Decorrenza delle prestazioni. Nella prima fase di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purchè risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all’art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso. Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione. Il Fondo non rimborsa le quote di cui all’art. 8 maturate nei 5 mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo. Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa.
Decorrenza delle prestazioni. Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario". La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione. Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi. Fatto salvo quanto riportato in tema di cessazione del rapporto al successivo art. 7, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applica il CCNL di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se la nuova iscrizione avviene nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al comma 1° del presente articolo. L'aspettativa non retribuita o l’applicazione degli ammortizzatori sociali equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della fruizione degli ammortizzatori sociali, salvo che l'Azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso, al termine della sospensione, l'Azienda riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l'una tantum e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità. Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EASI - SERVIZIO PRESTAZIONI, indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Decorrenza delle prestazioni. La decorrenza delle coperture e delle prestazioni assicurative è regolata dalla Convenzione di cui al successivo articolo 9
Decorrenza delle prestazioni. I lavoratori potranno fruire delle prestazioni fornite dal Fondo a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre a cui si riferisce la prima contribuzione. Nella fase iniziale le prestazioni saranno erogate a partire dal mese di aprile 2013. Nel caso di trasferimento di un dipendente presso una azienda applicante lo stesso CCNL per la quale valgano le stesse condizioni assicurative, il dipendente sarà considerato iscritto al Fondo con effetto dalla data di prima adesione e in continuità di copertura, senza quindi essere nuovamente soggetto all’applicazione del periodo di carenza. In questa caso sarà comunque necessaria la ricompilazione del modulo di adesione da sottoporre al nuovo datore di lavoro.
Decorrenza delle prestazioni. Nella prima fase di iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, purchè risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art.78 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso. Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione. Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.
Decorrenza delle prestazioni. Tutte le garanzie di polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Decorrenza delle prestazioni. Le prestazioni decorrono dallo scadere del periodo di carenza convenuto. Il periodo di carenza inizia il giorno in cui, secondo attestazione medica, ha inizio l’inabilità lavorativa, tuttavia non prima di 3 giorni precedenti il primo trattamento medico. In assenza di accordi di tenore diverso, i periodi di ca- renza sono definiti di nuovo per ogni caso di malattia o infortunio.
Decorrenza delle prestazioni. Le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario", salvo specifica disposizione del Fondo. Fermo restando quanto sopra riportato, ai lavoratori assunti da un'azienda, iscritti o reiscritti al Fondo dall’1/7/2017, il diritto alle prestazioni sanitarie è anticipata di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario". Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae dopo la cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall'azienda o dal lavoratore per i casi di versamento previsti dall'art. 3 del presente Regolamento fino al momento di decorrenza del diritto alla prestazione come sopra indicato, a seconda dell'ipotesi, nei primi due commi del presente articolo. Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata. La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione o dal lavoratore per i casi di versamento volontario previsti dall'art. 3 del presente Regolamento e, in ogni caso, dopo che sia decorso il termine di cui al primo capoverso.
Decorrenza delle prestazioni. Il diritto alle Prestazioni decorre dalla data individuata nel Piano di Assistenza Annuale, a condizione che i contributi associativi previsti siano stati interamente versati.
Decorrenza delle prestazioni. Nella prima fase di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal c.c.n.l. all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di xxxxxxxx. Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione. Il Fondo non rimborsa le quote di cui all'art. 8 maturate nei 5 mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo. Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa.