DELIBERAZIONE DEL LODO Clausole campione

DELIBERAZIONE DEL LODO. L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’Organo arbitrale.
DELIBERAZIONE DEL LODO. 1. Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
DELIBERAZIONE DEL LODO. 1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento lo impongono.
DELIBERAZIONE DEL LODO. Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale ed è assunto, salvo il caso di Arbitro Unico, a maggioranza dei voti. In caso di arbitrato collegiale, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
DELIBERAZIONE DEL LODO. 1.L’ Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.
DELIBERAZIONE DEL LODO. 1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri dell’Organo Arbitrale riuniti anche in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato, e assunto a maggioranza di voti. Quando non è assunto all’unanimità, deve essere dato atto che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione personale di tutti i componenti e che uno o più di essi non hanno voluto o potuto sottoscrivere il lodo.
DELIBERAZIONE DEL LODO. [I]. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.
DELIBERAZIONE DEL LODO ll lodo è deliberato dall’Organo Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento la impongono.
DELIBERAZIONE DEL LODO. (...) (...)
DELIBERAZIONE DEL LODO. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto. Art. 838 Impugnazione All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo xxxxx, dell'articolo 830, secondo xxxxx, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto. CAPO VII DEI LODI STRANIERI (1) (1) Capo aggiunto dall’art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Art. 839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri [I]. Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma. [II]. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. [III]. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme. [IV]. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana [806, 808]; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.