DE XXXXXX, Commento sub Art. 2392 x.x., xxx., x. 000 Clausole campione

DE XXXXXX, Commento sub Art. 2392 x.x., xxx., x. 000. 50 Cfr. X. XXXXXXX, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, cit., p. 118 ss.; P. ABADESSA, La gestione dell’impresa nelle s.p.a. Profili organizzativi, Milano, 1975, p. 100 ss.; X. XXXXXXXX, I direttori generale di s.p.a., Milano, 1975, p. 189 ss. 51 Si può dire che uno degli intenti della riforma del 2003 sia stato quello di eliminare dall’art. 2392 c.c. la responsabilità per omessa vigilanza. In particolare, si veda Cass. penale, 4 maggio- 19 giugno 2007, n. 23838, in Giur. comm., 2008, II, p. 369 ss., con nota di R. SA CCHI, Amm inistratori deleganti, cit., p. 380 ss. Contra X. XXXXXXX, Gli amministratori di s.p.a. : dopo la riform a delle società, cit., p. 159, che lamenta l’eliminazione dell’obbligo di vigilanza. 52 Si fa riferimento al 3° comma dell’art. 2381 c.c. che enuncia che il consiglio di amministrazione “ valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”. ascrivibili agli amministratori non esecutivi53 che, tuttavia, non esauriscono il loro potere-dovere di vigilanza54. E’ sicuramente vero che uno dei principali intenti del legislatore sia stato quello di evitare indebite estensioni della responsabilità solidale che “soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili”55. Ciononostante, si può affermare che il potere-dovere di vigilanza sia più ampio. In primo luogo, perché il consiglio deve valutare l’andamento della gestione e, qualora la relazione sia incompleta, non veritiera o eccessivamente sintetica, sarà tenuto a richiedere un supplemento di informativa56 al fine di adempiere correttamente all’obbligo stabilito dall’art. 2381, 6° comma, c.c., ossia agire in modo informato. In secondo luogo, perché sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza degli assetti. Pertanto, il consiglio sarà tenuto a richiedere ulteriori informazioni nel caso in cui queste siano insufficienti e dovrà, inoltre, appurare che le caratteristiche dei modelli organizzativi e le verifiche sulla loro adeguatezza siano comunicate. Fermo restando che, in entrambi i casi, non sarà consentito agli amministratori il compimento di atti di ispezione individuali, potendo al massimo proporli e del...

Related to DE XXXXXX, Commento sub Art. 2392 x.x., xxx., x. 000

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Andamento dei costi nel tempo La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi totali Impatto sul rendimento (RIY) per anno € 330,70 3,33% € 540,31 1,78% € 597,42 1,17% La tabella sotto mostra: • L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato. • Il significato delle diverse categorie di costi. 0,16% Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto. 0,00% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

  • Preavviso di licenziamento e dimissioni La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell’Ente quanto in quello di dimissioni della lavora- trice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Quadri e 1° livello mesi 3 2° livello mesi 2 3° S – 3° livello mesi 1 4° S – 4° livello gg. 25 5° S – 5° livello gg. 25 6° S – 6° livello gg. 15 7° livello gg. 15 Nel caso di dimissioni, i termini di preavviso devono essere rispettati anche dal lavoratore assunto a tempo determinato. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato, nel caso di dimissioni senza preavviso, sarà trattenuto un importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Ente, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retri- buzione di cui all’art. 41 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Parimenti si opererà nel caso di dimissioni.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

  • Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

  • DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune e le più gravi sanzioni previste dalla legge. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. In ogni caso, potrà essere affidata in subappalto quota parte del servizio in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, previa verifica del possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica, ed in particolare le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest’ultimo. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.

  • Preavviso di licenziamento e di dimissioni Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova può essere risolto, salvo i casi espressamente previsti dal punto 2 dell'art. 41, da una delle due Parti - mediante comunicazione scritta - con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: - 1 mese con anzianità fino a due anni compiuti; - 3 mesi con anzianità da due a dieci anni compiuti; - 4 mesi con anzianità oltre i dieci anni compiuti. La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni. L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non prestato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, vale ai fini dell'anzianità di servizio. Durante tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratore dei permessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la ricerca di una nuova occupazione. Dichiarazione a verbale/Casi particolari.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.