Common use of Diritto allo studio Clause in Contracts

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 17 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 154, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 7 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere qualificazione professionale, statli, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadiritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la R.S.U. I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali aziendali ovvero la R.S.U., d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 6 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per 41 rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all'Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.

Appears in 3 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 3 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui stabilite al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commapresente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.

Appears in 3 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di laureatitoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali. I Detti lavoratori potranno possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare semprechè il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. A tal fine Il numero dei lavoratori che può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle Aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore 3% del totale della forza occupata nelle Aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la direzione aziendale, d'accordo con documentazione necessaria attestante la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche frequenza ad uno dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacomma ovvero l’effettuazione dell’esame. In occasione degli esami, favoriscano l'acquisizione detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. I lavoratori studenti universitari hanno diritto a due giorni di più elevati valori professionali permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto. Si considerano lavoratori studenti, e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso. I permessi di cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le Aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 18591962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 861942 n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. 2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. 3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. 4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente commacomma 2. 5. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i I permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. 6. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. 7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestrea tre mesi prima dell’inizio del corso di studio o comunque a tre mesi dalla eventuale effettiva fruizione dei permessi. 8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. 9. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. 10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. 11. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine A) Facilitazioni per lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di contribuire studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute e comunque abilitate al miglioramento culturale rilascio di titoli di studio legali, ovvero regolari corsi universitari, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e professionale dei la preparazione agli esami. Detti lavoratori del settoresaranno inoltre possibilmente agevolati con l'assegnazione di orari di lavoro vigenti in azienda, le Aziende concederannoai fini della frequenza ai corsi e della preparazione agli esami; agli stessi fini non saranno ad essi richieste prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Potranno altresì usufruire di un periodo di due mesi di aspettativa all'anno, nei casi e alle condizioni senza retribuzione, ma computabile ai soli effetti della rivalutazione di cui al 4° comma dell'art. 1, della legge n. 297/1982. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Per usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo, i lavoratori interessati dovranno presentare la documentazione necessaria a dimostrare la partecipazione alle prove di esame e la frequenza ai successivi commi, permessi retribuiti ai corsi cui sono iscritti. B) Diritto allo studio per altri corsi di formazione I lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962di istruzione pubblici, n. 1859riconosciuti o parificati, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari al fine di studio per conseguire il conseguimento del diploma titolo di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari dell'obbligo o di laurea. I lavoratori migliorare e ampliare anche in relazione all'attività aziendale la propria preparazione, potranno richiedere usufruire a richiesta di permessi retribuiti per un massimo nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio triennali "pro-capite" e nei limiti di un monte ore globale per distribuito tra tutti i dipendenti dell'unità produttiva che produttiva. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell'azienda e a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le ore 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti. Le 150 ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono "pro-capite" per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il due per cento 2,50% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità turno stesso; nell'unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva. Il lavoratore che chiederà richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del della presente articolo norma dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare partecipare, che dovrà comportare l'effettiva frequenzale frequenze, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad a un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestretrimestre salvo nei casi in cui i bandi di concorso prevedano termini inferiori. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua del terzo del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2° comma, la direzione aziendaleDirezione aziendale e la R.S.U., d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal 4° comma stesso, provvederà a ridurre proporzionalmente i stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai fissando i criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relativelavorative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui esame congiunto tra la Direzione aziendale e la R.S.U. Le aziende erogheranno durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati4° comma, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. I trattamenti di cui ai commi precedentiparr. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti a) e b), ferme restando le rispettive condizioni di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti applicabilità, sono cumulabili in capo agli stessi lavoratori. Si precisa che per la frequenza ai corsi di studio chedei lavoratori studenti le 50 ore "pro-capite" annue retribuite previste dal comma 4, garantendo le finalità dell'art. 57 del c.c.n.l. 9 gennaio 1974 sono assorbite nelle 150 ore, di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla lett. b) del presente articolo.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea1. I lavoratori potranno richiedere che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo 39, volendo migliorare la propria cultura in relazione all’attività aziendale (specializzazioni inerenti l’attività da essi svolta o potenzialmente utile per accrescere la loro professionalità all’interno dell’azienda, e che vengano avvallate dall’azienda per la sua utilità ed applicabilità all’interno dell’azienda stessa, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, corsi di lingua straniera in aree geografiche e aziende ove questa sia utilizzabile), intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati e riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie di serietà secondo una valutazione autonoma dell’azienda, corsi istituiti in base a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati nei commi successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. 2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. 3. In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è stabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà comunque assentarsi dal lavoro un dipendente. 4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il dipendente intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. 5. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la I lavoratori interessati inoltreranno domanda scritta all'azienda alla direzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroconcordati a livello aziendale. Tali termini, termini di norma, norma non saranno inferiori al trimestresemestre. 6. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte monte-ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolosecondo comma, la direzione aziendalee gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 2) del presente articolo. 7. Saranno ammessi ai precedenti terzo corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunocommi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda L’interessato dovrà far pervenire all’azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i confronto tra Direzione e RSU/RSA. 8. I lavoratori extracomunitari per la partecipazione a studenti iscritti e frequentanti corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi regolari di studio chein scuole di istruzione primaria, garantendo le finalità secondaria, di cui istruzione universitaria (prima laurea) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al primo commarilascio di titoli legali di studio devono sostenere prove di esame, favoriscano l'acquisizione possono usufruire, su richiesta, di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepermessi giornalieri retribuiti in base all’articolo 10 legge 20 maggio 1970 n. 300, (da riparametrarsi in caso di lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro contrattualmente previsto) in coincidenza delle giornate di esame che dovranno essere comprovate con idonea documentazione.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. . 2) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. . 3) Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. . 4) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. . 5) Nelle Aziende che occupano da 30 fino a 49 15 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. . 6) In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. . 7) A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. . 8) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. . 9) I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di d’ iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. . 10) Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. . 11) E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali, contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: a. i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; b. a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della legge n. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla legge n. 53/2000.

Appears in 2 contracts

Sources: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, c.c.n.l. Aninsei 2006 2009

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura, le Aziende concederannoanche in relazione all'attività dell'azienda, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti corsi di studio, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio studi, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il due per cento 3% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità turno stesso; nell'azienda o nell'unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare un lavoratore nell'azienda o nell'unità produttiva che occupi almeno 25 dipendenti. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 fino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroal livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4, la direzione aziendaleDirezione e le RSU stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto d'esame congiunto tra la Direzione e le RSU. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di laureatitoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali. I Detti lavoratori potranno possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l’acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150-ore pro capite per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun Ateneo/Facoltà. A tal fine far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all’anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione. Il numero dei lavoratori che saranno concordate con può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle Aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il datore 3% del totale della forza occupata nelle Aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la direzione aziendale, d'accordo con documentazione necessaria attestante la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche frequenza ad uno dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacomma ovvero l’effettuazione dell’esame. In occasione degli esami, favoriscano l'acquisizione detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di più elevati valori professionali cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso. I permessi di cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le Aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc..

Appears in 2 contracts

Sources: CCNL Federculture, Accordo Di Rinnovo

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all’attività dell’impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del diritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per il conseguimento l’esercizio del diploma di scuola secondaria superiore diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il conseguimento di diplomi universitari numero totale dei dipendenti occupati nell’impresa o di laureanell’unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno richiedere assentarsi dall’impresa o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la r.s.u. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo5, la direzione aziendaleDirezione e le rappresentanze sindacali aziendali, d'accordo con ovvero la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendar.s.u., e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la r.s.u.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni i datori di cui ai successivi commi, permessi retribuiti lavoro concederanno ai lavoratori non in prova prova, che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticodiversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, parificate o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di dei diplomi universitari o di laurea), i seguenti benefici: a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami; b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. I lavoratori potranno richiedere Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per un massimo gli esami universitari sostenuti per più di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti due volte nello stesso anno accademico. 2) Lavoratori studenti - Congedi per la formazione I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un monte ore globale periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa. Tale periodo formativo, previsto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1 del presente articolo. Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per tutti il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di ogni triennio moltiplicando lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al decimo termine del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva periodo di congedo potrà partecipare a tale data. Le ore corsi di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoriqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per la eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall'applicazione del presente articolo, la direzione aziendalevalgono le norme previste al successivo Titolo X, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaCapo 5, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunoart. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale71.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 - Lavoratori studenti - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate ai commi successivi, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda e dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due 2,5 per cento del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore "pro-capite" per triennio utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al 4° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione la indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso. L'applicazione della percentuale di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeciascuna azienda.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, Legge n. 1859, 1859/1962 o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, Legge n. 8686/1942, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva produttiva, per frequentare i corsi di studio studio, non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea1. I lavoratori potranno richiedere che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo 38, volendo migliorare la propria cultura in relazione all’attività aziendale (specializzazioni inerenti l’attività da essi svolta o potenzialmente utile per accrescere la loro professionalità all’interno dell’azienda, e che vengano avvallate dall’azienda per la sua utilità ed applicabilità all’interno dell’azienda stessa, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, corsi di lingua straniera in aree geografiche e aziende ove questa sia utilizzabile), intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati e riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie di serietà secondo una valutazione autonoma dell’azienda, corsi istituiti in base a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati nei commi successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. 2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. 3. In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è stabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà comunque assentarsi dal lavoro un dipendente. 4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il dipendente intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. 5. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la I lavoratori interessati inoltreranno domanda scritta all'azienda alla direzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroconcordati a livello aziendale. Tali termini, termini di norma, norma non saranno inferiori al trimestresemestre. 6. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte monte-ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolosecondo comma, la direzione aziendalee gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al secondo comma. 7. Saranno ammessi ai precedenti terzo corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunocommi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda L’interessato dovrà far pervenire all’azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 2 contracts

Sources: Regolamento Transitorio Per I Dipendenti Di Aziende Associate Ad a.s.so.farm, Regolamento Transitorio Per I Dipendenti Di Aziende Associate Ad a.s.so.farm

Diritto allo studio. Al fine 1) Lavoratori studenti – Diritto allo studio a. concordare un orario di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoro, compatibilmente con le Aziende concederannoesigenze della struttura lavorativa, nei casi e alle condizioni che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami; b. considerare la prestazione di cui ai successivi commi, lavoro straordinario non obbligatoria; c. considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureadue volte nello stesso anno accademico. I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti usufruire di un monte ore globale periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa. Tale periodo formativo, previsto dall’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n°53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1) del presente articolo. Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per tutti il datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di ogni triennio moltiplicando lavoro con 30 (Trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (Venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al decimo termine del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva periodo di congedo potrà partecipare a tale data. Le ore corsi di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoriqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per la eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall’applicazione del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunovalgono le norme previste al successivo Titolo X Capo 5° art. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale66.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, le Aziende concederannointendano frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate ai commi successivi, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore dipendenti. I permessi retribuiti in questione non sono cumulabili con quelli previsti per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datai lavoratori studenti dagli artt. 12 parte seconda operai e 10 parte terza impiegati. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei lavoratori poligrafici (impiegati ed operai) occupati nell’azienda o nell’unita aziendale in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’azienda o dall’unità produttiva per frequentare i corsi di l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono occupata; dovrà comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In essere garantito in ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito reparto lo svolgimento della normale attivitàregolare attività produttiva mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale intende il lavoratore intenda partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocomma, la direzione aziendalee le rappresentanze sindacali aziendali stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti al terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: comma per quanto riguarda età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame tra la direzione e le rappresentanze sindacali aziendali. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al terzo comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. L’applicazione della percentuale di cui al secondo terzo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore, per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeciascuna azienda.

Appears in 2 contracts

Sources: National Labor Contract, Contratto Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, n.86 nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio triennio, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due 2 per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, ,la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali condizioni di cui al secondo comma potranno altresì usufruire miglior favore si intendono acquisite per i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, permesso accordate con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeil presente articolo.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finaliz- zati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962se- condaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente ri- conosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattesta- ti professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svol- ta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , sono usufruibili anche ga- rantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno sola- re, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezio- nali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a presta- zioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimana- le. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto de- vono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzio- ne/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale po- tranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ar- ticolo ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo art. sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 42 - Lavoratori studenti, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando dieci ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2,5% del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le R.S.U. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore "pro-capite" per triennio utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare semprechè il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4º comma, la direzione aziendaleDirezione e le R.S.U., d'accordo con o, in mancanza, la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaCommissione interna, e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: al 4º comma quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le R.S.U. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4º comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. L'applicazione della percentuale di cui al 4º comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda. Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicatipresente articolo, organizzati da istituti e/o enti pubbliciricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, con i limiti comunitarie, nazionali e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeregionali destinate alla formazione professionale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende concederanno, imprese concederanno nei casi e ed alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessotre anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro a) 1 lavoratore per le imprese da 8 a 20 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi le imprese da 21 a 35 dipendenti aventi diritto; c) 3 lavoratori per le imprese con più di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data 35 dipendenti aventi diritto; Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di cui al precedente comma. Nelle Aziende Piastrelle d) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 30 8 a 49 35 dipendenti aventi diritto; e) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i permessi lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legislazione vigente e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di assentarsi corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con permessi retribuiti l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. E' conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine o il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore luogo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua entro i limiti del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeprevisto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell'unita produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unita produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui stabilite al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commapresente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all'Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea1. I lavoratori potranno richiedere che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art. 39, volendo migliorare la propria cultura in relazione al? attività aziendale (specializzazioni inerenti l’attività da essi svolta o potenzialmente utile per accrescere la loro professionalità all’interno dell’azienda, e che vengano avvallate dall’azienda per la sua utilità ed applicabilità all’interno dell’azienda stessa, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, corsi di lingua straniera in aree geografiche e aziende ove questa sia utilizzabile), intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati e riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie di serietà secondo una valutazione autonoma dell’azienda, corsi istituiti in base a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati nei commi successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. 2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. 3. In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è stabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà comunque assentarsi dal lavoro un dipendente. 4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro prò-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il dipendente intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. 5. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la I lavoratori interessati inoltreranno domanda scritta all'azienda alla direzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroconcordati a livello aziendale. Tali termini, termini di norma, norma non saranno inferiori al trimestresemestre. 6. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte monte-ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolosecondo comma, la direzione aziendalee gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per ( l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 2) del presente articolo. 7. Saranno ammessi ai precedenti terzo corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunocommi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda L’interessato dovrà far pervenire all’azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i confronto tra Direzione e RSU/ RSA. 8. I lavoratori extracomunitari per la partecipazione a studenti iscritti e frequentanti corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi regolari di studio chein scuole di istruzione primaria, garantendo le finalità secondaria, di cui istruzione universitaria (prima laurea) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al primo commarilascio di titoli legali di studio devono sostenere prove di esame, favoriscano l'acquisizione possono usufruire, su richiesta, di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepermessi giornalieri retribuiti in base all’art. 10 legge 20/5/1970 n. 300, (da riparametrarsi in caso di lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro contrattualmente previsto) in coincidenza delle giornate di esame che dovranno essere comprovate con idonea documentazione.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell’unità produttiva che sarà determinato all'inizio all’inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'annodell’anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo d’accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendanell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività dell’attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 166, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio, le Aziende concederannosono concessi permessi straordinari retribuiti, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoannue. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo comma 1°sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in Scuole di istruzione primaria e secondaria, statali pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'annodalla pubblica amministrazione. In ogni unità produttiva e nell'ambito I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di questalavoro, per ogni singolo repartonei limiti di cui al comma 1°, deve essere comunque garantito lo svolgimento non dovranno superare 1/5 di tutto il personale dipendente della normale attivitàstruttura scolastica. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con chiede permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dove specificare il corso di studio al quale intende partecipare e che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario in orario di lavoro, ad un numero di ore doppio doppie di quelle chieste come con permesso retribuito. A tal fine il lavoratore Il personale interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni ai corsi di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2 ha diritto, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, caratteristiche dei a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura lavoro straordinario o durante i giorni festivi o di ore assegnabili riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato presentare idonea certificazione di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione certificazione delle ore relativerelative ore. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari I giorni necessari per la partecipazione a corsi concorsi pubblici finalizzati al conseguimento della abilitazione specifica saranno considerati permessi retribuiti. Ai lavoratori competono inoltre i diritti di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti ecui all'art. 10 della legge n. 300/70. I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per seguire percorsi di formazione predisposti dalle strutture pubbliche o dall'ente/o enti pubblici, scuola per un numero massimo di 50 ore annue. I lavoratori con i limiti e almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per congedi formativi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 53/2000. Il periodo di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checongedo non può eccedere gli 11 mesi, garantendo le finalità di cui al primo commaanche frazionati, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialenell'arco dell'intera vita lavorativa.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende concederanno, imprese concederanno nei casi e ed alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessotre anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore per le imprese da 8 a 20 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi le imprese da 21 a 35 dipendenti aventi diritto; c) 3 lavoratori per le imprese con più di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende 35 dipendenti aventi diritto; d) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 30 8 a 49 35 dipendenti aventi diritto; e) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i permessi lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legislazione vigente e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetto nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'ini- zio del corso, specificando il tipo di assentarsi corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con permessi retribuiti l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di ora- rio, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova ap- plicazione la disciplina di cui al presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. E' conforme allo spirito della norma il retribuire l'even- tuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per rag- giungere la sede del corso, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine o il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore luogo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua entro i limiti del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeprevisto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al Per i lavoratori delle imprese artigiane che occupano almeno 5 (cinque) dipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni lavoratore avente diritto. Tale monte ore viene costituito al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova permettere che intendono ogni lavoratore possa frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di (centocinquanta) retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessotre anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti anno fino ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva esaurimento del monte ore aziendale e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione la indicazione delle ore relative. Dei Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopra indicate, escludendo comunque criteri di cui al secondo comma potranno altresì contemporaneità (si intende con ciò che un solo lavoratore all'anno può usufruire del diritto): Per i settori metalmeccanica, installazione di impianti e odontotecnici: a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto; b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto; c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque. Per i settori orafi, argentieri e affini: a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 6 a 10 dipendenti aventi diritto; b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 11 a 20 dipendenti aventi diritto; c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 21 ed oltre aventi diritto. Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori extracomunitari dipendenti con esclusione degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dal D.Lgs. n. 167/2011, dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955. Le parti si impegnano ad affrontare e possibilmente risolvere a livello provinciale le difficoltà che possono sorgere in relazione al limite di 150 ore, per la partecipazione a frequenza dei lavoratori ai corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealfabetizzazione.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine Dall'1.1.91 verrà determinato, all'inizio di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del settorediritto allo studio qui disciplinato, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio moltiplicando ore 7 annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 3 e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le RSU. Nelle aziende fino a tale data200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi che, al fine di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzamigliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore non coincidenti con l'orario triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di lavoro150 ore 'pro capite' per triennio, ad utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove d'esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. A far data dalla stipula del presente contratto, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti che - fatti salvi gli accordi territoriali già esistenti sulla materia - saranno concordemente indicati a livello territoriale, entro 12 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, dalle parti, corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma 1. In tal fine caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di studio potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroin atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2, la direzione aziendaleDirezione aziendale e le RSU stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 2, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le RSU. Nel caso in cui al secondo permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare e le finalità indicate nel comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per 7, la partecipazione a corsi risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro 20 giorni dalla data di scolarizzazione dedicatiricevimento dell'istanza che le parti, organizzati da istituti e/congiuntamente o enti pubblicidisgiuntamente, avranno inoltrato, con i raccomandata a.r., tramite le rispettive ▇▇.▇▇. territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 2, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende imprese concederanno, nei casi e ed alle condizioni di cui ai commi successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché ivi compresi i corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma lingua italiana. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessotre anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi Possono godere di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 30 6 a 49 10 dipendenti i aventi diritto; b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano oltre 10 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il datore tipo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocorso, la direzione aziendaledurata, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunol'istituto organizzatore. I lavoratori dovranno Il lavoratore dovrà fornire all'azienda all'impresa un certificato Certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati mensili di effettiva frequenza mensile con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con i limiti e le modalità l'orario di cui ai commi precedentilavoro. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi viaggio - purché coincidente con l'orario di studio chelavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, garantendo le finalità o il luogo di cui al primo commalavoro, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeentro i limiti del monte ore previsto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al I lavoratori che al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura, le Aziende concederannoanche in relazione all'attività dell'azienda, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commiintendono frequentare, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale "pro-capite" per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella dichiarazione a verbale posta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i stranieri al fine di agevolarne l'integrazione il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, "pro-capite" nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. A partire dal 1° gennaio 2012, le 40 ore di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data permesso retribuito di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi comma precedente, cumulabili con quanto previsto al successivo articolo 55 per non più di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore tre anni nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito del rapporto di questalavoro, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore saranno concesse ai lavoratori che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzaintendano frequentare, anche in ore orari non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero l'ultimo triennio per il conferimento del diploma di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della scuola media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e superiore attinente alle mansioni svolte (fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà nella Dichiarazione a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo verbale posta in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione calce al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepresente articolo).

