Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni Clausole campione

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni. Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole (per l’ammontare delle quali si rinvia al successivo Paragrafo 4.8 del presente Capitolo) e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale. I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili. In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione attuativa, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83- quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie” e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo vincolante del 5% (il “Tasso di Interesse Nominale Minimo”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso fisso nominale annuo lordo definitivo (il “Tasso di Interesse Nominale”), sarà determinato, entro l’inizio del Periodo di Offerta, e comunicato senza indugio, in dipendenza delle condizioni di mercato e, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni dell’Emittente, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni corporate disponibili sul mercato con vita residua confrontabile. Fermo restando quanto sopra, a titolo meramente indicativo nella tabella che segue è riportato il confronto del r...
Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni. I Sottoscrittori hanno diritto al pagamento delle cedole (per l’ammontare delle quali si rinvia al successivo Paragrafo 4.7) e, alla Data di Scadenza, al rimborso alla pari del capitale, salve le ipotesi di riacquisto anticipato di cui al successivo paragrafo 4.8.2. I diritti dei Sottoscrittori si prescrivono, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili.

Related to Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).