Common use of Denunce successive - sospensione delle prestazioni Clause in Contracts

Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrispo- sto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattuale.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo periodo di Carenza di 30 60 giorni, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrispo- sto corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso in cui l’Assicuratoil pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, durante qualora il periodo contratto di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato di per una durata non superiore a 6 sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattualetrascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.

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Samples: img.gruppomol.it, www.bancadisconto.it

Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo periodo di Carenza di 30 60 giorni, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrispo- sto corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 60 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso in cui l’Assicuratoil pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, durante qualora il periodo contratto di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato di per una durata non superiore a 6 sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattualetrascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.

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Samples: www.volksbank.it, www.volksbank.it

Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giornid’impiego, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrispo- sto corrisposto per successivi sinistri Sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso in cui l’Assicuratoil pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, durante qualora il periodo contratto di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto lavoro dipendente del settore Privato sia solo a tempo determinato di per una durata non superiore a 6 sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattualetrascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.

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Samples: Assicurazione Vita, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego d’impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo periodo di Carenza di 30 60 giorni, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrispo- sto corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 60 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso in cui l’Assicuratoil pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, durante qualora il periodo contratto di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato di per una durata non superiore a 6 sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattualetrascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.

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Samples: it.clp.partners.axa

Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego d’impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo periodo di Carenza di 30 60 giorni, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrispo- sto corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 60 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato o pubblico a tempo determi- nato determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato o pubblico, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso in cui l’Assicuratoil pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, durante qualora il periodo contratto di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto lavoro dipendente di ente privato o pubblico sia solo a tempo determinato di per una durata non superiore a 6 sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattualetrascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.

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Samples: www.azzoaglio.it