto divieto al soggetto che verrà individuato come affidatario di procedere asubaffidamento.
Divieto di subaffidamento. E’ fatto divieto al concessionario subconcedere la gestione del Centro Tennis Xxxxxxxx dal presente atto a terzi.
Divieto di subaffidamento. E' vietata qualunque cessione o subaffidamento di tutto o in parte del contratto. L'affidatario è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del contratto oltre che perdita della cauzione.
Divieto di subaffidamento. E’ fatto assoluto divieto di modificare l’uso della struttura comunale, ovvero di subconcedere, dare in comodato o affidare a terzi, in tutto o in parte, la stessa, pena l’immediata rescissione del contratto, il risarcimento dei danni e l’incameramento della cauzione, posta a garanzia delle clausole contrattuali.
Divieto di subaffidamento. Salvo esplicita autorizzazione dell’Agenzia, è fatto divieto al Gestore di affidare o subaffidare anche parzialmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del Servizio, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, previa comunicazione all’Agenzia.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).