Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ANINSEI
per il personale della scuola non statale
ANINSEI Confindustria FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
TESTO UFFICIALE
Proprietà riservata
L’ANINSEI e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA firmata-
rie per salvaguardare l’intera proprietà del presente testo contrat- tuale ne vietano la riproduzione totale e parziale ad enti, orga- nizzazioni, imprese e privati ai sensi e per gli effetti degli articoli 2575 e 2577 CC e leggi speciali collegate, salvo esplicita auto- rizzazione scritta per la sua pubblicazione.
ANINSEI Confindustria
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
00144 Roma
tel. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ fax 06. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
Salita di San ▇▇▇▇▇▇ da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 00187, Roma tel. ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ uilscuola@uil- ▇▇▇▇▇▇.▇▇
Il giorno 15 giugno 2024, a Roma presso la sede dell’ANINSEI
- Confindustria
l’ANINSEI – Confindustria, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Presidente, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
e
la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇ Segretario Generale, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇;
hanno firmato il presente CCNL 2024 -2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occu- pato nelle scuole non statali.
Abbreviazioni
Art. | Articolo |
Artt. | Articoli |
C. | Comma |
CC | Codice civile |
CCNL | |
CD | Contratto di solidarietà |
CFL | Contratto Formazione e Lavoro |
CTD | Contratto a tempo determinato |
CPC | Codice di procedura civile |
CTI | Contratto a tempo indeterminato |
D.lgs. | Decreto Legislativo |
DM | Decreto Ministeriale |
DPR | Decreto Presidente della Repubblica |
EDR Elemento Distinto Retribuzione
L. Legge
▇▇.▇▇. Organizzazioni Sindacali
RSA Rappresentanza Sindacale Aziendale
RLS Rappresentante Lavoratori per la sicurezza RSU Rappresentanze Sindacali Unitaria
Parte prima TITOLO I
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Premessa
L’ANINSEI, associazione di categoria più rappresentativa delle scuole non statali, paritarie, non paritarie e meramente private e di tutte le istituzioni educative e formative, e le ▇▇.▇▇., in rap- presentanza del personale che vi lavora, nello stipulare il CCNL 20242027 per il personale delle scuole non statali, riaffermano quanto stabilito dalla legge n. 62/2000: il Sistema Nazionale di Istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole pari- tarie private e degli enti locali.
L'articolo 33 della Costituzione sancisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Le istituzioni di alta cultura, università ed accade- mie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti sta- biliti dalle leggi dello Stato. Le parti si impegnano a operare af- finché il governo nel rispetto della Costituzione e della legge, attui nei confronti delle scuole paritarie, politiche di non discri- minazione, assicurando loro piena libertà e garantendo agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Si richiede che vengano evitati tratta- menti differenziati tra le scuole paritarie in base alla natura, alle caratteristiche, alle finalità e all’operatività dell’ente gestore,
con l’unico limite degli obblighi posti dalla legge, come stabilito dal dettato costituzionale.
Le parti firmatarie del CCNL 2025-2027 si impegnano a tradurre questi principi in azioni congiunte di sensibilizzazione e di pres- sione affinché, anche a livello di comunicazione, venga ribadito e riconosciuto il ruolo delle scuole paritarie, assicurando loro pari dignità rispetto alle scuole gestite dallo Stato.
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali. In particolare, le parti si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti rappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavo- ratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale os- servanza ai diversi livelli. Si impegnano a rispettare e a far ri- spettare le norme del CCNL, confermando la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informa- zioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei ser- vizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione. Concordano sull'opportunità di definire mo- menti di incontro per procedere congiuntamente a esami e valu- tazioni riguardo alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento. L’ANINSEI conferma come proprio impegno prioritario la sal- vaguardia dell'occupazione, considerandola correlata al mante- nimento delle strutture operative. Le ▇▇.▇▇. della scuola dichia- rano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative. Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condi- zioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Tale obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili rela- zioni sindacali, articolate nei seguenti modelli relazionali: con- certazione, informazione, bilateralità. Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'archi- tettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei re- ciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sin- dacali di categoria unitariamente possano affrontare la comples- sità degli aspetti attinenti al sistema della scuola non statale. Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualita- tivo degli Istituti, anche attraverso l'istituzione di apposite strut- ture operative, come previsto nei successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore ge- stione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realiz- zabile attraverso l’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal CCNL. Le ▇▇.▇▇. della scuola ribadiscono unitariamente la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti, nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occu- pazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente pre- messa, che ne costituisce parte integrante
Capo A - LE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive re- sponsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglio- ramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Operativamente, gli Istituti e le ▇▇.▇▇. della scuola concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale;
- l'Osservatorio;
- la Commissione Paritetica-Bilaterale.
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comu- nicano, con raccomandata AR, formale disdetta del presente CCNL.
Entro sei mesi dalla scadenza del CCNL le Parti, che hanno in- viato disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata AR. Entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilate- rali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi sono riconosciuti al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL con le decorrenze ivi previste.
Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non sta- tale laico, le ▇▇.▇▇. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del pre- sente CCNL hanno dal 2016 deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reci- proche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamen- tale e propulsivo della contrattazione. La Bilateralità ha i se- guenti scopi:
incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; promuo- vere e progettare iniziative in materia di formazione continua,
formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, an- che in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, inter- nazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni
operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; promuovere forme di previdenza complementare;
attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale decidono congiuntamente di attribuire alla Bilateralità;
erogare prestazioni che integrano il trattamento economico pre- visto dal presente CCNL.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, nel confermare e pro- muovere l’importanza che la bilateralità assume nel sistema di relazioni sindacali, convengono e si impegnano a mantenere at- tivo ed efficiente un Ente Bilaterale, costituito dalle parti firma- tarie del presente contratto, e dei successivi rinnovi.
L’Ente Bilaterale è finanziato mediante i contributi delle aziende che applicano il presente CCNL nei confronti del personale loro dipendente e potrà accedere ad eventuali contributi pubblici ove previsti.
Le aziende iscritte all’ANINSEI sono automaticamente e obbli- gatoriamente iscritte all’Ente Bilaterale e contribuiscono alla Bi- lateralità versando, secondo le norme di legge e di regolamento, un contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipen- dente, anche a tempo determinato, frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavora-
▇▇▇▇ part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore setti- manali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%.
Gli Istituti, con tali versamenti, assolvono ogni obbligo nei con- fronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità sa- ranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate se- condo le modalità stabilite dal sistema bilaterale con appositi bandi. Le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore, il quale matura, nei confronti degli istituti imprese non iscritti all’ANINSEI e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa.
Le imprese non iscritte ad ANINSEI che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è as- sorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribu- zione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzional- mente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ot- tiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Le parti costituiscono l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi eco- nomici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiun- tamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valu- tando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
a - Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima si- curezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Isti- tuti, dei RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro im- prontati alla partecipazione interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicu- rezza.
b - Formazione
La Sezione formazione ha i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale.
c - Formazione e qualificazione professionale
Promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Eu- ropea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d - Sezione Mercato del Lavoro
Monitorizza, al fine di valutarne il grado e le modalità di appli- cazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inseri- mento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
a - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggior- namento del CCNL in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale laica, con particolare riferimento a quella giovanile;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applica- zione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiunta- mente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qua- lora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'ANINSEI o presso altra sede accettata dalle parti.
L'ANINSEI provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai com- ponenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza pre- sentata dall'Associazione ANINSEI o dalle Organizzazioni Sin- dacali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera proce- dura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uni- formarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le ▇▇.▇▇. della scuola e le parti interessate non potranno prendere alcun'al- tra iniziativa sindacale né legale.
La Commissione Paritetica Nazionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
b - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo pre- posto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decen- trata; - la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di fun- ziona-mento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Orga- nizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'A- NINSEI; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle ▇▇.▇▇. della scuola e dall'ANINSEI. Com- piti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'Art. 22.1 Parte prima del presente CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti all’applicazione contrat- tuale ed in particolare l’applicazione della L. 428/90 e succes- sive modifiche e della L. 223/91 e delle relative procedure;
- verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto a seguito di riduzione di personale e/o di orario di lavoro;
- monitorare l’andamento dell’occupazione con particolare ri- guardo all’utilizzazione dell’apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche adenti all’ANINSEI.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'Art. 21 Parte prima del pre- sente CCNL.
La Commissione si costituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di la- voro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del pre- sente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa ▇▇▇▇▇▇▇, attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola firmatarie il presente CCNL ovvero delle ▇▇.▇▇ a cui abbiano conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia può ri- chiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti inte- ressate e dai rappresentanti delle rispettive parti.
Due copie del verbale saranno inviate dalle ▇▇.▇▇. della scuola all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI - per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/73 e successivi aggiornamenti, e di ogni altra norma relativa alla con- ciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all’Art. 70 - Tentativo di conciliazione, Parte seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall’allegato 5, parte integrante del presente CCNL.
Art. 7 - Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate mi- sure per favori-re effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con parti- colare riferimento a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei par- tecipanti ai corsi al personale femminile;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzio- nali a parità di requisiti professionali.
Art. 8 - Tirocini formativi e stage
Qualora se ne riscontri l’opportunità, con separati accordi collet- tivi, le parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare
l’applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orienta-mento, stage, borse la- voro.
Art. 9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà di- fensivi
Gli Istituti presso i quali sono in atto procedure di licenziamento collettivo e plurimo e per riduzione di personale di cui all’Art. 63 Parte seconda del presente CCNL attivano le procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dagli accordi sotto- scritti tra l’ANINSEI e le ▇▇.▇▇. firmatarie allegati n. 2 e n. 7 al presente CCNL e parte integrante dello stesso, indipendente- mente dal numero degli addetti.
Art. 10 - Previdenza complementare
Le parti concordano che un più elevato livello di copertura pre- videnziale, considerata l’evoluzione del sistema del welfare con- trattuale, è un obiettivo qualificante nelle relazioni sindacali ai fini delle tutele e del benessere dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all’ANINSEI.
A tal fine, ANINSEI individua entro il 31 ottobre 2026, un Fondo Negoziale di previdenza complementare che dia adeguate ga- ranzie, da verificare nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui al precedente Art. 4, al quale affidare la previdenza comple- mentare. Dal 1° gennaio 2027, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale di previdenza complementare e il datore di la- voro versano ciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile tabellare lorda, in atto al 31 dicembre 2026.
Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di soli- darietà pari al 10%.
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresen- tanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate, il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti, si impegnano a adire l'orga- nismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l’informazione e la documenta-zione in- terna, le parti fanno esplicito riferimento agli accordi, parte inte- grante del presente CCNL, allegati n. 3 e 4.
Art. 12 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) costituisce uno dei punti qualificanti del nuovo CCNL. Infatti, oltre alla de- finizione di un intervento qualitativo fortemente apprezzabile in termini di welfare contrattuale e di fidelizzazione delle risorse, ad invarianza di erogazione economica il costo complessivo ri- sulta compatibile con le dinamiche di costo delle risorse umane, a beneficio sia dell' azienda che del dipendente.
Le Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola non statale attraverso l'indivi- duazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per tutti i dipen- denti. Le Aziende aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria dal 1° gennaio 2025. Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.
Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno es- sere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è faco1tà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico e/o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli ag- giuntivi.
Le Parti convengono di affidare assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma, l’individuazione di un even- tuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà aver luogo du- rante la vigenza del presente contratto e sarà efficace a far data dal prossimo rinnovo. L’Osservatorio Nazionale di cui all’Art. 4 Parte prima del presente CCNL, valuta ogni possibile evolu- zione al fine di rendere il sistema maggiormente competitivo.
Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di soli- darietà pari al 10%.
Capo B - I DIRITTI SINDACALI
Art. 13 - Informazione
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglio- ramento ed alla efficienza del servizio, l’ANINSEI e le scuole/istituti garantiscono una costante informazione preven- tiva alle ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL, na- zionali e territoriali, firmatarie e alle RSA sugli atti che riguar- dano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.
Art. 14 - Rappresentanza sindacale
Su iniziativa dei dipendenti stessi si costituiscono negli Istituti, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70.
La rappresentanza sindacale aziendale ha diritto a 1 ora e trenta minuti, per anno scolastico, di permesso retribuito per singolo lavoratore in servizio.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 gg. lavorativi di anticipo alla gestione dell'Istituto dalle organizzazioni territo- riali delle ▇▇.▇▇. della scuola e dalle RSA.
Il limite dei 6 giorni è ridotto a 3 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati all’Istituto per iscritto dalle ▇▇.▇▇. della scuola cui aderiscono.
Art. 15 - Ritenute per sciopero
Per l’astensione dal lavoro proclamata dalle ▇▇.▇▇. si effettua una ritenuta corrispondente all’effettiva quantità oraria dell’astensione medesima.
Art. 16 - Ritenute sindacali
L'Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sinda- cali ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega de- bitamente firmata dal lavoratore.
Il sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:
a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale de- lega;
b) parte della delega firmata dal dipendente;
I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli or- gani dirigenti dei rispettivi sindacati; il contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa delega perma- nente, salvo revoca scritta del lavoratore. L’istituto opererà la
trattenuta del contri-buto sindacale a partire dalla data indicata nella delega.
Art. 17 - Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di ap-partenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle ▇▇.▇▇. della scuola terri- toriali firmatarie del presente CCNL.
L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle ▇▇.▇▇. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di la- voro per un mas-simo di 10 ore nell'anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o con- giuntamente dalle ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola o in altra sede.
Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione. Nel termine di 48 ore le altre ▇▇.▇▇. della scuola possono presenta-re richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇
La richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalle ▇▇.▇▇. della scuola dovrà contenere:
- luogo, data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di dieci ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’Istituto.
Le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL, possono indire, congiuntamente o singolarmente, assemblee sindacali territoriali che interessano lavoratori di più istituti aderenti all’ANINSEI. In tal caso le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL indicheranno il luogo, l’ora, la sede, e la durata delle assemblee. Al personale viene garantita la partecipazione e il tempo di spostamento è considerato a tutti gli effetti permesso retribuito ai sensi della L. 300/70 a carico dell’orario massimo di cui al comma 2.
Art. 18 - Permessi per Dirigenti Sindacali provinciali, regio- nali e nazionali
I Dirigenti e i componenti degli organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL hanno diritto a permessi retribuiti nel limite massimo complessivo di 12 gg. per anno scolastico.
Art. 19 - Affissioni
I RR.SS.AA. o, in mancanza, le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCN.L. potranno affiggere, in appositi spazi predi- sposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
Art. 20 - Costituzione delle RSU
Per quanto alla costituzione delle RSU si fa riferimento al Testo Unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, sottoscritto dalle ▇▇.▇▇. CGIL-CISL-UIL e CONFSAL e alla successiva conven- zione stipulata con l'INPS il 16 marzo 2015.
L'ANINSEI si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza
sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU di- ritti e prerogative già pertinenti alle RSA.
TITOLO II
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 21 - Secondo Livello di Contrattazione
Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione re- gionale.
Tra l’ANINSEI e le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo li-vello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classifica-zione del presente CCNL;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati con- seguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale pa- ritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio;
- indennità di trasferta;
- materie previste dagli articoli del presente CCNL;
Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno al- tresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali na- zionali firmatarie del presente CCNL e all’ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presen- tate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti individuano le seguenti materie che vengono de-
legate alle RSA/RSU o in assenza alle ▇▇.▇▇. firmatarie del pre- sente CCNL che concorrono alla definizione del contratto inte- grativo di istituto con riferimento:
- distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale do- cente e educativo;
- criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educativo;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non ob- bligatorie per legge;
- valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l’erogazione di integrazioni economiche al personale; - orga- nizzazione del lavoro del personale;
- indennità di trasferta.
La contrattazione di Istituto decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo in- crementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per rico- noscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati le- gati all’andamento economico dell’Istituto.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Isti- tuto le RSA se presenti o le ▇▇.▇▇. della scuola territoriali fir- matarie del presente CCNL.
Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.
Art. 22 Durata e decorrenza degli Accordi di Secondo livello
La Contrattazione di secondo livello, regionale e/o di Istituto, ha inizio entro 30 giorni dalla firma del presente CCNL e deve con- cludersi entro 180 giorni dalla firma del presente CCNL.
Gli accordi di Secondo livello hanno lo stesso termine di durata del CCNL e rimangono comunque in vigore sino al successivo accordo di Secondo livello.
Parte seconda TITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del CCNL
Il presente CCNL Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, di- sciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di En-ti o privati che svolgono attività in Italia e all’estero qui di seguito specificate, ed il relativo perso- nale dipendente:
• accademie di arte drammatica
• accademie di belle arti
• asili nido, micronidi, spazi baby, aree attrezzate per l’infanzia e ludoteche
• conservatori di musica
• convitti
• corsi di aggiornamento e formazione continua
• corsi di cultura vari
• corsi di doposcuola
• corsi di preparazione universitaria
• scuole dell’infanzia
• scuole di danza
• scuole e corsi di italiano per stranieri
• scuole di musica
• scuole e corsi a distanza
• scuole e corsi di attività integrative scolastiche
• scuole e corsi di formazione professionale senza finanzia- mento pubblico
• scuole e corsi di istruzione professionale
• scuole e corsi di libera arte
• scuole e corsi di lingue
• scuole e corsi di preparazione agli esami
• scuole e corsi parauniversitari e accademie
• scuole e corsi post-secondari
• scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici
• scuole per corrispondenza
• scuole e corsi postuniversitari
• scuole primarie
• scuole secondarie di I e II grado
• scuole speciali per minori
• università private
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo. La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al per- sonale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati ge- stori di attività educative, formative e scolastiche comporta l’adesione all’ANINSEI.
Alcune specifiche norme contrattuali, sottoposte al controllo de- gli Organismi paritetici, sono applicabili ai soli Istituti associati all’ANINSEI.
Gli Istituti non associati che intendono fare riferimento al pre- sente CCNL per la regolamentazione dei rapporti di lavoro con il proprio per-sonale dipendente, pur con le esclusioni sopra in- dicate, devono darne comunicazione a tutte le parti stipulanti il presente
CCNL.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1° settembre 2024 ed ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 2027.
In caso di disdetta il presente CCNL resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo CCNL.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente CCNL in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, deb- bono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, cor- relate ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto i pre- cedenti contratti salvo le norme espressamente richiamate.
Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL l’Istituto è il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati. L'Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la respon- sabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo e il progetto educativo.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la forma- zione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità dell'istituto e nell'interesse dell'impresa.
TITOLO II CLASSIFICAZIONE
Art. 5 - Classificazione
Il personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle relati-ve declaratorie in tre aree:
Area prima: servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA) I livello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è
richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze prati- che, per il cui esercizio non si richiede una preparazione profes- sionale specialistica, quali ad esempio:
• accudenti;
• addetti alle pulizie;
• bidelli;
• personale di fatica;
• inservienti ai piani;
• lavoranti di cucina;
• addetti alle mense;
• custodi-portieri;
• accompagnatori di bus;
• addetti alla manutenzione ordinaria;
• addetti al giardino;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
Il livello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui ese- cuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio:
• guardarobieri;
• autisti bus;
• infermieri;
• assistenti all’infanzia;
• assistenti di scuola d’infanzia;
• addetti alle aree attrezzate per l'infanzia,
• assistenti alle colonie ed ai convitti;
• portieri-centralinisti;
• tecnici di caldaie;
• operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell'archivio e del protocollo, alla predisposizione de- gli atti inerenti all’ufficio di segreteria, all'assolvimento dei ser- vizi esterni connessi con il proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all'insieme delle operazioni riguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle merci;
• bagnini;
• modelli viventi;
• infermieri generici;
• camerieri specializzati nel settore per mansione unica;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
III livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capa- cità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate;
• cuochi;
• capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera;
• operatore di biblioteca;
• applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare prestazioni ed attività nel campo amministrativo, con-
▇▇▇▇▇▇, tecnico e didattico-organizzativo, esercitate anche me- diante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del Direttore, del Preside e del Gestore dell'isti- tuto nella predisposizione di atti amministrativo-contabili e ne- gli adempimenti didattico-organizzativi;
• infermieri professionali;
• aiuti economi amministrativi;
• aiutanti tecnici di laboratorio;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
IV livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni
• segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coor- dinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione o dal ge- store e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile-amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell'ambito dello specifico campo di competenza, è in- caricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elabo- rare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzio- nali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irre- golari e gestire i conseguenti interventi operativi nonché control- lare la correttezza giuridica degli atti prodotti;
• addetti al telemarketing;
• coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza e tuto- raggio degli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le at- tività didattiche in presenza, multimediali o in FAD, in attività
di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze lingui- stiche acquisite.
V livello
Sono inquadrati i lavoratori che in una struttura organizzativa di elevata complessità subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione dell’ente gestore dell’istituto hanno la responsabilità di specifici settori tecnici o organizzativi. È richiesto il titolo di laurea atti- nente al settore di cui sono responsabili.
Area seconda: servizi di istruzione, di formazione e educa- zione
III livello
Sono inquadrati i lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per l’espletamento di attività educative - formative in genere comprese quelle del personale che in strutture convit- tuali curino la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari.
• istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie;
• operatori di ludoteca;
IV livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svol- ▇▇▇▇ obiettivi formativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istru- zione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni.
• docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di este- tica e di acconciatura;
• docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
• docenti in corsi per corrispondenza;
• docenti in corsi a distanza;
• educatrici e educatori di asilo nido;
• docenti di scuola dell’infanzia;
• educatori di convitto,
• assistenti sociali;
V livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativa- mente autonomi e concorrono al conseguimento di obiettivi for- mativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi o stret- tamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica.
• docenti di scuola primaria;
• docenti in corsi di preparazione agli esami;
• docenti in corsi di istruzione professionale;
• docenti in corsi di lingue;
• insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali, professio- nali e assistenti di chimica e fisica, ottica, odontotecnica;
• lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto pre- sente quanto specificato in declaratoria.
VI livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativa- mente autonomi non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al consegui- mento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo finalizzato all'acquisizione di contenuti cul- turali complessi e di capacità critiche-cognitive, per i quali è ri- chiesto il diploma di laurea.
• docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di pre- parazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia ri- chiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
VII livello
Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente connessi ai processi evolutivi di istru- zione: docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para-universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.
Nota docenti di sostegno
I docenti di sostegno sono inquadrati allo stesso livello dei do- centi disciplinare della stessa scuola.
Area terza: servizi direttivi VIII A livello
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive
del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di ammi- nistrazione della società che gestisce l'impresa scolastica, svol- gono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa. È richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
• Direttori (Coordinatori delle attività educative e didatti- che) di asilo nido, di scuole dell’infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di corsi liberi e di arte, di corsi di istruzione pro- fessionale, di corsi di lingue e di cultura varia;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, te- nuto presente quanto specificato in declaratoria.
VIII B livello
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di ammi-
nistrazione della società che gestisce l'impresa scolastica, svol- gono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in via continuativa la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità. È richiesto il titolo di lau- rea e di abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono responsabili.
• Presidi (Coordinatori delle attività educative e didattiche) di scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie; presidi di scuole e corsi di preparazione agli esami; rettori di convitto;
• oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto pre- sente quanto specificato in declaratoria.
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato, per sei giorni lavora- tivi consecutivi, di funzioni pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.
Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano.
Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza.
Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente as- sente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra in- dicato, ma solo differenza di retribuzione.
Art. 7 - Mansioni promiscue
Quando il dipendente non docente sia abitualmente addetto a mansioni promiscue entrambe dell’Area prima la retribuzione
mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione su- periore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qua- lifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni af- fidategli. Per tutti gli altri casi, dipendente dell’Area seconda e terza o aree diverse, ma in ordini scolastici diversi la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni calcolate indi- pendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione svolta e l’incarico per le ulteriori aree potrà essere anche a tempo determinato.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle istituzioni di cui all’Art. 1 - Sfera di applicazione, Parte seconda, è di natura subordinata a tempo indeterminato ai sensi del d.lgs. n. 23/2015. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs. 81/15 e successivi aggiornamenti e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell’Accordo interconfederale del 16 aprile 1998 e suc- cessivi rinnovi.
8.1 - Apposizione del termine
L'apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia du- rata non superiore a 12 giorni.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai ventiquattro mesi. Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In
caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di su- peramento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato in particolare per:
- l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati pe- riodo dell’anno (campi scuola, colonie, ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-ge- stionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di si- stemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeter- minati nel tempo;
- sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’isti- tuto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto stesso;
- la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
- l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
- l’assunzione di personale docente non abilitato. ai sensi della Lettera circolare MIUR prot. 2668 del 29/10/2001 che prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i ge- stori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.”
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di la- voro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Il suddetto rapporto a tempo determinato, per il personale do- cente non abilitato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe
del contratto avente ad oggetto l'incarico iniziale di insegna- mento, includendo anche ▇▇▇▇▇▇▇ e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e ulteriormente fino all'espletamento delle procedure concorsuali che permettono il conseguimento dell’abilitazione. La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento comples- sivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l'Ispettorato terri- toriale del Lavoro.
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abili- tato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l'abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l'abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla sca- denza prefissata; qualora l'abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un ter- mine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
8.2 - Anno scolastico
Per anno scolastico si intende il periodo scolastico di dodici mesi che va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Le scuole paritarie adottano l’anno scolastico al fine della applica- zione delle vigenti norme dell’ordinamento scolastico.
Di norma i nidi per i bambini 0-3 anni scadenzano l’anno edu- cativo nello stesso periodo.
Gli Istituti svolgenti altre attività educative posso fare riferi- mento all’anno accademico o all’anno formativo, od anche di- versamente denominato, ma sempre di durata di 12 mesi il cui inizio e fine è comunicato ai lavoratori all’atto dell’assunzione e
su di esso sono calibrati tutti gli istituti contrattuali che fanno riferimento all’anno scolastico.
8.3 - Percentuale massima di lavoratori assunti con con- tratto a termine
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 D.1gs. n.81/15, il numero massimo di lavoratori che possono essere as- sunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Istituto, è pari a1 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indetermi- nato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Istituto al 1° gennaio dell' anno di assunzione.
Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo deter- minato. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie estive, ecc.;
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
e) con il personale docente privo di abilitazione.
Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale deI30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/l2/2025. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA/RSU e/o le ▇▇.▇▇. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL, la percentuale massima dei lavoratori da assu- mere con contratto a termine, di cui al successivo comma, può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della Scuola.
8.4 - Contratti a termine di carattere sostitutivo
Oltre la percentuale massima di cui al precedente comma 8.2, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di la- voro.
È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di perso- nale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodi di intervallo.
È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'Isti- tuto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.
8.5 - Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso Istituti nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell'applicazione degli accordi sui con- tratti di solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto dall' Art. 29 - Supplenze personale docente e dall' Art. 36 - Completamento d'orario, Parte seconda CCNL, in riferi- mento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;
- presso gli Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con ora- rio ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi di cui all’Allegato 2, in riferi- mento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte degli istituti che non abbiano effettuato la valuta- zione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifica- zioni ed integrazioni.
8.6 - Disciplina della proroga
Il termine del contratto a tempo determinato. ai sensi del comma 1, art. 21 D.lgs. 81/15, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia infe- riore a tre anni e, comunque, per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero di contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decor- renza della sesta proroga.
8.7 - Scadenza del termine.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 8.5, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continua-zione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ul- teriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di con-tratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
8.8 - Successione dei contratti
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del pre- cedente punto 4, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, inten- dendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di con- tinuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare comunque i termini di cui al comma 22.1 che precede.
8.9 - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’Art. 35 della L. 300/70 nelle modalità di cui all'art. 27 del D. Lgs.81/15.
8.10 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche nor- mative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro somministrato;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stages e tirocinio.
8.11 - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spet- tano le ferie e la tredicesima mensilità, il T.F.R. e ogni altro trat- tamento in atto per i la-voratori con contratto a tempo indetermi- nato.
8.12 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ri- cevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni
8.13 - Diritto di precedenza e informazione
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in riferimento a contratti stipulati ai sensi della ex L. 230/62 e della ex L. 56/87, mantengono presso lo stesso datore di lavoro, a parità di professionalità nella medesima qualifica e
livello, il diritto di precedenza qualora si verificassero nuove as- sunzioni a tempo indeterminato.
Il diritto di precedenza si estingue con il rifiuto del lavoratore o allo scadere di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di in- formazione previsti dal presente CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente l’ANINSEI fornisce all’Osservatorio Nazionale, di cui all’Art. 4, Parte prima CCNL, scuola territoriali, firma- tarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 9 - Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di la- voro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal D.lgs. 81/15 , riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favo- rire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il di- ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di spe- cializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica regionale di cui all’Art. 5.b, Parte prima CCNL, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Com- missione.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno viluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo in- tegrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.
9.1 - Assunzione
Gli Istituti aderenti all'ANINSEI possono assumere con con- tratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età com- presa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 4. del D.lgs. 81/15, i lavoratori beneficiari di inden- nità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipen- dentemente dal limite di età.
9.2 - Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
9.3 - Durata e modalità di erogazione della formazione
Ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 81/15. comma 2 la durata di ero- gazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 me-si.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
9.4 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato attri- buisce al lavoratore dipendente la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione relativa.
9.5 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è quella fissata dal successivo Art. 15, Parte seconda CCNL.
9.6 - La formazione dell'apprendista
La formazione effettuata e la qualificazione professionale con- trattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del prosegui-mento degli studi devono essere registrati sul li- bretto formativo del cittadino.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e ar- ticolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.
9.7 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata del periodo di appren- distato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal pre- sente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli com- pie il tirocinio ed allo stesso tratta-mento retributivo così para- metrato:
- primo anno: 85% della retribuzione tabellare del livello di in- quadramento di cui all'art. 22 - Retribuzione tabellare, Parte se- conda CCNL;
- secondo anno: 90% della retribuzione tabellare;
- terzo anno: 100% della retribuzione tabellare.
Art. 10 - Collocamento obbligatorio dei disabili
Le parti concordano che come disposto dalla circolare del Mini- stero dell’Istruzione n. 31 del 18/3/2003, ai fini dell’applica- zione della L. 68/1999 e delle successive norme attuative, nelle scuole paritarie, di enti gestori che operano senza fine di lucro, la quota di riserva per l’assunzione di disabili si calcola esclusi- vamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative. Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostitu- zione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del po- sto.
Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi du- rante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. L’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" ex L. 68/1999 a prescindere dall’orario concordato.
Art. 11 – Collaborazioni organizzate dal committente
In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del D.lgs. 81/15 e in coerenza con la L. 62/00 e succes- sive modifiche, gli istituti aderenti all’ANINSEI possono stipu- lare, nell’ambito della propria offerta formativa, contratti di col- laborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate dall’Allegato n. 6, parte integrante del presente CCNL.
TITOLO IV
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Art. 12 - Assunzione
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ma- teria, l'assunzione del personale viene effettuata dal legale rap- presentante dell'istituto, mediante sottoscrizione del contratto in- dividuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il CCNL individuale dovrà specificare che il rap- porto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente CCNL e dal regolamento interno dell'istituto ove esista. Esso deve inoltre contenere:
- la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale do- cente, le materie di insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
- l'orario di lavoro;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione, la motivazione dell'assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
- la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti docu- menti:
- carta di identità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- codice individuale del lavoratore agli effetti della disposi- zione assicurativa INPS se posseduto;
- certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svol- gimento delle mansioni assegnate;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
- ogni altro documento previsto dalle competenti autorità sco- lastiche e/o dalle leggi vigenti.
Per l'assunzione di cittadini stranieri l'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
Entro 10 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli ob- blighi di cui al D.lgs. 147/07 e successive modificazioni. L'isti- tuto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 13 - Tirocinio
Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque de- nominata, prevista e consentita dalla legge, non comporta ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o econo- mico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Art. 14 - Assunzione personale in servizio nella scuola sta- tale
Non è permesso assumere personale in servizio a tempo indeter- minato presso la scuola statale.
Il personale assunto nella scuola statale è obbligato ad optare. L’assunzione comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro con le conseguenze di quanto previsto all’ultimo capo- verso dell’Art. 57 - Preavviso licenziamento e dimissioni, Parte seconda CCNL.
Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time, con i limiti e nel rispetto delle compatibilità degli orari.
Art. 15 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:
I e II livello: 30 giorni
III livello: 60 giorni
IV, V, VI e VII livello: 4 mesi
VIII A e VIII B livello: 6 mesi
Personale a tempo determinato, per tutti i livelli: 1 mese Ai sensi dell'Art. 4 del R.D.L. 1825/24, convertito in L. 562/26, il periodo indicato per i livelli IV, V, VI, VII e VIII A e B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., tredice- sima mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto.
I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o supe- riore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova.
Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo mas- simo di 4 mesi.
Art. 16 - Part-time
a - Norme di carattere generale
Ai sensi del D.lgs. 100/01 e successive modifiche e del D.lgs. 81/15, gli Istituti possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal pre- sente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della setti- mana, del mese o dell'anno.
Al personale educativo di asilo nido e al personale docente di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part- time limitato ad alcuni periodi dell’anno.
Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la tra- sformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale.
Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
È facoltà del lavoratore chiedere l’applicazione di un diverso tipo di part-time.
Nei casi previsti dall’Art. 37 – Riduzione d’orario, Parte seconda CCNL, la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’ac- cordo iniziale fra le parti.
L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari
livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza.
Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
b - Lavoro supplementare.
Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre l'orario setti- manale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 25% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario.
Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordi- nario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore sup- plementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settima- nale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
c - Clausole elastiche
La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui al successivo Art. 33 - Orario di lavoro,
Parte seconda CCNL, a svolgere l'attività lavorativa con le mo- dalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.
Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla ri- chiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano com- provati motivi.
Art. 17 - Reimpiego
L'istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 33 – Orario di lavoro, Parte seconda CCNL;
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati licenziati esclusi- vamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento, du- rante i quali è tenuto a comunicare eventuali variazioni di indi- ▇▇▇▇▇;
c) il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripe- tere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione.
Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto al punto b, l’Istituto comunica i nominativi del personale licenziato alle commissioni paritetiche regionali che provvedono a redigere ap- positi elenchi da inviare agli Istituti.
Art. 18 - Trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda
Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della L. 428/90 e dal D.lgs. 18/01, e il rapporto di lavoro del personale interessato al trasferimento continua ad essere disci- plinato dal presente CCNL e successivi rinnovi.
La stessa disposizione vale anche nell'ipotesi di appalto o cam- biamento della gestione di appalto ovvero nei casi di cambia- mento di ente gestore nelle convenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Art. 19 - Retribuzione mensile
La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- salario di anzianità;
- eventuale super-minimo e salario accessorio;
- elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all’Art. 21 Parte prima CCNL.
La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese suc- cessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga.
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte le at- tività non di insegnamento connesse con il normale funziona- mento della scuola tra cui:
a) riunioni del collegio docenti;
b) riunioni dei consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali, programmati.
Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello pre- visto dall'Art. 33 – Orario di lavoro, Parte seconda CCNL, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.
Agli Educatori di convitto l'Istituto può chiedere di prestare vi- gilanza notturna nel convitto e/o di consumarvi i pasti.
Ai dipendenti di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiun- tiva verrà conteggiata ai fini della tredicesima, della malattia e del TFR. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore è revocabile con due mesi di preavviso.
Art. 20 - Prospetto paga
In applicazione di quanto disposto dalla L. 4/53, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il livello di inqua- dramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate. Il prospetto paga, da consegnare al dipendente contestualmente alla retribuzione, deve recare l'intestazione dell'ente gestore.
Art. 21 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 di- cembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al mo- mento della cessazione del rapporto.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se su- periori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
Art. 22 – Retribuzione tabellare
Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del pre- sente CCNL sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:
Livelli | Retribuzione CCNL 2021-2023 | Retribuzione CCNL 2024-2027 | ||
dal 01/09/2023 | dal 01/01/2025 | dal 01/01/2026 | dal 01/1/2027 | |
I | 1.239,31 € | 1.280,91 € | 1.322,51 € | 1.347,46 € |
II | 1.268,88 € | 1.311,47 € | 1.354,06 € | 1.379,61 € |
III | 1.330,16 € | 1.374,81 € | 1.419,45 € | 1.446,24 € |
IV | 1.397,56 € | 1.444,47 € | 1.491,38 € | 1.519,52 € |
V | 1.489,64 € | 1.539,64 € | 1.589,64 € | 1.619,64 € |
VI | 1.489,64 € | 1.539,64 € | 1.589,64 € | 1.619,64 € |
VII | 1.512,44 € | 1.563,21 € | 1.615,67 € | 1.646,17 € |
VIII A | 1.585,38 € | 1.638,59 € | 1.693,59 € | 1.725,56 € |
VIII B | 1.671,80 € | 1.727,91 € | 1.785,91 € | 1.819,62 € |
Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:
Livelli | totale aumenti | dal | dal | dal |
I | 108,15€ | 41,60€ | 41,60€ | 24,96€ |
II | 110,73€ | 42,59€ | 42,59€ | 25,55€ |
III | 116,08€ | 44,65€ | 44,65€ | 26,79€ |
IV | 121,96€ | 46,91€ | 46,91€ | 28,15€ |
V | 130,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 30,00€ |
VI | 130,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 30,00€ |
VII | 133,73€ | 50,77€ | 52,47€ | 30,49€ |
VIII A | 140,18€ | 53,21€ | 55,00€ | 31,96€ |
VIII B | 147,82€ | 56,11€ | 58,00€ | 33,70€ |
Una Tantum
Le parti convengono di definire un importo una tantum a coper- tura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 dicembre 2023 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 100 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori, in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e assunti entro il 31 dicembre 2023, e verrà erogata con la retribuzione del mese di novembre 2024.
La somma erogata è da considerarsi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.
Per i lavoratori a tempo parziale, la somma è riproporzionata sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro
Art. 23 - Indennità di contingenza
L'importo della indennità di contingenza maturata al 30 novem- bre 1991 comprensiva dell'EDR è inglobata nella retribuzione tabellare di cui all’Art. 22 - Retribuzione tabellare, Parte se- conda CCNL.
Art. 24 - Salario d’anzianità
A tutto il personale che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrispo- sto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di an- zianità di 20,00 euro.
Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.
Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzia- nità spettante in base alla data di assunzione
Salario di anzianità importi complessivi | |||||||
Decor- renza: | dal 1/01/’04 | dal 1/01/’08 | dal 1/01/’12 | dal 1/01/’14 | dal 1/01/’16 | dal 1/09/’22 | dal 1/0/’25 |
Data di as- sunzione rima del 31/12/’95 | Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/’97 + quanto sottoindicato in relazione all’anno alla data di assunzione | ||||||
€ 15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 90,00 | |
dal 1/01/’96 al 31/12/’01 | € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 90,00 |
dal 1/01/’02 al 31/12/’05 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 55,00 | €75,00 | |
dal 1/01/’06 al 31/12/’09 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 65,00 | ||
dal 1/01/’10 al 31/12/’01 | € 10,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 55,00 | |||
dal 1/01/’12 al 31/12/’13 | € 10,00 | € 25,00 | € 45,00 | ||||
dal 1/01/’14 al 31/08/’20 | € 15,00 | € 35,00 | |||||
dal 1/09/’20 al 31/12/’23 | €20,00 | ||||||
Se la maturazione avverrà dopo il limite del 1° gennaio 2025, di cui al primo comma del presente articolo, non spetta il salario di anzianità
Art. 25 - Commissione d'esame
Ai docenti chiamati a far parte delle commissioni di esame di ammissione, di idoneità, di licenza media viene riconosciuta una indennità giornaliera di 15,00 euro complessive per le prime 5 ore. Tale indennità viene incrementata di 5,00 euro per ogni ora o frazione di ora successiva.
L'indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettiva pre- senza nelle commissioni d'esame.
I compensi dei Commissari interni componenti delle commis- sioni d’Esame di Stato sono a carico dello Stato.
Art. 26 - Indennità di funzione
Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vicepresidenza è corrisposta una indennità mensile per la du- rata dell’intero mandato pari alla quota oraria lorda dei livelli VIIIA e VIIIB per il numero delle ore settimanali allo scopo de- stinate, corrisposta a fronte del maggior carico orario settima- nale.
Art. 27 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
La quota oraria giornaliera viene determinata dividendo la retri- buzione mensile per 26. La quota oraria mensile viene determi- nata come segue:
- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile di- viso165;
- per i dipendenti a 36 ore settimanali: retribuzione mensile di- viso 156;
- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile di- viso 147;
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile di- viso 139;
- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile di- viso 104;
- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensile di- viso 78.
Art. 28 - Sostituzione di lavoratori assenti
La misura di retribuzione contemplata dal presente CCNL si ap- plica anche nei confronti del personale assunto per supplire il personale assente, nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente CCNL.
La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente CCNL, ha carattere di assunzione a tempo determinato.
Art. 29 - Supplenze personale docente
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente CCNL e dalla legge, la supplenza deve es- sere proposta con contratto a termine prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni, e poi a personale esterno.
Le misure di retribuzione contemplate nel presente CCNL si ap- plicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato.
Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio le ore di lavoro eccedenti l'orario assegnato vengono considerate la- voro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento econo- mico pari a quello delle ore normali. Le ore eccedenti l'impegno massimo previsto dall'Art. 33 - Orario di lavoro, Parte seconda CCNL, vengono retribuite con la paga tabellare individuale come previsto dall’Art. 36, Parte seconda CCNL.
Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte la tredicesima mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.
Art. 30 - Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.
In applicazione a quanto previsto dall'Art. 4 del D.L. 352/78, convertito nella L. 467/78, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS, contenente l'estratto conto delle retribuzioni corrisposte nell'anno solare precedente.
▇▇▇▇▇ restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore.
Gli Istituti dovranno provvedere ad accendere apposita polizza INAIL come previsto dal DPR 1124/65 e successivi aggiorna- menti.
Titolo VI
TRATTAMENTO CONVITTUALE
Art. 31 - Trattamento convittuale
L'Istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell'istituto.
Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.
Detti servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti all'atto dell'assunzione e aggiornati all'inizio di ogni anno scolastico in re-lazione all'aumento del costo della vita.
Art. 32 - Vitto e alloggio
L'istituto può concedere, con facoltà di revoca, motivata con preavviso di 15 giorni per il vitto e due mesi per l'alloggio, vitto
e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servi- zio verrà pagato a parte dagli interessati.
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è con- siderato orario di lavoro.
Titolo VII
DURATA DEL LAVORO
Art. 33 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è per:
Personale Area I di
• 38 ore settimanali per:
- personale ATA dell’Area prima livelli I, II, III, IV e V e perso- nale direttivo dell’Area terza livelli VIII A e VIII B
• 34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1767 ore per:
- coordinatori e tutor (IV livello)
• 32 ore settimanali per:
- modelli viventi Personale Area II di
• 36 ore settimanali per:
- educatori di asilo nido
- operatori di ludoteca
- educatori di convitto
- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie
- assistenti sociali
• 34 ore settimanali per:
- docenti di scuola dell’infanzia (IV livello)
• 24 ore settimanali per:
- docenti di scuola primaria (V livello)
- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti.
• 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per:
- docenti inquadrati al IV livello e al V livello impegnati in:
- corsi liberi e di preparazione agli esami;
- corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
- in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
- corsi per corrispondenza;
- corsi a distanza;
- corsi di istruzione professionale;
- corsi di lingue;
• 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per:
- docenti inquadrati al VII livello impegnati in:
- scuole e corsi per interpreti e traduttori
- scuole e corsi post-secondari
- istituti para-universitari
- scuole speciali per minori,
- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e con- servatori di musica.
• 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado parita- rie e non paritarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello).
Oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente col- legate gli educatori di asilo nido e il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primarie, delle scuole seconda- rie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare
tutte le attività accessorie connesse con il normale funziona- mento della scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell'anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
c) attività di aggiornamento e programmazione;
d) formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica;
e) sostituzione colleghi assenti senza congruo preavviso e atti- vità di sostegno;
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione al- cuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di set- tembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto. a – Personale Area prima, coordinatori e tutor (IV livello) con monte ore annuale
1767 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 147,25 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1767/12), ad un orario giornaliero conven- zionale di 5,66 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 147,25/26), e da un orario settimanale convenzionale di 34 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 147,25/4,33). Ai fini delle determinazioni dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, TFR, etc.) si considera l'orario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale; le ore corri- spondenti ai giorni di ferie (30 giorni per orario giornaliero con- venzionale = 30 x 5,66 = 170 ore), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 5,66 = 22,64 ore), di festività e sospensione del lavoro per malattia, congedo matri- moniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a
quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di supera mento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%. L'orario effettivo di lavoro settimanale individuale può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze aziendali tra 0 ore e il doppio dell'orario settimanale convenzionale, e non potrà supera-re le 40 ore setti- manali e le 8 ore giornaliere. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana prece-dente e comunque almeno tre giorni prima della varia- zione.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time tutti gli istituti contrat- tuali verranno riproporzionati sulla base del!' orario contrattuale individuale. Sempre nel caso di part-time la retribuzione si in- tende già comprensiva della maggiorazione prevista dall'art. 12 lettera c del citato e vigente CCNL, in quanto specifica caratte- ristica dell'istituto del monte ore.
Per lavoro supplementare si intende quello eventualmente svolto oltre il monte ore individuale e comunque non superiore al monte ore annuale di 1767 ore. Il lavoro supplementare sarà re- tribuito con le competenze del mese di dicembre. b - Docenti con monte ore annuale
b -Personale Area seconda, docenti con monte ore annuale
1196 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1196/12), ad un orario giornaliero convenzio- nale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto.
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti dispo- sizioni:
- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l'o- rario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale; le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giorna- liero convenzionale = 30 x 3,83 = 115 ore), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,83 = 15,32 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per ma- lattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensil- mente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungi-mento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scola-stico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale superamento e calcolare le mo- dalità retributive;
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una presta- zione lavorati-va che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e se- rale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua dispo- nibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso del-le parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni
giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i do- centi a 1.196 ore settimanali può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'o- rario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vin- colanti se comunicate la settimana precedente e comunque al- meno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi com- mittenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
1091 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1091/12), ad un orario giornaliero convenzio- nale di 3,49 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 90,91/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 21 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 90,91/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto.
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti dispo- sizioni:
- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l'o- rario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale; le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giorna- liero convenzionale = 30 x 3,49 = 104 ore), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,49 = 14 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retri- buiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base
dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggia-te mensil- mente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scola-stico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale superamento e calcolare le mo- dalità retributive;
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una presta- zione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chie- derà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponi- bilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso del-le parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i do- centi a 1.091 ore settimanali può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'o- rario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi commit- tenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora
per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
c - Norme generali
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, e du- rante la sospensione delle attività definita dal calendario scola- stico al personale docente dei livelli III, IV, V, VI e VII con esclu- sione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la dispo- nibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d'insegna- mento in attività didattiche, di programmazione e di aggiorna- mento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è av- venuta l'assunzione.
Le variazioni dell'orario di lavoro individuali, per tutto il perso- nale docente, divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione. L’attività di assistenza e vigilanza del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria espressamente incaricato durante la refezione è considerata ore di lezione.
La presenza degli educatori di convitto, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario. L’orario di lavoro degli addetti alle aree attrezzate per l'infanzia, inquadrati nel livello II, è sot- toposto a turnazione con orario normale di lavoro la domenica e nei giorni festivi per cinque giorni settimanali di lavoro e due di riposo.
Art. 34 - Autonomia, sostegno e recupero
Per far fronte ad esigenze relative alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, ed alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ai docenti delle scuole pari- tarie secondarie di I e II grado possono essere richieste ore ecce- denti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore setti- manali per le attività di sostegno per la stessa disciplina.
A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l’Istituto ricono- scerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell’anno scola- stico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad un’ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’ora- rio settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo articolo 35 Parte seconda sul prolungamento di orario.
Art. 35 - Prolungamento orario
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di le- zioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole dell’infanzia con 34 ore settima- nali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni supe- riore fino a 38 ore settimanali.
Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere ri- chiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’in- tera durata dell’anno scolastico.
La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d’orario rispettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettiva-mente all’80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto.
In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.
Art. 36 - Completamento d'orario
Il personale dipendente ausiliario, tecnico e amministrativo ad orario ridotto nell'ambito del livello di appartenenza ha diritto al completamento di orario sulla base del criterio della maggiore anzianità di servizio.
Le ore d'insegnamento resesi disponibili per l'aumento comples- sivo delle classi funzionanti, rispetto all'anno scolastico prece- dente, sono offerte ai docenti delle corrispondenti materie già in servizio e con orario parziale al fine di completare l'orario di la- voro. Analogamente si procede per le ore di insegnamento resesi disponibili a seguito di introduzioni di progetti sperimentali, di dimissioni o licenzia-menti di personale, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche dell'istituto.
L'offerta seguirà un criterio di precedenza basato sul possesso di titoli e, a parità, di anzianità.
Art. 37 - Riduzione d'orario
In caso di diminuzione di classi rispetto all'anno scolastico pre- cedente, e/o in corso d'anno per le scuole e corsi di lingua e per le scuole e corsi di formazione professionale, la riduzione d'ora- rio degli insegnanti sarà effettuata tenendo conto dei titoli cultu- rali, (diplomi, lauree, abilitazioni e specializzazioni) e, a parità degli stessi, dell'anzianità di servizio e, ad ulteriore parità, dei carichi di famiglia.
Tali variazioni interesseranno l'intero istituto dopo che siano state diminuite le ore assegnate in applicazione dei precedenti Art. 35, Parte seconda CCNL, per un eventuale prolungamento d'orario. Tali variazioni dovranno essere comunicate e motivate per iscritto con le modalità previste per il preavviso di licenzia- mento.
Resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, le dimissioni senza obbligo del preavviso e senza che sia dovuta alcuna indennità sostitutiva.
Art. 38 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 6 antimeridiane; per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali.
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ra- gioni di carattere eccezionale, legati a particolari esigenze di ser- vizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'ora- rio contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non do- cente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un mas- simo di 120 ore all'anno.
Al personale docente con monte ore annuo dei livelli IV, V e VII potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico presta- zioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro. Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ov- vero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:
- lavoro notturno: 25%;
- lavoro festivo: 40%;
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata come al precedente Art. 27, Parte seconda CCNL, moltiplicata per i seguenti coeffi- cienti:
- lavoro straordinario diurno feriale: 1,25;
- lavoro straordinario notturno feriale: 1,45;
- lavoro straordinario festivo: 1,50;
- lavoro straordinario notturno festivo: 1,65.
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'isti- tuto. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Tutte le festività civili e religiose se cadenti di domenica ven- gono retribuite con un 26mo della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.
Art. 39 - Ferie
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno di- ritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della nor- male retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qua- lora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comun- que considerata di 6 giorni lavorativi.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavo-rati, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.
Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per ma- ternità o puerperio né con il periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia.
Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non fra- zionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godi- mento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continua- tivo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.
Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell'ambito della contrat- tazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Art. 40 - Festività soppresse
I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infraset- timanali per ciascun anno scolastico.
I 4 giorni per recupero di festività soppresse possono essere go- duti solo in periodi di sospensione dell’attività didattica.
Al personale non docente, le festività non godute verranno retri- buite in 26mi della retribuzione mensile al termine dell’anno so- lare. La ricorrenza del Santo patrono viene considerata come giornata festiva.
Art. 41 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normal- mente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 42 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento:
a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente:
- il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno;
- il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180 giorno. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva pre- sentazione della documenta-zione giustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto cor- risposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
Art. 43 - Aspettativa per malattia
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conser- vazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal precedente Art. 42, Parte seconda, sarà prolungata, a richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore periodo di aspetta- tiva, senza retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto periodo di aspettativa per malattia non è computa-bile ad alcun effetto.
Art. 44 - Infortunio sul lavoro
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione cli- nica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria defi- nita e rilasciata dall'Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavora- tore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità tempora- nea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare im- mediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrispo- sto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconosci- mento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malat- tia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.
Art. 45 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti inva- lidanti di terapie salva-vita, accertata da una commissione me- dica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorial- mente competente, hanno diritto alla trasformazione del rap- porto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all’Art. 12, Parte seconda CCNL. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata te- nendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifi- che del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno. Re-stano in ogni caso salve disposizioni più favo- revoli per il prestatore di lavoro.
Art. 46 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile supe- riore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente do- cumentate (Art. 26 L. 118/71 e successivi aggiornamenti e Art. 10 D.lgs. 509/88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’Art. 42, Parte seconda CCNL.
Art. 47 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili in occasione dell’evento. Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.
Art. 48 - Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed eco- nomiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. 151/01 e successive modifiche e D.lgs. 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l’intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
Art. 49 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elet- tive e sindacali
I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assem- blee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive posso-no, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima di- sposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Durante l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli fini giuridici.
I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative hanno diritto a permessi retri- buiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti nor- mative di legge e dal presente CCNL.
Art. 50 - Congedi per eventi e cause particolari
Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dall’Art. 4 comma 2 della L. 53/00 e dal D.lgs. 278/00, un congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia, dei soggetti di cui all’Art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap.
Art. 51 - Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali
Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi fina-lizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abili- tate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Le ore di cui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, inerenti alla mansione e la funzione svolta.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno os- servate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;
- a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei per- messi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevoli-no la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscri- zione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che diano titolo a prece- denza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presi- denza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità ap- plicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispon- dere ad esigenze specifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’Art. 10 della L. 300/70 e alle dispo- sizioni di cui alla L. 53/00.
Art. 52 - Diritto alla crescita professionale
Al fine di consentire la crescita professionale del personale do- cente non fornito di specifica abilitazione all’insegnamento, per l’incarico svolto, viene garantita la possibilità di utilizzo di per- messi retribuiti nella misura di 67 ore per la partecipazione a corsi per l’abilitazione in ore coincidenti con l’orario di servizio al fine del raggiungimento della percentuale minima di presenze richiesta.
Art. 53 - Permessi retribuiti
Il lavoratore ha diritto a fruire:
a) di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari corsi di studio, Art. 10, L. 300/70;
b) di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per cia- scun anno scolastico per la partecipazione a corsi di aggiorna- mento o per compro-vati e seri motivi familiari anche se auto- certificati quali ad esempio: ▇▇▇▇▇, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge e i parenti del la- voratore entro il secondo grado in linea diretta ed in linea colla- terale, non più di 3 giorni per evento salvo casi eccezionali,; i permessi se non goduti nell'anno, non sono recuperabili;
c) fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili esigenze.
I permessi di cui alla lettera c) saranno recuperati nell’anno sco- lastico.
Art. 54 - Permessi non retribuiti
In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto. Tali permessi non sono computabili ad alcun effetto.
Il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi limitatamente ai giorni delle prove
ed a quelli strettamente necessari per il raggiungimento della sede, se questa dista oltre 100 km da quella di lavoro.
Art. 55 - Permessi elettorali
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referen- dum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentar-si dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 so-no considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 56 - Aspettativa
Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di anni 1. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova aspettativa se non dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio.
TITOLO IX
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 57 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL.
Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malat- tia, né può coincidere con il periodo di ferie.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
- I livello e II livello: mesi 1 fino a 10 anni di servizio; mesi 2 oltre
10 anni di servizio;
- III, IV, V, VI e VII livello: mesi 3
- VIII A e VIII B livello: mesi 4.
Il periodo è di un mese per i contratti a tempo determinato e di apprendistato.
Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'in- dennità pari all'importo della retribuzione globale lorda in godi- mento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso, considerando l'eventuale differenza tra il periodo di preavviso e il preavviso notificato, calcolata ai sensi dell'Art. 2121 CC
Art. 58 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità perma- nente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inido- neità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'atti- vità stabilita contrattualmente.
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il docente raggiungerà l'età del pen- sionamento.
Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo
della pensione, è consentito rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento del limite del minimo e comunque non oltre il 70mo anno di età.
La facoltà di cui alla L. 54/82 deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento dell'età pensiona- bile. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro per mo- tivi didattici, oltre l'età pensionabile.
Art. 60 - Decesso del lavoratore
In applicazione dell'Art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'Art. 2120 CC e all'indennità so- stitutiva del preavviso di cui all’Art. 57, Parte seconda CCNL, in conformità dell'Art. 2118 CC.
Art. 61 - Licenziamento per mancanze
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta dal legale rappresentante dell'Istituto può avvenire per iscritto in qualsiasi periodo dell'anno con la corresponsione del
T.F.R. ai sensi degli artt. 2118, e 2119 CC con rispetto del preav- viso.
Il licenziamento del dipendente, quando ricorrano gli estremi della L. 604/66, della L. 300/70, della L. 92/12 e successivi ag- giornamenti del D.lgs. 23/2015 e successivi aggiornamenti, non può avvenire che per giusta causa e/o per giustificato motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri motivi che giustificano il licen- ziamento:
a) sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per reati previsti quale causa di destituzione dal pubblico impiego;
b) gestione in proprio di scuole private o assunzione di respon- sabilità di direzione in altre scuole private;
c) trasgressione al divieto di impartire ripetizioni agli alunni del proprio Istituto;
d) atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla fun- zione;
e) mancanza dei titoli richiesti per l'insegnamento, rilevata dalle competenti autorità.
L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo spetta all'Istituto.
Art. 62 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo.
L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.
Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace.
Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giu- stificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la vo- lontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizza- zione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impu- gnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunica- zione del licenziamento.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Art. 63 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e plurimi e per riduzione di personale
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura definitiva della scuola e quindi al licenziamento di tutto il per- sonale dipendente, l’Istituto deve seguire le procedure previste dalla L. 223/91, dalla L. 92/12 e successivi aggiornamenti e dal D.lgs. 23/2015 e successivi aggiornamenti. Nel caso di riduzione di classi e sezioni, dovuta a verificata contrazione della popola- zione scolastica rispetto all'anno precedente, l’Istituto procederà al licenziamento di parte del personale, sempre nel rispetto della
L. 223/91, della L. 92/12 e del D.lgs. 23/2015 e successivi ag- giornamenti, dopo aver diminuito le ore assegnate per il prolun- gamento d’orario, come da Art. 33 - Orario di lavoro, Parte se- conda CCNL con i seguenti criteri:
a) il provvedimento nei casi di riduzione di orario e/o risoluzione del rapporto di lavoro verrà assunto prioritariamente, nell'ordine, nei confronti di:
1) coloro che godono di pensione ordinaria;
2) coloro che sono in possesso dei requisiti di pensionabilità, fatte salve le espresse facoltà di opzione di cui all'Art. 59, Parte seconda CCNL;
b) successivamente:
- per il personale docente a parità di titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni specifiche previste dall'ordinamento scola- stico si procederà con i seguenti ulteriori criteri di precedenza:
1) coloro che percepiscono reddito prevalente da altra attività lavorativa;
2) coloro che hanno minore anzianità di servizio, anche se as- sunti per un indirizzo diverso purché compreso nello stesso com- plesso scolastico;
3) coloro che hanno minori carichi di famiglia, desumendoli dalle maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF;
4) coloro che hanno minore età anagrafica;
- per personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si se- guirà il seguente ordine di precedenza tenendo conto del livello e della qualifica di appartenenza:
1) coloro che godono di pensione ordinaria;
2) coloro che hanno minore anzianità di servizio.
Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età anagrafica.
In caso di passaggio a qualifica comportante mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuito il livello e la retribuzione.
Art. 64 - Formulazione delle graduatorie
▇▇▇▇▇▇▇ formulate graduatorie d’Istituto relative al personale docente e al personale ATA sulla base dei criteri di cui all’Art. 60, Parte seconda CCNL, per gli asili nido e i singoli ordini e gradi di scuola (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, ecc.).
Art. 65 - Restituzione di documenti
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'istituto deve re- stituire al dipendente i documenti previsti dalle leggi vigenti, nonché il certificato di servizio prestato.
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Dal 1° giugno 1982 il T.F.R. (trattamento di fine rapporto) viene calcolato secondo quanto previsto dalla L. 297/82 e successivi aggiornamenti.
Il TFR viene corrisposto entro il mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto.
TITOLO X
REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLI- NARI
Art. 67 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.
Art. 68 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rap- porto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare l'orario di servizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del ser- vizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di com- provato impedimento;
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'Istituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegna- mento;
f) di mantenere il segreto d'ufficio;
g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgi- mento della propria attività;
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli. ▇▇▇▇ insegnanti inoltre è fatto obbligo:
i) di presentare tempestivamente al preside dell'istituto il pro- gramma dello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
l) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;
m)di comunicare all'istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l'ac- cet-tazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole pa- ritarie o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l'inizio dell'attività di libera professione, sempreché compatibile.
n) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ri- parti-zione per materia.
Art. 69 - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 58 Parte se- conda del presente CCNL, le infrazioni alle norme del CCNL possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i se- guenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un mas- simo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26).
- licenziamento disciplinare.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunica- zione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il di- pendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale ter- mine non potrà essere inferiore a 10 gg.
Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con let- tera raccomandata entro 20 gg. dal termine assegnato al dipen- dente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si in- tendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari de- corsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 70 - Tentativo di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 CPC e se- guenti, così come modificati ed integrati dal D.lgs. 80/98 e suc- cessive modifiche, le parti dovranno esperire il tentativo di con- ciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Dire- zione Generale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipen- denti.
Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa o in sede sindacale con le modalità e le procedure previste dall’Art. 6, Parte prima CCNL.
Art. 71 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito rife- rimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e inte- grazioni.
ALLEGATO N. 1
INQUADRAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEL PER- SONALE DIPENDENTE DA ISTITUTI ASSOCIATI ED ADE- RENTI ALL’ANINSEI CHE OPERA NELLE ATTIVITÀ DI FOR- MAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME DI ACCREDITA- MENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO INTERMI- NISTERIALE DEL 29.11.2007.
Premesso che:
L’ANINSEI ha aderito in data 4 giugno 2008 al CCNL per la Forma- zione Professionale 01.01.2007-31.12.2010 sottoscritto in data
25 gennaio 2008; le parti firmatarie del presente CCNL convengono che:
1) gli istituti associati e aderenti all’ANINSEI che svolgono esclusi- vamente attività di formazione professionale in regime di accredita- mento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 no- vembre 2007, applicano a tutto il personale il CCNL per la Forma- zione Professionale 2007-2010 e successivi rinnovi;
2) gli istituti associati e aderenti all’ANINSEI che svolgono oltre alle attività di cui all’articolo 1, Parte seconda, del presente CCNL anche attività di formazione professionale in regime di accreditamento e fi- nanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007 applicano al personale impegnato in tali ultime attività e per tutta la durata dell’incarico specifico assegnato il CCNL per la Formazione Professionale.
ALLEGATO N. 2
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI NELLE ISTITU- ZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALL’ANINSEI
(Art. 5, L. 236/93)
Le parti, in considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti sco- lastici aderenti all’ANINSEI, con conseguenti riduzioni di orario e dif- fusi licenziamenti del personale, convengono di utilizzare ove neces- sario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e dell'Art. 5 della L. 236/93, su basi certe ed uni- formi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L'ANINSEI s’impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e all'Art. 5 della L. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo.
Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai CdS. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e sugli eventuali accordi di solidarietà sotto- scritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di compe- tenza.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI (Art. 5, L. 236/93) A - LE CARATTERISTICHE DEL CdS DIFENSIVO.
1) Definizione: il CdS è un accordo tra le parti (▇▇.▇▇. della scuola e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzio- nale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di ridu- zione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la defini- zione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una ri- nuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore di colleghi dichiarati in soprannumero.
2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i li- cenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.
3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipen- denti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la pro- cedura prevista dalla L. 223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collet- tivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del manteni- mento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.
4) durata: da 12 a 24 mesi (prorogabili).
Art. 1, c.2, L. 863/84; Art. 7, c.1, L. 48/88; L. 223/91; L. 236/93; L. 451/94; D.lgs. 510/96.
5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della retribu- zione. La percentuale di riduzione è concordata, sentiti i lavoratori, sulla base di parametri certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le rette, il numero classi attivate, il personale impegnato e il personale in esu- bero.
Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è l'anno scolastico precedente.
6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS sono determi- nate modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario individuale ridotto in ragione del CdS.
Art. 5, c. 10 e 11, L. 236/93.
7) Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Art. 9, c.3; D.lgs. 515/95; Art. 6, D.lgs. 300/96; L. 451/94; L. 236/93; D.lgs. 510/96
8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavora- tore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai fini di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribu- zione persa.
Art. 9, c. 4; D.lgs. 515/95; Art. 1, 4, L. 863/84. B - LA PROCEDURA
1) L'Istituto comunica alle RSA, alle ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le RSA/RSU e le ▇▇.▇▇. della scuola comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dall’associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle ▇▇.▇▇. della scuola.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (CTI, CTD, Part- Time, CFL)
L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente.
I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il ▇▇▇.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bi- lancio di previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati de- vono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.
Le classi che s’intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni, o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
d) Il personale che s’intende licenziare a causa della chiusura di classi e/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta. 4) Le ▇▇.▇▇. della scuola, le RSA e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difen- sivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.
5) Le ▇▇.▇▇. della scuola consultano i lavoratori sull'ipotesi di ri- corso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può espri- mere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto
di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vin- colante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di ridu- zione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il ver- bale di accordo viene inviato alla direzione provinciale del lavoro.
Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiu- sura della fase amministrativa).
Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla Direzione provinciale del lavoro:
- CCNL applicato
- orario di lavoro ordinario e sua applicazione
- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi
- motivi dell'esubero
- decorrenza e durata del CdS
- forma della riduzione dell'orario e sua articolazione
- commisurazione dell’orario medio settimanale
- eventuali deroghe all'orario concordato C - I CONTENUTI
L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:
1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti e riduzioni di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà (12 o 24 mesi).
2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.
3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione di sa- lario da applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire da e fino a (al termine del CdS vengono ripristinati i precedenti regimi di orario e retribuzione).
Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'o- rario individuale, una volta espletato quanto previsto dall'Art. 33 - Orario di Lavoro, Parte seconda CCNL. La riduzione deve computarsi
su base annua per meglio definire e quantificare l'ammontare comples- sivo in riduzione e l'ammontare complessivo del nuovo orario.
4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio o conven- zionale per ciascun dipendente sulla base della riduzione in percen- tuale concordata (flessibilità dell'orario di lavoro).
5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per ef- fetto della flessibilità dell'orario di lavoro, sarà a 0 (zero) ore. (es: un dipendente che nell’anno scolastico 1998/99 ha svolto un orario setti- manale di docenza di 18 ore, sarà impegnato per l’anno scolastico 1999/2000 per un numero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la per- centuale di riduzione prevista dal contratto di solidarietà. L’istituto po- trà, comunque, chiedere al dipendente con orario ridotto un impegno settimanale di cattedra superiore all'orario medio settimanale, fino al raggiungimento dell’orario settimanale precedente, in questo caso fino ad un massimo di 18 ore. Il dipendente, quindi, che avrà effettuato 18 ore settimanali di docenza per un certo numero di settimane, nelle ri- manenti settimane di recupero sarà a zero ore con normale retribu- zione). 6) Determinazione dei periodi di "recupero" al di fuori del pe- riodo idi ferie
7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:
dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni le di- missioni, nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva di preavviso.
8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà at- traverso una corretta informazione alla/e RSA di Istituto o alle ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del CCNL e dell'accordo di solidarietà.
9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie e quindi di salario saranno oggetto di richiesta di contributo previsto dall'Art. 5, L. 236/93 e dal D.lgs. 510/96.
10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione del nu- mero delle ore oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di solida- rietà. Le ore di attività svolte oltre il massimo consentito (orario di lavoro settimanale individuale dell'anno precedente) dovranno essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore annuo ri- dotto.
11) divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi. 12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme previste dalla
L. 428/90, Art. 47 a dall’Art. 2112 CC e dal D.lgs. 18/01. 13) Adegua- mento delle norme presenti in caso di nuovi interventi legislativi.
14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo di soli- darietà, determina la decadenza dello stesso.
15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura previdenziale per le ore perse in applicazione del contratto di solida- rietà, secondo quanto previsto dalla L. 863/84 e dalla L. 6/93.
16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria e alle disposizioni di legge ivi compresa la L. 236/93. La violazione di uno solo dei punti previsti dal presente accordo ne determina la sua decadenza.
17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relativa- mente all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti di lavoro nell'Istituto, trovano composizione prioritariamente in sede di Commissione Paritetica Regionale ed in assenza in sede di Commis- sione Paritetica Nazionale. È sempre salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalle vigenti normative.
ALLEGATO N. 3
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE ISTITU- ZIONI SCOLASTICHE
Le parti
VISTO il D.lgs. 81/08 che fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le diret- tive della CEE;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresen- tanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'eser- cizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costi- tuzione, a norma del D.lgs. 81/08, degli organismi paritetici territoriali; RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue: PARTE PRIMA
IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'Art. 47 del D.lgs. 81/08 stabilisce che in tutte le aziende o unità pro- duttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, forma- zione e strumenti per l'attuazione degli incarichi. I luoghi di lavoro debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di han- dicap.
A - ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
1) Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività edu- cative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'ANINSEI, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
