Cosa assicurano le garanzie danni? Clausole campione

Cosa assicurano le garanzie danni?. Le garanzie del presente capitolo prevedono l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al alla tua auto e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, corrisponde al valore dell’auto come risultante: ⮚ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; ⮚ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati. Tale somma si intende comprensiva di IVA. In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado. Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata. Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fi no a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
Cosa assicurano le garanzie danni?. Pag 4 di 16 Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA? Pag 4 di 16 Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA
Cosa assicurano le garanzie danni?. Le garanzie del presente capitolo prevedono l’indennizzo dei danni ma- teriali e diretti arrecati al alla tua auto e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, cor- risponde al valore dell’auto come risultante: ❯ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; ❯ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati. Tale somma si intende comprensiva di IVA. sinistro. o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del terminata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è de- ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica- cazione del degrado. con l’appli- In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di ripa- razione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata. a un massimo di € 2.000 (al netto di xxxxxxx eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. Le garanzie danni al veicolo operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello sco- perto e relativo minimo indicati in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio- nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
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Cosa assicurano le garanzie danni?. Pag. 13 di 42 Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA? Pag. 14 di 42
Cosa assicurano le garanzie danni? assicurativa. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità limite di 0.8 gr/l. xxxxxxxx verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in- di circolazione “fuori strada”. b)subiti a causa di traino attivo o passivo,di manovre a spinta o a mano o a)causati da operazioni di carico e scarico; Sono inoltre esclusi i danni: condizioni contrattuali. xxxxx e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle La garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclu- nell’annualità assicurativa. La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro denunciato assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo. del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in le chiavi di accensione. Non opera altresì in caso di mancata chiusura La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza del-
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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: