Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio Clausole campione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894). L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l’Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato. L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare se all’esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio. Il Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma della polizza di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c. Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Generali Italia acconsente all’Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente sui dati e le circostanze richiesti dalla stessa. Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l’indennizzo nonché può determinare la cessazione dell’Assicurazione 4. L’Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni aggravamento e diminuzione del rischio 5. Generali Italia rinuncia al diritto di recesso in caso di diminuzione del rischio.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Qualora nel corso della durata dell’assicurazione intervengano modifiche dell’entità del rischio, l’ARPAS dovrà darne comunicazione alla Società. Qualora dovesse intervenire un aggravamento del rischio, la Società provvederà a calcolare l’aumento del premio, nel rispetto dei criteri proporzionali applicati per la proposizione dell’offerta di gara, ed in relazione all’entità del rischio aumentato e comunicato formalmente dall’ARPAS. L’eventuale omissione della comunicazione, da parte dell’ARPAS, di circostanza che vada ad aggravare il rischio, all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso di validità della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, intendendosi avvenuta in buona fede, restando inteso che l’ARPAS avrà l’obbligo di corrispondere alla Società la differenza di premio proporzionale al maggior rischio derivato dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato l’aggravio, fermo restando le condizioni stabilite al precedente art. 11 della Parte Amministrativa. A parziale deroga dell’art. 1897 del codice civile, nel caso di diminuzione di rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successiva alla comunicazione dell’Agenzia e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.