Referente terzo Clausole campione

Referente terzo. Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, che la Compa- gnia potrá contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare il Beneficario stesso. É ammesso un solo Referente terzo per Contratto.
Referente terzo. Il Cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione e il Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall’incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. contatto di un Referente terzo, diverso dal/dai Bene- ficiario/Beneficiari, che la Compagnia potrá contat- tare in caso di decesso del Cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i Beneficiario/i stesso/i. É ammesso un solo Refe- rente terzo per contratto. Il Cliente potrà sempre modificare o revocare un Referente terzo precedentemente designato, recan- dosi in filiale o comunicandolo alla Compagnia diret- tamente via posta o posta elettronica certificata. Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coinci- dere con uno dei Beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Refe- rente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sará valida e l’eventuale Refe- rente terzo precedentemente nominato si conside- rerà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione pro- pedeutica. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.
Referente terzo. Il Contraente, per specifiche esigenze di riserva- tezza, ha la facoltà di indicare i dati necessari per l’identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della Prestazione Assicurata a favore del Benefi- ciario, quando non risulti possibile contattare il Beneficiario designato. È ammesso un solo Referente terzo per Contratto. Il Contraente può revocare e/o modificare il Refe- rente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermediario dove ha sottoscritto la Proposta di polizza oppure dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia fornendo tutte le generalità e i relativi contatti del nuovo Refe- rente terzo nominato, inviando lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’Articolo 21.5. Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identi- ficazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.
Referente terzo. Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione di un Referente terzo, diverso dal/i Beneficiario/i, a cui la Com- pagnia potrá far riferimento in caso di decesso dell’Assi- curato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i designato/i. Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilitá e sollevando conse- guentemente la Compagnia da qualsiasi responsabilitá che dovesse derivare a seguito del proprio inadempi- mento ai predetti impegni, a:
Referente terzo. Nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza nell’identificazione del/i Beneficiario/i, compilare i campi sottostanti indicando un Referente terzo a cui la Società potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato: COGNOME E NOME CODICE FISCALE (sempre richiesto) PARTITA IVA E-MAIL INDIRIZZO6 N. CAP COMUNE PROV STATO TOTALE COMPLESSIVO LORDO VERSATO (sono ammessi altresì multipli di 50.000,00 Euro) (Euro) DATI BANCARI DEL CONTRAENTE INTESTATARIO C/C DARTA US07IS1 PROP Ed. 09/2020 Fac simile BANCA SWIFT/BIC IBAN IL CONTO CORRENTE È COINTESTATO: Sì No (In caso di conto cointestato dovrà essere compilata la sezione “INFORMAZIONI SUL COINTESTATARIO DEL CONTO”) MODALITÀ PAGAMENTO Bonifico bancario (Esclusivamente per la versione CAPITAL): il pagamento andrà effettuato a favore di DARTA Saving Life Assurance dac sul c/c estero aperto presso Allied Xxxxx Xxxxx Xxx, 0-00 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 2, Ireland IBAN XX00 XXXX 0000 0000 0000 00 - BIC XXXXXX0X, indicando nella causale il numero della presente Proposta. Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D. Il riferimento di Mandato coincide con il numero della presente proposta di polizza Creditore: Darta Saving Life Assurance dac, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Codice identificativo del creditore: IE05SDD360491 Tipo di pagamento: singolo La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Darta Saving Life Assurance dac a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Darta Saving Life Assurance dac. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. In tal caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto (*). (*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 02/09/2020 LUOGO DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (O SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA) per autorizzazione Mandato addebito diretto SEPA - S.D.D. Fondo di destinazione: ALLIANZGI Strategy 50 (codice Fondo AD49) CARICAMENTI GRAVANTI SUL PREMIO UNICO LORDO Il Premio Unico Lordo è investito, al netto dei caricamenti, unicamente nel Fondo Interno ALLIANZGI Strategy 50. Caricamento: 3% Il Contratto prevede delle Prestazioni Periodiche Ricorren...
Referente terzo. Il Contraente può indicare i dati necessari per l'identificazione di un referente terzo (diverso dal o dai Beneficiari di cui alla sezione 3.1) a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato al fine dell'identificazione e della ricerca dei Beneficiari. Cognome Nome(i) (per esteso) Via / N° Città Codice Postale Stato Telefono Telefono Cellulare Codice Fiscale E-mail ◼ Aliquota Decrescente. ◼ Aliquota Fissa del** ◼ 1% ◼ 3% ◼ 5% ◼ Aliquota Plus con almeno** ◼ 1% ◼ 3% ◼ 5% di Aliquota Fissa. ◼ Aliquota Fissa del** ◼ 1% ◼ 3% ◼ 5% integrata della Wealth Life Cover con Soglia di Riferimento al
Referente terzo. Nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza nell’identificazione del/i Beneficiario/i, compilare i campi sottostanti indicando un Referente terzo a cui la Società potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato: COGNOME E NOME CODICE FISCALE (sempre richiesto) PARTITA IVA E-MAIL INDIRIZZO6 N. CAP COMUNE PROV STATO DARTA US16S01 PROP Ed. 09/2021 Fac Simile Cumulo Premi Capital9 Importo del caricamento fino a € 50.000 3,50% da € 50.001 a € 100.000 2,50% da € 100.001 a € 200.000 1,50% oltre € 200.000 0,50% % % % % % % % % % % % TOTALE 100% PIANO DI PREMI RICORRENTI (in caso di attivazione della versione PLAN o PLAN&CAPITAL) PREMIO TOTALE VERSATO ALLA SOTTOSCRIZIONE (Euro) (pari alla prima annualità di premio o ad un importo pari alla somma dei versamenti dovuti in un semestre) FONDI INTERNI E RIPARTIZIONE % DEI PREMI RICORRENTI (è possibile indicare uno o più Fondi con un massimo di 10 e l’importo minimo per ciascun Fondo è Euro 50) % % % % % % % % % % TOTALE 100% FREQUENZA DEL PIANO DI PREMI RICORRENTI Mensile (importo lordo minimo Euro 75) Trimestrale (importo lordo minimo Euro 225) PREMIO RICORRENTE LORDO (per i versamenti successivi) Semestrale (importo lordo minimo Euro 450) Annuale (importo lordo minimo Euro 900) DURATA DEL PIANO DI PREMI RICORRENTI (durata minima 10 anni) La Società informa che il pagamento dei Premi ricorrenti è ammesso esclusivamente attraverso il Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D. PREMIO TOTALE VERSATO ALLA SOTTOSCRIZIONE (pari al Premio unico e/o ad un importo pari alla somma dei versamenti dovuti in un semestre) TOTALE COMPLESSIVO LORDO DA VERSARE (Euro) DATI BANCARI DEL CONTRAENTE INTESTATARIO C/C BANCA SWIFT/BIC IBAN IL CONTO CORRENTE È COINTESTATO: Sì No (In caso di conto cointestato dovrà essere compilata la sezione “INFORMAZIONI SUL COINTESTATARIO DEL CONTO”) (è possibile indicare uno o più Fondi)
Referente terzo. Nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza nell’identificazione del/i Beneficiario/i, compilare i campi sottostanti indicando un Referente terzo a cui la Società potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato: COGNOME E NOME CODICE FISCALE (sempre richiesto) PARTITA IVA E-MAIL INDIRIZZO6 N. CAP COMUNE PROV STATO DARTA US16S01 PROP Ed. 09/2020
Referente terzo. Nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze di riservatezza è possibile indicare un referente terzo diverso dal beneficiario a cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’assicurato. La modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata per iscritto all’impresa.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: