Diritto applicabile e foro Clausole campione

Diritto applicabile e foro. Tutti i rapporti giuridici fra il Titolare del conto e la Banca saranno disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero. Il luogo d’esecuzione, il foro d’esecuzione per i Titolari di conto domiciliati all’estero e il foro esclusivo per tutte le procedure sarà al luogo della sede o della succursale che si occupa del Titolare del conto e dove il Titolare del conto detiene il/i suo(i) conto(i). Allo scopo, il Titolare del conto dichiara di eleggere domicilio al luogo della sede o della succursale interessata. La Banca avrà tuttavia il diritto di avviare una procedura al domicilio del Titolare del conto o dinnanzi ogni altro tribunale competente.
Diritto applicabile e foro. 26 Richiesta di pagamento con consegna fisica per Xxxxxxxxxx ETF – Solid Gold / Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces / Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable come parte integrante del prospetto Con la presente faccio richiesta vincolante di pagamento con consegna fisica delle seguenti quote del fondo:
Diritto applicabile e foro. Il presente contratto è sottoposto al diritto materiale svizzero, con esclusione della nor- me di conflitto e della convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazio- nale di merci dell‘11.04.1980.
Diritto applicabile e foro. Tutti i rapporti giuridici in relazione alle presenti disposizioni di utilizzo sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazio- nale di merci.
Diritto applicabile e foro. 11.1 Sono applicabili le presenti condizioni generali d’acquisto (CGA) e, sussidiariamente, le disposizioni del codice delle obbligazioni svizzero.
Diritto applicabile e foro. Si applica il diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).
Diritto applicabile e foro. Le condizioni generali della Banca sono applicabili anche alle presenti condizioni e alle relative disposizioni complementari. In particolare sono valide le clausole relative all'applicazione del diritto svizzero ed al foro giuridico presso la sede principale della Banca. La Banca avrà tuttavia la possibilità di far valere i suoi diritti al domicilio del Cliente o davanti a qualsiasi tribunale competente. Condizioni per eDocuments
Diritto applicabile e foro. Le presenti Condizioni e i rapporti contrattuali conclusi con un'acquisizione sono disciplinati dal diritto svizzero, con l'esclusione delle disposizioni sul conflitto di leggi del diritto privato internazionale svizzero. Il foro unico competente per tutti i procedimenti è Zurigo, Svizzera. Tuttavia, la Banca e il Venditore hanno il diritto di agire contro il cliente anche presso il tribunale competente del luogo di residenza del cliente o presso l'ufficio di esecuzione competente, nel qual caso rimane applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
Diritto applicabile e foro. I rapporti contrattuali e qualsiasi contenzioso relativo all’uso del sito web xxx.XXXXXX.xx è retto dal diritto materiale svizzero. Il rapporto contrattuale è retto esclusivamente dal diritto materiale svizzero. In particolare è esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci.
Diritto applicabile e foro. La presente convenzione di credito e disciplinata dal diritto svizzero. Foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedura è la sede della banca. Essa è altresì luogo d'adempimento. Sono riservate disposizioni di legge imperative e contrarie. Il mutuatario: • esonera fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito le cooperative di fideiussione, la Banca, la Banca Nazionale Svizzera come pure i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dall’osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, e in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d’ufficio. Il mutuatario acconsente allo scambio di dati tra le cooperative di fideiussione, la Banca che ha concesso il credito, la Banca Nazionale Svizzera e i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure i mandatari degli enti precitati fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito da fideiussione. • autorizza la cooperativa di fideiussione competente a richiedere autonomamente presso il mutuatario, autorità, banche, società contabili/fiduciarie/di revisione come pure presso terzi tutte le informazioni e i documenti necessari.