Common use of Criteri generali Clause in Contracts

Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14. 2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi. 4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare. 5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).

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Sources: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del programma delle attività distrettuali rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all’art. 14all’allegato 5 alla parte terza del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione. 2. Al fine I valori limite di garantire emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti. L’Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimanaproduzione di energia, la stessa si realizza assicurando per sia separato dagli scarichi terminali contenenti le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 sostanze di tutti i giorni ferialicui sopra. 3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturataTutti gli scarichi, a livello localeai sensi dell’art.124 del Decreto, devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. È fatto salvo, quanto stabilito dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni LR 1/2015 in materia di certificazione degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 5 della presente direttiva ed in materia di scarichi industriali assimilati ai successivi commidomestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 9. La certificazione, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico, è ammissibile se redatta sull’apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B1). 4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi L’autorizzazione è rilasciata al titolare o Gestore dell’attività da cui origina lo scarico conformemente a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del quanto previsto nella presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliaredirettiva. 5. I compensi Tutte le autorizzazioni allo scarico sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme gestite attraverso l’apposito “Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali” di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico alla misura B-20 del Piano di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici Tutela delle Acque – aggiornamento 2016-2021 (di cui al comma 4 lett. b) e cseguito PTA2).

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Sources: Direttiva Tecnica Regionale

Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte Tutti gli scarichi sono disciplinati dal Regolamento in funzione della capacità di trattamento del programma delle attività distrettuali depuratore consortile e del rispetto dei relativi valori limite di cui all’art. 14emissione previsti nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Udine. 2. Al fine Tutti gli scarichi disciplinati dal Regolamento devono essere resi accessibili per il campionamento e il controllo nel punto di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni ferialimisurazione assunto a riferimento dal provvedimento autorizzativo rilasciato dal CIPAF. 3. La continuità assistenziale Non è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturataammesso lo smaltimento dei rifiuti, a livello localeanche se triturati, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commiin fognatura. 4. Ai sensi dell’artIl CIPAF è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. 8Tali controlli potranno essere svolti anche avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici, comma 1, lettera e) ditte specializzate e del D.L.vo n. 502/92 Dipartimento ARPA di Udine. Restano comunque fatte salve le specifiche attribuzioni in materia di controlli previste nella Sezione II Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto s.m. e quelli degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della stabilimenti soggetti alla disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliareal D.Lgs 59/2005 e s.m. 5. Il CIPAF può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (tabella n. 4, allegato 1 del Regolamento) subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. 6. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali del comma 5, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dal Regolamento. 7. Il CIPAF, in sede di autorizzazione, prescrive che svolge l'attivitàlo scarico delle acque di raffreddamento, nelle forme di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti5. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).

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Sources: Regolamento

Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14. 2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimanasetti- mana, la stessa si realizza assicurando assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi. 4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del D.L.vo decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione pro- grammazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione localizza- zione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità disponibili- tà domiciliare. 5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme di cui al comma com- ma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).

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Sources: Accordo Collettivo Nazionale

Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14II canone per le occupazioni permanenti è dovuto ad anno solare ed é indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere. 2. Al fine Per le occupazioni temporanee determinate da attività di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 cantiere l'occupazione non può protrarsi oltre il termine di tutti i giorni ferialiconclusione dei lavori. 3. La continuità assistenziale Il canone è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, graduato a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commiseconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. 4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del D.L.vo A tale scopo il territorio comunale si divide in n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, 4 categorie cui vanno riferite le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliaresingole strade. 5. I compensi L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (ALLEGATO A). 6. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in mq. o in metri lineari. 7. Le superfici effettivamente occupate ed espresse in frazione o decimali sono corrisposti dall'Azienda sempre arrotondate al metro quadrato o lineare superiore. 8. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura superiore a ciascun medico mezzo metro quadrato o lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. 9. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone. 10. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che svolge l'attivitàtemporanee, nelle forme sono calcolate in ragione del dieci per cento. 11. Qualora si tratti di occupazioni effettuate da un unico soggetto, nell'ambito di fiere, manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune di Alessandria, l'agevolazione di cui al comma 4 lettere b) e c)precedente si applica anche se le aree occupate appartengono a categorie diverse, anche mediante commisurando il pagamento canone con riferimento alla tariffa prevista per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguentila prima categoria. 612. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno solare successivo a quello in cui al comma 4 lett. b) e c)è stata comunicata la rinuncia stessa.

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Sources: Regolamento Per La Disciplina E L’applicazione Del Canone Per l'Occupazione Degli Spazi Ed Aree Pubbliche (c.o.s.a.p.)