DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI Clausole campione

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Il Contraente ha la facoltà di indicare nel Modulo di Proposta un soggetto (Referente Terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. 10 ART.17 – DENUNCIA DEL SINISTRO 11
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. In caso di invalidità totale e permanente, Beneficiario è l’Assicurato medesimo. In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi. L’Assicurato designa i Beneficiari per le prestazioni assicurative in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Relativamente alla copertura per il caso di morte il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. In riferimento alla copertura per il caso di invalidità totale e permanente Beneficiario della prestazione è l’Assicurato. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. 12.1 Il Contraente designa i Beneficiari mediante l'apposito Modulo per la designazione dei Beneficiari, che è parte integrante del Modulo di Richiesta di Sottoscrizione, o a mezzo di altra comunicazione scritta considerata idonea dalla Compagnia e inviata successivamente alla Sede Secondaria. La designazione diventa irrevocabile: (i) da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica. Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari: Il contraente
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante dichiarazione scritta trasmessa alla Società oppure per testamento. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente e i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; anticipazione, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso Nel caso di beneficio accettato, le operazioni di riscatto, - dopo che, verificatosi l’evento previsto, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. scritto dei beneficiari.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente designa i Beneficiari e può revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ▪ dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e lʹaccettazione del beneficio; ▪ dopo il decesso del Contraente; ▪ dopo che verificatosi lʹevento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido. In caso di mancata indicazione del beneficiario in forma nominativa, se sopraggiunge il decesso dell’Assicurato, la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell’evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione. Se il Contraente designa il beneficiario in forma nominativa, potrà esprimere la sua volontà per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario prima dell’evento (ad esempio, comunicazione di prestazioni a scadenza). Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.