Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumeràOgni responsabilità connessa con l'uso degli immobili, senza riserva o eccezionedegli impianti, ogni delle apparecchiature e con l'erogazione del servizio oggetto della presente concessione è assunto totalmente dal concessionario, rimanendo il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni alla Stazione Appaltante a persone o a terzi, alle persone o alle cose, cose che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesseaccadere nell'esercizio della presente convenzione. A tal fine l'Appaltatore La ditta concessionaria dovrà stipulare un'idonea apposita polizza di assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, ivi compresi i danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori cibi e bevande, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad €. 3.000.000,00. Detta polizza, dalla quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti, dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dai rischi da intossicazione o da tossinfezione alimentare o da avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di Lavoro (RCO) ristorazione nonché ogni altro danno conseguente alla somministrazione dei pasti preparati con le derrate fornite dall'impresa concessionaria. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i rischi inerenti seguenti rischi: • danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Per la propria attivitàpresente garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di indennizzo per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza; • danni a cose altrui derivanti da incendio, incluso l'appalto esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute, con un sotto-limite di indennizzo per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00; • danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, con un sotto- limite di indennizzo per sinistro non inferiore ad €. 250.000,00; • danni arrecati alle cose in oggettoconsegna e custodia, e esclusi i danni da furto, con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti un sotto-limite di indennizzo per sinistro non inferiore ad €. 250.000,00. Si precisa inoltre che il contratto assicurativo dovrà avere durata per l’intero periodo contrattuale. Il contratto dovrà essere specificatamente dedicato al servizio svolto per conto del Comune (quindi con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00massimale dedicato). In caso Il concessionario si impegna a fornire al Comune copia del contratto stesso prima dell'inizio del servizio, nonché una copia quietanzata dei documenti (atti di costituzione di raggruppamento temporaneo quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di Consorzio durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L'inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà il soggetto concessionario da responsabilità di Imprese, ai sensi dell'artqualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (Il Comune sarà tenuto indenne per eventuali danni non coperti in tutto o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le in parte dalle polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terziassicurative.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Impreseha presentato un'assicurazione, ai sensi dell'artdegli articoli 103, comma settimo, del d.lgs. 2602 50/2016 conforme allo schema tipo in vigore, contro tutti i rischi di esecuzione, a copertura di tutti i danni, compresi quelli biologici, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i massimali seguenti: - per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per somma assicurata corrispondente all’importo del contratto in riferimento al lotto aggiudicato e, quindi, di massimale almeno pari all’importo di aggiudicazione; - almeno Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terze persone ed a cose di terzi. La polizza coprirà i danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’Appaltatore o di un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (, nonché danni a persone dell’Appaltatore e/o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione a persone della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti stazione appaltante occasionalmente o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contrattosaltuariamente presenti in cantiere, fermo restando oltre che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto a Consulenti dell’Appaltatore o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, quali, ma non solo, i Componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, i Coordinatori per fatto e colpa dell'Impresala Sicurezza, i Collaudatori, il Responsabile del Procedimento. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati da Subappaltatori e Subfornitori: l’Appaltatore si impegna, in caso di affidamento di opere a Subappaltatori e/o Subfornitori, a comunicare alla Società di Assicurazione con cui ha stipulato la polizza, i dati relativi al Subappalto e/o sub-affidamento, prima che le Imprese abbiano accesso al cantiere. L’Appaltatore ha presentato la polizza numero stipulata in data con la società , con validità dalle ore 24 del giorno sino alle ore 24 del giorno Le somme assicurate e le date di cui sopra, dovranno essere aggiornate, ad opera dell’Appaltatore, in conseguenza di eventuale incremento dell’importo e/o della durata contrattuale. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante provvede ad assicurare Appaltante. E’ espresso obbligo dell’Aggiudicatario trasmettere al Committente copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 giorni dall’effettuazione del medesimo. L’Aggiudicatario si impegna a proprie spese gli impiantigarantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata dell’appalto, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendiai sensi dell’art. 103, esplosionicomma settimo, scoppidel d.lgs. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi50/2016.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumeràL’Assuntore, senza riserva o eccezionefatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni alla Stazione Appaltante o arrecati all’ Azienda Sanitaria Locale ed a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L’Assuntore ha l’obbligo di stipulare con una società di primaria e di riconosciuta importanza, polizza assicurativa dedicata all’appalto, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti dell’ Azienda Sanitaria Locale e di terzi, alle derivanti dall’attività svolta dall’impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro a persone e/o alle cosecose e di Euro 10.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per la durata dell’affidamento, oltre che di una polizza assicurativa per i dipendenti dell’Assuntore, ovvero dei sub affidatari, soggetti ad Inail – garanzia RCO – con un massimale di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro a persone e/o cose e di Euro 10.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per l’intera durata del servizio. Verrà espressamente prevista da parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l’ Azienda Sanitaria Locale e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: • indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all’esecuzione del servizio, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporto con l’Assuntore; • prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati; • la copertura dei maggiori costi da sostenersi in caso di sinistro; • la responsabilità civile incrociata fra tutti gli assicurati; • copertura per danni a cavi/condutture sia aeree che sotterranee; • reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato; • rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto di recesso per sinistro. In ogni caso si conviene e si precisa che l’Assuntore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o esistere e non coperte dalla polizza. La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’Assuntore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al suo personale termine del rapporto contrattuale e prevederà l’obbligo per la compagnia assicuratrice di informare l’ Azienda Sanitaria Locale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). In caso di costituzione mancato pagamento dei premi di raggruppamento temporaneo (o rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di Consorzio rinnovo. Nel caso si verificasse tale eventualità, l’Azienda Sanitaria Locale fermo restando la facoltà di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula disporre la risoluzione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatariopotrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo, salvo il rivalersi sull’Assuntore, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti. La Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., la copertura assicurativa dovrà avere essere presentata con un’unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. La polizza avrà validità almeno fino ai sei mesi successivi dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell’affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna. Inoltre la polizza dovrà contenere idonea clausola con la quale si precisi che, in deroga dell’Art. 1901 del C.C., l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizzecompagnia assicuratrice, non consentono comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa. Ogni onere di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto polizza deve intendersi ad esclusivo carico dell’ Assuntore e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzicompensato nei corrispettivi contrattuali.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumeràIl fornitore, senza riserva o eccezionecon effetto dalla data di decorrenza del contratto, ogni responsabilità si obbliga a stipulare con assicuratore autorizzato all’esercizio dei rami di seguito indicati, e a mantenere in vigore per danni alla Stazione Appaltante o a terzitutta la durata del presente contratto, alle persone o alle cosesuoi rinnovi e proroghe, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggettopersona, e non inferiore a 2.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: ▪ preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; ▪ conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; ▪ committenza di lavori e servizi; ▪ danni a cose di terzi di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.; ▪ danni a cose in consegna e/o custodia; ▪ danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato; ▪ danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto; ▪ danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'estensione nel novero dei terziil concessionario, che partecipino all’attività oggetto della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); ▪ danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con massimaleil concessionario, per anno e per sinistroche partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, valido per l'intero collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; ▪ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio affidato o da mancato uso a seguito di importo minimo fissato sinistro garantito in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). polizza; In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (sub-appalto e/o di Consorzio cessione a terzi di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le parte delle attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del e degli impegni previsti dal presente contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso al fornitore si impegna a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi.:

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Samples: www.comune.imola.bo.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore all’Impresa appaltatrice stessa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dovrà pertanto depositare idonea polizza assicurativa (C.A.R.) a copertura dei danni subiti dalla stazione Appaltante, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti con i seguenti massimali: • opere ed impianti permanenti e temporanei: pari all’importo contrattuale; • opere ed impianti preesistenti: € 1.000.000,00. Agli effetti assicurativi l'Appaltatore, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare al Committente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione. A tal fine l'Appaltatore dovrà fine, l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare un'idonea un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’intero periodo di durata dell'Appalto e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell’Appalto, comprese -quand’anche non espressamente menzionate- le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati e con l’estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti; inoltre dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto l’Appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti almeno i seguenti massimali: • RCT : con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00duemilionivirgolazero). In caso , con il limite di costituzione di raggruppamento temporaneo euro 2.000.000,00 (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civileduemilionivirgolazero) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro persona e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero) per danni a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi.cose;

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumeràLa Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, senza riserva alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o eccezionepersone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto. La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. L’Assicurazione dovrà essere prestata per tutta la durata del contratto sino alla Stazione Appaltante o concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e € 3.000.000,00 per sinistro, valido per l'intero servizio affidato persone o cose ed inoltre garantisca le rivalse di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di ImpreseLa polizza dovrà comprendere anche: • danni ai locali, ai sensi dell'artmateriali e alle attrezzature, oggetto della fornitura; • danni a persone e cose derivanti dal malfunzionamento o da guasti e/o difetti delle apparecchiature installate; • danni cagionati a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga l’Azienda Ulss; - responsabilità civile verso il personale dell'Aggiudicatario e dei Subappaltatori con particolare riferimento agli infortuni e alle malattie professionali; • danni da incendio; • danni da inquinamento accidentale. 2602 La Ditta appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi).

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Samples: Disciplinare Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante danni, infortuni o a terzi, alle persone o alle cose, altro che dovessero derivare da accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesseeventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del CommittenteL’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e colpa dell'Impresadella consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a proprie spese gli impianticose altrui derivanti da incendio, ed i esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi e alle cose che si trovano nell’ambito di incendiesecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, esplosioniconsegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la copertura deve comprendere la responsabilità civile verso terzipersonale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazione.

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Samples: www.comune.buggiano.pt.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)1 milione di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civilecc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatarioall'Impresa Aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi.

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Samples: www.siaambiente.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumeràL’aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del medesimo, senza riserva compresi suoi eventuali rinnovi e/o eccezioneproroghe, ogni responsabilità per si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di: concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a: • RCT Euro 1.500.000,00 con la specifica che devono intendersi garantiti anche i danni alla Stazione Appaltante ad animali; • RCO Euro 1.500.000,00. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • Conduzione dei locali, degli spazi – anche ad uso parcheggio o sosta dei veicoli - delle strutture, attrezzature, beni e quant’altro inerente l’attività, anche se consegnati, compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante e l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari); • committenza di lavori e/o servizi in genere; • danni a terzibeni in consegna e/o custodia; • danni a beni di terzi da incendio, alle persone esplosione o alle cosescoppio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti; • danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga), che dovessero derivare partecipino alle attività oggetto dell’appalto; • danni arrecati a terzi da qualsiasi infortunio prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o fatto imputabile all'Appaltatore prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) che partecipino all’attività oggetto dell’appalto; • danni da interruzioni o al suo personale in relazione all'esecuzione del sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a cause ad seguito di sinistro garantito in polizza; • danni da inquinamento accidentale; • danno biologico; • xxxxx non rientranti nella disciplina “INAIL”; • Clausola di “Buona Fede INAIL”. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza né dal rispondere di quanto sopra previsto non coperto – in tutto o l'inadeguatezza delle polizzein parte – dalle suddette coperture assicurative, non consentono avendo esse solo lo scopo di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terziulteriore garanzia.

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Samples: Convenzione Con Associazione Di Volontariato

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumeràè responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, senza riserva o eccezionedi tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni alla Stazione Appaltante prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesseconsiderato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza deve essere in possesso di Responsabilità Civile adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso Terzi (RCT) terzi e di Responsabilità Civile verso i Prestatori dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di Lavoro risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (RCOARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)uso all'Appaltatore. In caso particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di costituzione “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di raggruppamento temporaneo “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (o di Consorzio di ImpreseRCA), stipulata ai sensi dell'artdi legge per la circolazione degli stessi. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per RCTsinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatariofranchigie. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla scadenza contrattualesede di svolgimento del servizio. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigianeL’Appaltatore nel corso dell’appalto, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza dovrà inoltre presentare, in occasione delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, successive scadenze contrattualmente previste per la responsabilità civile verso terzicorresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

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Samples: imperia.etrasparenza2.it