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commipresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticohanno diritto, svolti presso istituti pubblici costituiti con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in base alla legge 31 dicembre 1962un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio moltiplicando ore 10 annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore tre e per il conseguimento di diplomi universitari numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o di laureanell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno richiedere assentarsi dall'impresa o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la r.s.u. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4, la direzione aziendaleDirezione e le rappresentanze sindacali aziendali, d'accordo con ovvero la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendar.s.u., e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la r.s.u.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, settore le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, 31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, 19.1.42 n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite capite’ in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dalla unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad a un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad a un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda alla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma ai commi 3) e quinto comma 5) del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo commi 3) e quinto comma5), provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma 2) potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacomma 1), favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre Dicembre 1962, n. 1859, 1859 o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, Gennaio 1942 n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio – a decorrere dal 1/01/94 – moltiplicando 5 ore annue per tre e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del il numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Limitatamente al settore televisivo l’applicazione della percentuale di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti comma precedente avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un solo lavoratore nel corso dell'annoper ciascuna azienda. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve comunque essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti retribuiti, ai sensi del presente articolo articolo, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua metà del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo d’accordo con la Rappresentanza rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili periodici di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti Gli stessi principi valgono anche nell’applicazione delle ipotesi previste dagli articoli 5 e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale6 della legge n. 53/2000.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. 2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. 3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. 4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. 5. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. 6. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. 7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. 8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. 9. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. 10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. 11. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL

Diritto allo studio. 1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni i datori di cui ai successivi commi, permessi retribuiti lavoro concederanno ai lavoratori non in prova prova, che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticodiversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, svolti presso istituti pubblici costituiti (in base alla legge 31 dicembre 1962scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, n. 1859parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché nonchè corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari o e di laureamaster universitari), i seguenti benefici: a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonchè alla preparazione agli esami; b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. I lavoratori potranno richiedere Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per un massimo gli esami universitari sostenuti per più di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti due volte nello stesso anno accademico. 2) Congedi per la formazione I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un monte ore globale periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa. Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non comporteranno alcun onere per tutti il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di ogni triennio moltiplicando lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al decimo termine del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva periodo di congedo potrà partecipare a tale data. Le ore corsi di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoriqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per la eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall'applicazione del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà valgono le norme previste al Titolo XXII (Contratti a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studiotempo determinato) art. 65 del presente c.c.n.l. 3) Congedi per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura educazione continua in medicina (E.C.M.) Allo scopo di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per agevolare la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza permanente per i limiti rapporti tra lo Stato le regioni e le modalità provincie autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. Per quanto riguarda le ore di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checongedo retribuito, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialequeste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire Potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo i lavoratori a tempo indeterminato frequentanti i corsi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della formazione culturale e professionale dei e/o al conseguimento di titoli di studio legali in corsi abbreviati e/o sperimentali, anche in relazione all’attività aziendale. I lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare i predetti corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticotenuti da Istituti di istruzione pubblici, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962parificati o legalmente riconosciuti, n. 1859potranno usufruire, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942a loro richiesta e con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo nella misura massima di 150 ore triennali pro capite in un triennio e capite, comprensive delle prove di esame, nei limiti e a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione fra tutti i dipendenti dell'unità produttiva che dell’unità produttiva. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti, a carico della azienda e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all'inizio all’inizio di ogni triennio moltiplicando le ore 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti. Le 150 ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche pro capite per triennio potranno essere usufruite mediante concentrazione in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dalla Azienda o dall’unità produttiva per frequentare i corsi di l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie o con l’esecutivo dello stesso. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della normale attivitàsuddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal I lavoratori assunti a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare, presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti o Enti direttamente gestiti dalle Regioni, corsi di studio correlati all’attività dell’azienda, avranno diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra nei limiti e secondo le procedure previste dal presente articolo. I lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di corsi per l’apprendimento della lingua italiana nei limiti e secondo le procedure richiamate nel precedente comma, semprechè detti corsi vengano svolti presso gli Istituti o gli Enti in tale comma indicati. Tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola dell’obbligo o per l’alfabetizzazione degli adulti. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, procapite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra, il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda alla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. Come previsto dall’art. 2, le parti aziendali potranno destinare il monte ore di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari presente articolo per la partecipazione formazione dei lavoratori su tematiche specifiche, quali: sicurezza, ambiente, qualità, innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ecc. Qualora la formazione venga effettuata fuori dall’orario di lavoro, tali ore verranno retribuite a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeregime ordinario.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni i datori di cui ai successivi commi, permessi retribuiti lavoro concederanno ai lavoratori non in prova prova, che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticodiversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, svolti presso istituti pubblici costituiti (in base alla legge 31 dicembre 1962scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, n. 1859parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché nonchè corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari o e di laureamaster universitari, nonché dottorati di ricerca), i seguenti benefici: a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonchè alla preparazione agli esami; b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. I lavoratori potranno richiedere Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per un gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; e) il numero massimo di 150 ore pro capite in un triennio lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. 2) Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e nei limiti 6 della legge n. 53/2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoro con 30 (trenta) giorni di ogni triennio moltiplicando anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datacorsi da frequentare. Le ore Il datore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annolavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per l'eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall'applicazione del presente articolo, la direzione aziendalevalgono le norme previste al Titolo XII (Contratti a tempo determinato), d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studioart. 53 del presente c.c.n.l. 3) Congedi per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura educazione continua in medicina (E.C.M.) Allo scopo di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per agevolare la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla "Conferenza permanente per i limiti rapporti tra lo Stato le regioni e le modalità province autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. Per quanto riguarda le ore di cui ai commi precedenticongedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine (AA 8/2/80, AA 20/7/2000) 1) Viene stabilito un monte complessivo di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei ore 14.100, pari a 4.700 ore per ciascun anno. Il numero massimo di lavoratori del settoreche nel triennio potranno assentarsi per frequentare i corsi speciali di studio è di 94 dipendenti. 2) Il personale che intende frequentare: • corsi monografici, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni potrà usufruire di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi fino ad un massimo di studio compresi nell'ordinamento scolastico50 ore all’anno pro- capite; • gli altri tipi di corsi, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari potrà usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per fino ad un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva triennali pro- capite, che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche potranno essere utilizzate in un solo anno. I lavoratori anno sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad lavoro per un numero di ore doppio di quelle chieste quello richiesto come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini . 3) le ore di permesso retribuito devono coincidere con ore normalmente lavorative (cioè senza procedere ad assegnazione o spostamenti di turni o di orari diversi da quelli già attribuiti ai singoli interessati) e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora verranno riconosciute ai dipendenti - entro il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni massimo di cui al terzo comma ai punti 1) e quinto comma del presente articolo2) che, la direzione aziendaleiscrittisi ai corsi speciali già nominati, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, entro il novembre di ogni anno abbiano fatto pervenire alla Direzione Personale dell’AMT apposita domanda e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un il relativo certificato di iscrizione al corso corso; la Direzione Personale esaminerà tutte le domande degli interessati per accertare il possesso dei requisiti e successivamente certificati mensili comunicherà alle Direzioni aziendali interessate i nominativi degli aventi diritto. 4) Per il personale viaggiante stante la impossibilità di effettiva frequenza con identificazione godere di permessi orari in ragione della particolare disciplina in materia di prestazioni lavorative e riposi periodici, usufruisce delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari agevolazioni per la partecipazione a frequenza dei corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblicidelle “150 ore”, con le seguenti modalità - assegnazione in forma fissa di turni che terminano in ore pomeridiane; - concessione di permessi giornalieri retribuiti (verranno convenzionalmente considerati della durata di sei ore e dovranno essere programmati e concordati individualmente nella misura di due permessi durante i limiti mesi di novembre, dicembre e gennaio, e di tre permessi nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. Tali permessi dovranno essere usufruiti in coincidenza con giornate nelle quali si effettuano i corsi. Un massimo di sette permessi giornalieri viene concordato ed assegnato, compatibilmente con le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio cheesigenze aziendali, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialein occasione degli esami.

Appears in 1 contract

Sources: Accordi Aziendali

Diritto allo studio. Al fine È stata realizzata una semplificazione e razionalizzazione delle clausole contrattuali riguardanti il “Diritto allo studio”, in coerenza con il cambiamento del quadro legislativo di contribuire riferimento, finalizzando il riconoscimento delle ore di permesso già previste, in particolare le “150 ore”, esclusivamente al miglioramento culturale conseguimento di un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) così come recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e professionale delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013. Pertanto, non è più prevista la possibilità di fruire delle “150 ore” per la frequenza di “corsi di cultura generale”. La disciplina contrattuale è stata riordinata distinguendo modalità e criteri di riconoscimento dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non triennali pro-capite pari, rispettivamente, a 250 ore e a 150 ore, in prova che intendono frequentare relazione alle tipologie di qualificazione conseguibili. In sintesi la nuova normativa prevede: • La conferma del monte ore complessivo. • Che le ore possono essere utilizzate per corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente. • Che i permessi retribuiti a carico del monte ore sono confermati in 250 ore triennali per i corsi per l'alfabetizzazione, per il recupero della scuola dell’obbligo e per i corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio lingua italiana per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureai lavoratori stranieri. I lavoratori potranno richiedere • Che i permessi retribuiti per un massimo di a carico del monte ore sono 150 ore pro capite in un triennio triennali per corsi professionali, diploma, corsi di laurea triennale e nei limiti quinquennale, master e dottorati. • Che per i corsi di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del laurea e dopo 9 esami superati nel triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio riconosciute ulteriori 16 ore – non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua carico del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei preparazione di ogni ulteriore esame; • Che i permessi retribuiti sono cumulabili per livelli di studio successivi e della relativa misura sono fruibili per un periodo doppio rispetto alla durata del corso: • Che sono confermati i permessi per i giorni di esame e le 120 ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire annue non retribuite per i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi studenti, anche con meno di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità 5 anni di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeanzianità aziendale.

Appears in 1 contract

Sources: Ipotesi Di Rinnovo Del c.c.n.l. Unionmeccanica Confapi

Diritto allo studio. 1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio previsto dalla legge sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessocentocinquanta ore, da utilizzare nell'arco del nel triennio, sono usufruibili anche cumulabili in un solo anno. 2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori per- messi retribuiti finalizzati al conseguimento, da parte del perso- nale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all’insegnamento. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo comma 1 sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito concessi per la frequenza di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà corsi volti al conseguimento di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso titoli di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzain scuole di istruzio- ne secondaria e di formazione professionale, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoropubbliche, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitostatali o paritarie, nonché corsi universitari e corsi monografici finalizzati a potenziare la professionalità del personale dipendente nell’ambi- to dell’impegno nel proprio Ente. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari Nella concessione dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che1, 2 e 3 vanno osserva- te, garantendo in ogni caso le finalità pari opportunità, le seguenti modalità: – i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al primo commacomma 1, favoriscano l'acquisizione non dovranno superare 1/10 o frazione di più elevati valori professionali 1/10 del personale della istituzione formativa; – a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei per- messi relativi al diritto allo studio. 4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, com- patibilmente con le esigenze di servizio, a turni di lavoro che age- volino la frequenza ai corsi e siano appropriati la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il personale interessato alle caratteristiche dell'attività commercialeattività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizio- ne e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. 6. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente arti- colo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 166, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoredell'Area Tessile Moda, le Aziende concederanno, imprese concederanno nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico e svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o legalmente riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché ivi compresi i corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma lingua italiana. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso3 anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori nelle imprese che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per occupano da 36 a 50 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di studio frequenza dei corsi professionali previsti dalla legislazione nazionale e regionale non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaarticolo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il datore tipo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocorso, la direzione aziendaledurata, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunol'istituto organizzatore. I lavoratori dovranno Il lavoratore dovrà fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, i certificati mensili di effettiva frequenza mensile con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, non trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con i limiti e le modalità l'orario di cui ai commi precedentilavoro. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi viaggio ­ purché coincidente con l'orario di studio chelavoro ­ necessario per raggiungere la sede del corso, garantendo le finalità o il luogo di cui al primo commalavoro, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeentro i limiti del monte ore previsto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere qualificazione professionale, statli, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadiritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la R.S.U. I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro­capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali aziendali ovvero la R.S.U., d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende concederanno, imprese concederanno nei casi e ed alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessotre anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore per le imprese da 8 a 20 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori per le imprese da 21 a 35 dipendenti aventi diritto; c) 3 lavoratori per le imprese con più di 35 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi di studio professionali previsti dalla legge del 19 gennaio 1955 e dalla eventuale legislazione regionale non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetto nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di assentarsi corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con permessi retribuiti l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. E' conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine o il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore luogo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua entro i limiti del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeprevisto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine (in vigore dall'1.1.05). 1) La promozione di contribuire al miglioramento culturale corsi aziendali e/o interaziendali per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, sarà oggetto delle relazioni sindacali previste dal livello regionale. 2) I lavoratori del settorestudenti, le Aziende concederanno, nei casi iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio in scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. 3) L'Azienda richiederà la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente. 4) In attuazione del comma 2, art. 10, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori che documentino la frequenza ai corsi di scuole statali o parificate, in occasione degli esami, otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure: - per gli esami di licenza di scuola media inferiore: 10 giorni per il personale che presta servizio in settimana lunga e 8 giorni per il rimanente personale; - per gli esami di scuole professionali legalmente riconosciute: 10 giorni per il personale che presta servizio in settimana lunga e 8 giorni per il rimanente personale; - per gli esami di licenza di scuola media superiore: 15 giorni per il personale che presta servizio in settimana lunga e 13 giorni per il rimanente personale; - per ogni esame universitario sostenuto: 2 giorni per ogni esame. 5) Inoltre, l'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori effettivi che frequenteranno corsi scolastici, professionali attinenti ai servizi erogati e all'attività aziendale, un totale di ore lavorative, da calcolarsi nella misura di 7,5 ore annuali per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. In ogni caso, ciascun lavoratore che frequenta i corsi di cui sopra non può avere diritto a più di 150 ore lavorative per anno scolastico. 6) I permessi di cui al precedente comma possono essere usufruiti dai lavoratori per un massimo di 2 ore giornaliere. 7) Il diritto a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al presente articolo può essere esercitato dai lavoratori iscritti a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e o diploma di laurea, per la durata legale prevista, aumentati di 2 anni. 8) Per i nuovi assunti, che continuino lo studio intrapreso per conseguire i suddetti diplomi, le agevolazioni scolastiche possono essere esercitate, analogamente ai nuovi iscritti, togliendo il numero degli anni di corso già superati; per il conseguimento di diplomi universitari o diploma di laurea. , gli anni da togliere sono relativi agli anni d'iscrizione in corso. 9) I lavoratori potranno richiedere lavoratori, che hanno già conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea, possono ottenere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessolimitatamente ai giorni d'esame, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione purché siano iscritti a corsi di scolarizzazione dedicatispecializzazione attinenti al diploma conseguito. 10) Agli effetti della retribuzione, organizzati da istituti e/o enti pubblicidette ore saranno calcolate come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. 11) Tutti gli accordi aziendali esistenti dovranno uniformarsi alla presente normativa. 12) Analoghi permessi, con i limiti e le modalità previsti al punto 4, saranno concessi ai lavoratori che si presenteranno a sostenere esami di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialefine anno come privatisti.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine Dall'1.1.91 verrà determinato, all'inizio di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del settorediritto allo studio qui disciplinato, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio moltiplicando ore 7 annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 3 e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rsu. Nelle aziende fino a tale data200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi che, al fine di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzamigliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore non coincidenti con l'orario triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di lavoro150 ore 'pro capite' per triennio, ad utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove d'esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. A far data dalla stipula del presente contratto, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti che - fatti salvi gli accordi territoriali già esistenti sulla materia - saranno concordemente indicati a livello territoriale, entro 12 mesi dalla data di stipula del presente Ccnl, dalle parti, corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma 1. In tal fine caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di studio potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroin atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2, la direzione aziendaleDirezione aziendale e le Rsu stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 2, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rsu. Nel caso in cui al secondo permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare e le finalità indicate nel comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per 7, la partecipazione a corsi risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro 20 giorni dalla data di scolarizzazione dedicatiricevimento dell'istanza che le parti, organizzati da istituti e/congiuntamente o enti pubblicidisgiuntamente, avranno inoltrato, con i raccomandata a.r., tramite le rispettive ▇▇.▇▇. territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 2, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore della Ceramica artistica, le Aziende concederanno, imprese concederanno nei casi e ed alle condizioni di cui ai commi successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessotre anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e semprechè il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi Possono godere di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 30 8 a 49 35 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i permessi lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge del 19 gennaio 1955 e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il datore tipo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocorso, la direzione aziendaledurata, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunol'istituto organizzatore. I lavoratori dovranno Il lavoratore dovrà fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati mensili di effettiva frequenza mensile con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. È conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purchè coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la partecipazione a corsi sede del corso, o il luogo di scolarizzazione dedicatilavoro, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con entro i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedel monte ore previsto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di laureatitoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali. I Detti lavoratori potranno possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale "pro-capite" per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l'acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150 ore "pro-capite" per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun Ateneo/Facoltà. A tal fine far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all'anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall'azienda, all'atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione. Il numero dei lavoratori che saranno concordate con può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il datore 3% del totale della forza occupata nelle aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni corsi di cui al terzo comma ovvero l'effettuazione dell'esame. In occasione degli esami, detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a due giorni di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto dovendosi intendere, tale diritto, aggiuntivo rispetto a quello delle 150 ore disciplinato ai periodi che precedono. Si considerano lavoratori studenti, e quinto comma del pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio) studio menzionati, per la identificazione dei beneficiari dei permessi e il periodo della relativa misura di ore assegnabili a ciascunodurata legale prevista per il corso stesso. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di scolarizzazione dedicatistudio, organizzati da istituti e/o enti pubblicimaster, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio chestages, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeecc.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende concederannoaziende concorderanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché nonchè i corsi regolari di studio per il conseguimento formazione professionale istituiti a livello nazionale di cui all'art. 2, punto f), del diploma di scuola secondaria superiore presente contratto ed inoltre verranno concessi i permessi e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureale agevolazioni previste dalla legge n. 53/2000. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1º ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, Direzione aziendale d'accordo con la Rappresentanza sindacale sindacale, ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché affinchè dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedelle attività delle agenzie marittime.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di scuola secondaria di secondo .grado, compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureacome equipollenti. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite procapite in un triennio moltiplicando 5 ore annue per tre e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del il numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Limitatamente al settore televisivo l'applicazione della percentuale di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti comma precedente avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un solo lavoratore nel corso dell'annoper ciascuna azienda. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve comunque essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti retribuiti, ai sensi del presente articolo articolo, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua metà del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili periodici di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti Gli stessi principi valgono anche nell'applicazione delle ipotesi previste dagli artt. 5 e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali 6 della legge n. 53/2000 e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialesuccessive modifiche.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi fina-lizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abili- tate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti alla mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno os- servate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei per- messi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevoli-no la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscri- zione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi prece- denza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presi- denza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità ap- plicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per rispon- dere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle dispo- sizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 77, Seconda Parte, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea1. I lavoratori potranno richiedere che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art. 39, volendo migliorare la propria cultura in relazione al?attività aziendale (specializzazioni inerenti l’attività da essi svolta o potenzialmente utile per accrescere la loro professionalità all’interno dell’azienda, e che vengano avvallate dall’azienda per la sua utilità ed applicabilità all’interno dell’azienda stessa, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, corsi di lingua straniera in aree geografiche e aziende ove questa sia utilizzabile), intendono frequentare, presso istituti pubblici, pareggiati e riconosciuti o anche presso istituti privati che diano obiettive garanzie di serietà secondo una valutazione autonoma dell’azienda, corsi istituiti in base a disposizioni di legge, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati nei commi successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. 2. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. 3. In deroga al predetto limite del 2% del totale della forza occupata è stabilito che nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti potrà comunque assentarsi dal lavoro un dipendente. 4. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro prò-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il dipendente intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. 5. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la I lavoratori interessati inoltreranno domanda scritta all'azienda alla direzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroconcordati a livello aziendale. Tali termini, termini di norma, norma non saranno inferiori al trimestresemestre. 6. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte monte-ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolosecondo comma, la direzione aziendalee gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per ( l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 2) del presente articolo. 7. Saranno ammessi ai precedenti terzo corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunocommi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda L’interessato dovrà far pervenire all’azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i confronto tra Direzione e RSU/RSA. 8. I lavoratori extracomunitari per la partecipazione a studenti iscritti e frequentanti corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi regolari di studio chein scuole di istruzione primaria, garantendo le finalità secondaria, di cui istruzione universitaria (prima laurea) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al primo commarilascio di titoli legali di studio devono sostenere prove di esame, favoriscano l'acquisizione possono usufruire, su richiesta, di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepermessi giornalieri retribuiti in base all’art. 10 legge 20/5/1970 n. 300, (da riparametrarsi in caso di lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro contrattualmente previsto) in coincidenza delle giornate di esame che dovranno essere comprovate con idonea documentazione.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura, le Aziende concederannoanche in relazione all’attività dell’azienda, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio è determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci (10) annue per tre (3) e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione delle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che potranno contemporaneamente possono assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’azienda o dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno devono superare in ciascun turno lavorativo il due tre per cento della (3%) del totale dei dipendenti in forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità tempo indeterminato; nell’azienda o nell’unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, stessa deve essere comunque garantito in ogni luogo lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con Può comunque usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare un lavoratore nell’azienda o nell’unità produttiva che occupi almeno venticinque (25) dipendenti. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di centocinquanta (150) ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di rispetto a quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine Nel caso di frequenza a corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo, il monte ore di permesso retribuito pro capite nel triennio, comprensivo delle prove di esame, è elevato a duecentocinquanta (250) ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 fino a concorrenza delle predette duecentocinquanta (250) ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà deve presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali a livello aziendale; tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo (1/3) del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articoloprecedente quarto comma, la direzione aziendalee le RSU stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al quarto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , etc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive sopra indicate. I lavoratori dovranno devono fornire all'azienda un all’azienda il certificato di iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate da questo articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per esame congiunto tra la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti direzione e le modalità RSU. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di cui ai commi precedenti. E' demandato permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui condizioni indicate al primo quarto comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Diritto allo studio. 1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni i datori di cui ai successivi commi, permessi retribuiti lavoro concederanno ai lavoratori non in prova prova, che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticodiversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, svolti presso istituti pubblici costituiti (in base alla legge 31 dicembre 1962scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, n. 1859, parificate o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari o e di laureamaster universitari), i seguenti benefici: a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonchè alla preparazione agli esami; b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. I lavoratori potranno richiedere Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per un massimo gli esami universitari sostenuti per più di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti due volte nello stesso anno accademico. 2) Congedi per la formazione I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un monte ore globale periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa. Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non comporteranno alcun onere per tutti il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di ogni triennio moltiplicando lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al decimo termine del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva periodo di congedo potrà partecipare a tale data. Le ore corsi di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoriqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per la eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall'applicazione del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà valgono le norme previste al Titolo XXII (Contratti a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studiotempo determinato) art. 65 del presente CCNL 3) Congedi per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura educazione continua in medicina (E.C.M.) Allo scopo di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per agevolare la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza permanente per i limiti rapporti tra lo Stato le regioni e le modalità provincie autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. Per quanto riguarda le ore di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checongedo retribuito, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialequeste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine 1) Lavoratori studenti – Diritto allo studio a) concordare un orario di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoro, compatibilmente con le Aziende concederannoesigenze della struttura lavorativa, nei casi e alle condizioni che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami; b) considerare la prestazione di cui ai successivi commi, lavoro straordinario non obbligatoria; c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureadue volte nello stesso anno accademico. I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti usufruire di un monte ore globale periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa. Tale periodo formativo, previsto dall’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n°53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1) del presente articolo. Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per tutti il datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di ogni triennio moltiplicando lavoro con 30 (Trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (Venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al decimo termine del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva periodo di congedo potrà partecipare a tale data. Le ore corsi di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoriqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per la eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall’applicazione del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunovalgono le norme previste al successivo Titolo X Capo 5° art. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale71.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: a. i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; b. a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della legge n. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla legge n. 53/2000.

Appears in 1 contract

Sources: Accordo Di Collaborazione

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio, le Aziende concederannosono concessi permessi straordinari retribuiti, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoannue . I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo comma 1° sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in Istituti di istruzione primaria e secondaria, statali pareggiate, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'annodalla pubblica amministrazione inerenti al profilo professionale. In ogni unità produttiva e nell'ambito I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di questalavoro, per ogni singolo repartonei limiti di cui al comma 1°, deve essere comunque garantito lo svolgimento non dovranno superare 1/5 di tutto il personale dipendente della normale attivitàstruttura scolastica. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con chiede permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dove specificare il corso di studio al quale intende partecipare e che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario in orario di lavoro, ad un numero di ore doppio doppie di quelle chieste come con permesso retribuito. A tal fine il lavoratore Il personale interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni ai corsi di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2 ha diritto, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, caratteristiche dei a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura lavoro straordinario o durante i giorni festivi o di ore assegnabili riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato presentare idonea certificazione di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione certificazione delle ore relativerelative ore. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari I giorni necessari per la partecipazione a corsi concorsi pubblici finalizzati al conseguimento della abilitazione specifica saranno considerati permessi retribuiti. Ai lavoratori competono inoltre i diritti di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti ecui all'art. 10 della legge n. 300/70. I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per seguire percorsi di formazione predisposti dalle strutture pubbliche o dall'ente/o enti pubblici, scuola per un numero massimo di 50 ore annue. I lavoratori con i limiti e almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per congedi formativi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 53/2000. Il periodo di cui ai commi precedenticongedo non può eccedere gli 11 mesi, anche frazionati, nell'arco dell'intera vita Lavorativa. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi - Per motivi di studio chesono inoltre concessi premessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, garantendo le finalità da recuperare, di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione norma entro il mese successivo anche in attività di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialesupplenza.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Fism 2002 2005

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Appears in 1 contract

Sources: Collective Bargaining Agreement

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi fina-lizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istru- zione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rila- scio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la fre- quenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti alla man- sione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osser- vate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti mo- dalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività di- dattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevoli-no la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali so- stenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le mo- dalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere defi- nite, ove necessario, ulteriori modalità ap-plicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti arti- colo ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova inprova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 19gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei enei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio distudio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. .Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito comunquegarantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1) Lavoratori studenti – Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni i datori di cui ai successivi commi, permessi retribuiti lavoro concederanno ai lavoratori non in prova prova, che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticodiversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori statali, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, parificate o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari o e master universitari, nonché dottorati di laurearicerca), i seguenti benefici: a. concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonché alla preparazione agli esami; b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c. considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. I lavoratori potranno richiedere Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per un gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; e. il numero massimo di 150 ore pro capite in un triennio lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. 2) Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e nei limiti 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoro con 30 (trenta) giorni di ogni triennio moltiplicando anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datacorsi da frequentare. Le ore Il datore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annolavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per l’eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall’applicazione del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà valgono le norme previste al Titolo XII (Contratti a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studiotempo determinato) articolo 53 del presente CCNL. 3) Congedi per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) Allo scopo di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato realizzare l’aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per agevolare la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla “Conferenza Permanente per i limiti Rapporti tra lo Stato le Regioni e le modalità Provincie Autonome”, validi ai fini dell’acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. Per quanto riguarda le ore di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checongedo retribuito, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialequeste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, 1859 o riconosciuti in i base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché 86 nonch� corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell'unit� produttiva che sarà sar� determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nelle unit� produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unit� produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio � comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità unit� produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàattivit�. Il lavoratore che chiederà chieder� di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dovr� specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà dovr� comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà dovr� presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità modalit� che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà provveder� a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: etàet�, anzianità anzianit� di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì altres� usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità modalit� di cui ai commi precedenti. E' demandato domandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più pi� opportune affinché affinch� dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità finalit� di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più pi� elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.dell'attivit�

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 18591962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 861942 n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. 2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. 3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. 4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. 5. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i I permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. 6. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. 7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. 8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. 9. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. 10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. 11. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Tale diritto è riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località. 2. Al fine suddetto personale, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di contribuire al miglioramento culturale trasferta, avente natura non retributiva, pari a: • L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; • L.1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e professionale dei lavoratori del settore, per la classe stabilita per tutte le Aziende concederanno, categorie di personale come segue: • 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia • classe economica per i viaggi in aereo; c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12; d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di cui ai successivi commilavoro previsto per la giornata. Si considera, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il conseguimento viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del diploma mezzo. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di scuola secondaria superiore e trasferta si considera anche il tempo occorrente per il conseguimento viaggio. ▇.▇▇ dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di diplomi universitari o trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di laurea10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti In tal caso gli enti garantiscono le iniziative necessarie per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio la copertura assicurativa e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data dipendente spetta l’indennità di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questacomma 2, per ogni singolo repartolettera a), deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti eventualmente ridotta ai sensi del presente articolo dovrà specificare comma 8, il corso rimborso delle spese autostradali, di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un numero quinto del costo di ore doppio un litro di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) benzina verde per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeogni Km.

Appears in 1 contract

Sources: Individual Employment Contract

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge L. 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge L. 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che c he intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende A ziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate ai commi successivi, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda e dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due 2,5 per cento del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al 4° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione la indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso. L'applicazione della percentuale di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeciascuna azienda.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni i datori di cui ai successivi commi, permessi retribuiti lavoro concederanno ai lavoratori non in prova prova, che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticodiversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, parificate o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari o e master universitari, nonché dottorati di laurearicerca), i seguenti benefici: a. concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonché alla preparazione agli esami; b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c. considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. I lavoratori potranno richiedere Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per un gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; e. il numero massimo di 150 ore pro capite in un triennio lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. 2) Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e nei limiti 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio lavoro con 30 (trenta) giorni di ogni triennio moltiplicando anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datacorsi da frequentare. Le ore Il datore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annolavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che potranno possono assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare tutti i corsi di studio congedi previsti e richiamati dal presente articolo non dovranno possono superare il due per cento della forza occupata alla data 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di cui al precedente commauna unità. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Per l'eventuale sostituzione di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questalavoratori in congedo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma derivante dall'applicazione del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà valgono le norme previste al Titolo XII (Contratti a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studiotempo determinato) art. 53 del presente CCNL. 3) Congedi per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) Allo scopo di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per agevolare la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i limiti Rapporti tra lo Stato le Regioni e le modalità Province Autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. Per quanto riguarda le ore di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checongedo retribuito, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialequeste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL 29/11/2011

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 18591962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 861942 n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 fino a15 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio previsto dalla legge sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permessocentocinquanta ore, da utilizzare nell'arco del nel triennio, sono usufruibili anche cumulabili in un solo anno. 2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori permessi retribuiti finalizzati al conseguimento, da parte del personale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all'insegnamento. 3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva permessi di cui al comma 1 sono concessi per frequentare i la frequenza di corsi volti al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione secondaria e di formazione professionale, pubbliche, statali o paritarie, nonché corsi universitari e corsi monografici finalizzati a potenziare la professionalità dei personale dipendente nell'ambito dell'impegno nel proprio Ente. 4. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il due per cento 1/10 o frazione di 1/10 del personale della forza occupata alla data istituzione formativa; - a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi ai diritto allo studio. 5. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino le frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 6. Nelle Aziende che occupano da 30 Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a 49 dipendenti i permessi presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. 7. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeesigenze specifiche.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Per I Lavoratori Formatori in Sicurezza

Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commipresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticohanno diritto, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due 2 per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articoloquarto comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al quarto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc... Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per esame congiunto tra la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti Direzione e le modalità Rappresentanze Sindacali Aziendali. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di cui ai commi precedenti. E' demandato permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui condizioni indicate al primo quarto comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende im- prese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti re- tribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, nell' ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962legalmente riconosciuti. Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di studio ore re- tribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureaogni dipendente. I lavoratori potranno Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 (centocin- quanta) ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio doppie di quelle ri- chieste come permesso retribuito. A tal fine Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti, tra lavoratori nelle aziende con più di 25 dipendenti. In ogni caso il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con all' impresa almeno un mese prima dell' inizio del corso specificando il datore tipo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocorso, la direzione aziendaledurata, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunol' istituto orga- nizzatore. I lavoratori dovranno Il lavoratore dovrà fornire all'azienda all' impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente successiva- mente i certificati mensili di effettiva frequenza mensile con identificazione l' indicazione delle ore relativelavorative. Dei permessi Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà se- guito l' ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma potranno altresì usufruire presente articolo. Per i lavoratori extracomunitari che frequentino i corsi per la partecipazione a corsi scuola d' obbligo il monte ore pro-capite previsto è di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale200.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell'unita produttiva che sarà sara determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità unita produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unita produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità unita produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàattivita. Il lavoratore che chiederà chiedera di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dovra specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà dovra comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà dovra presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità modalita che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui stabilite al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: etàeta, anzianità anzianita di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità modalita di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità finalita di cui al primo commapresente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attivita.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore delle pulitintolavanderie, le Aziende imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico e svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di retribuite ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso3 anni, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili godibili anche in un solo annoanno e sempre che il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori nelle imprese che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di studio frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge del 19 gennaio 1955 e dalla eventuale legislazione regionale non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi godranno del diritto di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàcontemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il datore tipo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocorso, la direzione aziendaledurata, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunol'istituto organizzatore. I lavoratori dovranno Il lavoratore dovrà fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati mensili di effettiva frequenza mensile con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, non trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi presente articolo. Agli effetti della presente normativa le ore di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con i limiti e le modalità l'orario di cui ai commi precedentilavoro. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi viaggio - purché coincidente con l'orario di studio chelavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, garantendo le finalità o il luogo di cui al primo commalavoro, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeentro i limiti del monte ore previsto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro