PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(comuni ad entrambi i lotti salvo disposizioni specifiche)
Art. A. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
Il presente capitolato definisce le prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel canile/gattile intercomunale denominato "Rifugio del cane e del gatto" e attività connesse, quali:
a) le attività di cattura degli animali vaganti, di recupero sul territorio e di ricovero in struttura;
b) il ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati a diverso titolo, compresi gli animali oggetto di sequestro;
c) le attività amministrative connesse, in relazione e collaborazione con i competenti uffici comunali;
d) la promozione e conduzione delle attività relative all'affido e adozione degli animali adottabili, in collaborazione con i competenti uffici comunali;
e) la collaborazione con i volontari, con una o più associazioni di volontari, i veterinari, i cittadini proprietari di cani, aspiranti all'adozione, visitatori etc.;
f) le attività accessorie comprensive dell’uso delle attrezzature, automezzi, etc., utili per l’erogazione di prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel canile/gattile municipale ed attività connesse.
Alla data di avvio del contratto i servizi di pulizia e di assistenza veterinaria, la cui documentazione tecnica viene allegata, sono oggetto di contratti di appalto precedentemente affidati e con le seguenti scadenze:
• attività del servizio di pulizia, fino al 31.12.2018 (vedi allegato A);
• attività di assistenza veterinaria, fino al 31.10.2018 (vedi allegato B); Le strutture in cui si svolge l’appalto sono di seguito descritte:
1) Strutture destinate al ricovero degli animali
Si specifica che nel corso dei prossimi mesi è previsto :
• l’ampliamento delle aree di passeggiata;
• la realizzazione di interventi per il contenimento acustico;
• l’apertura di un nuovo gattile, come indicato in mappa allegata (allegato C);
• la realizzazione di una sezione per l’ingresso di cani cuccioli;
• la ristrutturazione dell’attuale gattile;
• eventuali ulteriori interventi edilizi, ancora non progettati. Ciò andrà a modificare il layout dell’area consegnata.
Canile:
fanno parte del canile:
• n. 107 box per un totale di mq 2.800 circa;
• n. 25 aree di sgambatura per un totale di mq 3.500 circa;
• n. 3 aree di passeggiata per un totale di 7.000 mq circa;.
• n. 1 area per recupero cani aggressivi di 500 mq circa.
Gattile:
gattile attuale
fanno parte del gattile
• n. 4 locali per un totale di mq 250
• un’area esterna di mq 110.
area del gattile nuovo (di prossima apertura) :
• n. 4 casette in legno prefabbricato
• circa 4.650 mq di area complessiva esterna.
2) Uffici/Locali vari:
fanno parte degli Uffici e dei Locali vari i seguenti ambienti:
• n. 3 Uffici
• n. 1 Ambulatorio Veterinario
• n. 1 stanza per degenza animali adiacente all'ambulatorio
• n. 1 sala riunioni
• n. 1 stanza per degenza animali adiacente alla sala riunioni
• n. 1 magazzino
• n. 4 bagni
• n. 1 spogliatoio operatori
• n. 1 cucina
• n. 1 magazzino nuovo composto da n. 6 stanze compresa la toelettatura
• n. 1 stanza lavanderia
• n. 1 spogliatoio volontari
Area del gattile nuovo :
• n. 3 casette in legno prefabbricato, con utilizzo rispettivamente : magazzino, ufficio, infermeria.
Si allega in Allegato C la mappa dei luoghi sopra indicati in cui si svolgono le attività oggetto dell’appalto. OSPITI DELLA STRUTTURA.
Possono usufruire della struttura i cani e i gatti provenienti dal territorio del Comune di Bologna e Castel Maggiore, e precisamente le seguenti categorie :
1. cani recuperati sui territori comunali, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento ad eventuali richiedenti;
2. cani e gatti i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l’Anagrafe Xxxxxx.
3. cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;
4. cani e gatti i cui proprietari siano segnalati dai Servizi Sociali, anche con permanenza temporanea;
5. sequestri di cani e gatti disposti da Autorità Giudiziarie;
6. cani e gatti detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;
7. gatti cuccioli, gatti con accertate abitudini domestiche, gatti in stato di libertà catturati per comprovati motivi sanitari ai sensi dell’art. 29 della L.R. n.27/2000;
8. cani e gatti provenienti da altri territori, se e solo se previsto in base ad appositi accordi stipulati dai Comuni medesimi.
Si precisa che i gatti liberi devono essere ricoverati presso la struttura solo per il tempo necessario al trattamento sanitario e reimmessi sul territorio dopo essere stati sterilizzati.
In caso di rinuncia di proprietà, gli animali possono essere ricoverati anche tenendo conto della disponibilità di posto da parte dell'aggiudicataria al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall’Anagrafe Canina.
Art. A. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata prevista è pari a mesi 6 (mesi) a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. Il periodo di riferimento va dal 01/07/2018 sino al 30/12/2018.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente contratto potrà essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo concorrente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. o di anticiparne il termine di 30 giorni con relativa corrispondente riduzione dell'importo massimo rimborsabile, previa comunicazione scritta. L'aggiudicataria s’impegna ad accettare la proposta di xxxxxxx, o anticipata conclusione, formulata dall’Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni come risultante dalla procedura di selezione.
Al termine del servizio l’aggiudicataria deve provvedere – a richiesta del Comune - a un supporto alla gestione entrante, per una durata di giorni 10, provvedendo al passaggio di informazioni relative alla struttura e ai cani/gatti ospitati, al fine di permettere un apprendimento delle procedure e delle articolazioni del servizio.
Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si ritiene cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. A. 3 – VALORE DELL’APPALTO.
L’importo del contratto per l’intero periodo di durata dello stesso è pari ad euro 126.434,00 (Iva 22% inclusa). L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura mensile, come meglio specificato all’art. A7.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. si evidenzia che, non vi sono costi per rischi da interferenze e che pertanto l’importo per gli oneri della sicurezza è pari a euro zero.
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. A. 4– GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale del lotto di riferimento fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, etc.).
ART. A. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento – Direttore dell’Area Welfare e Promozione del benessere della comunità.
Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L’I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.
L’appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs.
n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui giornali.
Art. A. 6 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione.
Art. A. 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni.
Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:
COMUNE DI BOLOGNA – Area Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx. A decorrere dalla data del 31/3/2015, Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati:
• CODICE UNIVOCO : LREPZX
• il numero di CIG della gara
• riferimento all'impegno di xxxxx (che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto)
• l'esatto riferimento alla consultazione di cui si tratta secondo le disposizioni di volta in volta fornite dalla stazione appaltante
In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l’art. 17-ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all’Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario.
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario.
L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.
Sono a carico dell’impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
ART. A. 8 - CESSIONE DEI CREDITI.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. A. 9 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.
L'aggiudicataria risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d’opera così come dei danni subiti dai predetti prestatori d’opera nello svolgimento delle attività, nell’ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Per le coperture assicurative richieste all’appaltatore si fa riferimento alle prescrizioni specifiche alla parte B (art. B.11) del presente contratto.
Art. A. 10 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
L’appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.
L’Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L’Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Art. A. 11 – CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.
Art. A. 12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto.
Si precisa che il titolare dell'attività dovrà regolamentare e coordinare, in riferimento agli aspetti di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.
Le disposizioni riguardo gli aspetti manutentivi sono riportati all'art. B.10.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale impiegato e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si rinvia alle disposizioni specifiche previste all’art. B.12.
Art. A. 13 - SUBAPPALTO
E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'aggiudicazione.
L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub- contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.
Il subappalto è ammesso purchè l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.
In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.
Art. A. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.
Le verifiche sulla corretta esecuzione dell’appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell’appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto valuta l’applicazione delle penali di seguito indicate. Le verifiche sulla correttezza della merce consegnata sono effettuate anche direttamente dai referenti incaricati per i vari uffici e servizi destinatari delle consegne.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto e di volta in volta specificati dalla stazione appaltante in relazione alla specifica consultazione elettorale. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione.
Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.
ART. A. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.
In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali.
In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'aggiudicataria.
L’ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per
l’esecuzione del contratto di cui al precedente art. A.4.
Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione al lotto, alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.
Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e da altri soggetti incaricati, operanti presso il canile/gattile e vengono inoltrate al Comune, che provvede in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- richiamo scritto in caso di :
• primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando);
- applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :
• mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. A3;
• mancata fornitura dei dati di cui all'art. A7;
• mancata apposizione cartelli nei box;
• mancata comunicazione di variazione dell'organico;
• ritardo nelle adozioni degli animali;
• uso di guinzagli inidonei;
• somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato;
• mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;
- applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :
• ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta);
• mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta;
• mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta;
• ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati (es. inidonea decisione per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, ingresso e uscita di animali secondo modalità difformi da quanto previsto all'art. A.1;
• animali provenienti da altri canili o da altri territori;
• mancata o non corretta somministrazione di terapie o in modo continuato/sistematico;
• somministrazione di alimenti avariati;
• mancato rispetto di indicazioni veterinarie;
• uscita di animali non concordata con AUSL e/o Direttore Sanitario;
• mancata manutenzione del bene affidato;
• materiale abbandonato al termine del servizio.
ART. A. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni.
6) grave danno all'immagine del Comune.
Nel caso di cui al n. 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e successivamente nella graduatoria di gara ai sensi dell’art. 110 del d. lgs. n. 50/2016.
Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. A. 17 - VERIFICA FINALE
Al termine del contratto sarà effettuata la verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 e disposizioni applicative con conseguente emissione del relativo certificato di verifica di conformità.
Art. A. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali l’aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale
Art. A. 19 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Art. A. 20 – REGOLE DI RIFERIMENTO
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e nel contratto, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.
La conduzione della struttura e delle attività relative avviene nel rispetto del vigente Regolamento intercomunale per la gestione del canile/gattile associato, dei servizi correlati e dei rapporti con il volontariato, della normativa nazionale e regionale vigente e di quanto previsto dai Regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni igienico-sanitarie ed a quanto previsto dal “Regolamento per la gestione del canile/gattile associato, dei servizi correlati e dei rapporti con il volontariato” (PG. N. 2886/2017 approvato il 24/04/2017), del “Regolamento di tutela della fauna urbana” (P.G. n. 59589/2009 del 17/4/2009) in quanto applicabile e dal “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (PG .n. 45010/2014 del data 19/5/2014).
Le attività si ispirano ai principi di salvaguardia del benessere degli animali ed ha come obiettivo la migliore qualità della vita degli animali custoditi, la promozione delle adozioni, la collaborazione con i volontari, la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle indicazioni dei Comuni e dei competenti servizi dell'ASL di riferimento.
Tutte le attività sono sottoposte alla supervisione del personale comunale ed alla vigilanza dei competenti servizi dell'ASL.
PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE/GATTILE
Art. B. 1 – Obblighi dell'aggiudicataria
L'aggiudicataria, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni zoofile di cui all'art. B.2, s'impegna a perseguire le seguenti finalità:
a) accudire gli animali custoditi ed espletare le procedure di affido e adozione, come meglio specificato in seguito;
b) collaborare a iniziative e progetti volti a favorire l’adozione, in collaborazione con l’ufficio comunale competente, attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, finalizzati anche ad attività di pet-therapy;
c) attivare iniziative di promozione delle adozioni, perseguendo l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile/gattile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell'aggiudicataria, il numero dei cani e gatti presenti;
d) valorizzare il luogo del canile/gattile per iniziative a favore dei cittadini e della relazione uomo/animale;
e) valorizzare il luogo del canile/gattile anche con iniziative a valenza sociale e socio-educativa, laddove compatibile con l’attività di gestione degli animali;
f) favorire l’attività di supporto eseguita dai volontari finalizzata al benessere degli animali, secondo modalità condivise con l’ufficio comunale competente, garantire l’accesso dei volontari in struttura nei giorni sia feriali che festivi;
g) individuare metodologie e criteri per utilizzare al meglio la capienza del canile/gattile, nel rispetto del benessere degli animali, tenendo conto sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati, in collaborazione con con i competenti uffici comunali;
h) individuare le modalità di gestione per il contenimento dei limiti acustici L’aggiudicataria è obbligata ad eseguire quanto segue:
nella relazione con gli animali
a) accudire gli animali ospitati e custoditi, di cui all'art. A.1, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione di cibo e acqua potabile, somministrazione delle terapie, accurata pulizia dell’animale e del box, toelettatura, sgambatura, passeggiata, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale in collaborazione con l'educatore cinofilo,
b) garantire un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva con personale adeguatamente formato.
c) provvedere all'acquisto di eventuale materiale utile alla gestione degli animali stessi (elenco esemplificativo e non esaustivo del materiale sopra citato: cucce, collari, pettorine, guinzagli, giochi anche per arricchimento ambientale canile/gattile, ombreggianti, reti oscuranti etc.);
d) preparare e somministrare il cibo due volte al giorno con un frazionamento del pasto complessivo giornaliero pari a ½ il mattino ed ad ½ la sera; i due pasti devono indicativamente essere composti di cibo secco mischiato a cibo umido e devono essere somministrati indicativamente dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 17,30 (orario estivo) e dalle 16,30 alle 17,00 (orario invernale). La prevalente tipologia di alimenti è preventivamente comunicata agli operatori comunali competenti e al Direttore Sanitario, attraverso presentazione di scheda tecnica per quanto riguarda sia l’umido che il secco, per cibi dietetici, medicati, per animali anziani e per cuccioli.
e) provvedere al recupero di cani randagi o vaganti nel territorio dei Comuni, nonché di cani e gatti incidentati, malati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, ed al relativo trasporto e ricovero in struttura, assicurando un servizio continuativo (diurno e notturno, feriale e festivo), svolto per mezzo di personale formato e con comprovata esperienza, e con automezzi idonei;
f) provvedere, con personale dedicato, all’accudimento e all’allattamento dei cuccioli pervenuti in struttura, fino allo svezzamento degli stessi, provvedendo alla loro stabulazione in gabbie idonee, in
ambiente riscaldato, usufruendo anche di apposite lampade;
g) espletare, ai sensi della LR 27/2000, art. 16, comma 2, le procedure di affido e adozione degli animali presenti, in base alle indicazioni ricevute dal Comune e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali, anche con il supporto dell'associazione di volontariato di cui all’art. B.2;
h) dedicare la massima cautela nella gestione dei cani pericolosi, individuando specifiche modalità per l'eventuale sgambamento in piena sicurezza, individuando altresì le figure che gestiscono tali animali; deve essere garantito che non venga coinvolto altro personale addetto;
i) collaborare con i competenti uffici comunali a rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell’animale recuperato, telefonando alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale negli orari e nei giorni in cui l'Ufficio non è attivo: nel caso in cui il microchip non si trovi all’interno della banca dati del Comune di Bologna si può consultare il sito del Ministero della Salute e le Anagrafi Territoriali;
j) dotarsi del servizio di almeno uno/due Istruttori/Educatori cinofili per l'esecuzione di percorsi di rieducazione comportamentale a favore degli animali che ne avessero necessità, mediante il supporto di un Medico Veterinario comportamentalista; compilare le apposite schede di valutazione comportamentale e del grado di adottabilità degli animali ed acquisire e dotare il medico comportamentalista dei farmaci opportuni per le terapie comportamentali;
k) classificare gli animali in categorie in base all’aspetto comportamentale, distinguendo animali facilmente gestibili, animali parzialmente problematici e animali problematici per aggressività (rischio basso, rischio medio, rischio alto), in modo da predisporre l’organizzazione del servizio e interfacciarsi con l’attività del volontariato in modo ottimale, anche in base a quanto prevede nel dettaglio l’art. B7.
nella relazione con il pubblico:
l) provvedere, dietro esibizione di un documento di identità valido e secondo le procedure previste e concordate con la stazione appaltante, a riconsegnare l'animale al legittimo proprietario, riscuotendo il corrispettivo previsto, con adeguata ricevuta, e segnalare all'ufficio comunale competente il mancato ritiro da parte del proprietario e/o eventuali criticità: nel caso l'animale venga ritirato da altre persone (conoscenti o parenti del proprietario) occorre che venga esibita copia del documento di identità della persona intestataria dell'animale. Nel caso in cui l'animale non abbia il microchip, prima della restituzione occorre una descrizione particolareggiata dell'animale stesso, fornita o dal presunto proprietario o da un suo delegato, eventuale libretto veterinario e almeno una fotografia dell’animale, fermo restando quanto specificato al punto precedente relativamente all'esibizione di un documento d'identità;
m) garantire l’apertura al pubblico della struttura per almeno 24 ore settimanali, tutti i giorni, domenica e festivi compresi, indicativamente non prima delle ore 12, al fine di garantire l’espletamento delle attività necessarie alla pulizia quotidiana della struttura. I cittadini interessati vanno accompagnati per le visite agli animali. L’orario di apertura deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere esposto all’ingresso della struttura;
n) assicurare la riscossione dei corrispettivi e di eventuali donazioni, la loro registrazione e consegna al Comune, con le modalità dallo stesso definite;
nella cura degli animali:
o) sottoporre gli animali da curare all'attenzione dei responsabili dell’ospedale/clinica/ambulatorio
/studio veterinario;
p) supportare il personale veterinario durante l’esecuzione delle visite; l'accompagnamento alla visita e la visita medesima devono avvenire in condizioni di sicurezza, con animali dotati di museruola, se necessario, a meno che non vi siano diverse indicazioni impartite dal Direttore Sanitario;
q) collaborare con il Servizio Veterinario dell’AUSL e con i Veterinari addetti all’attività veterinaria non istituzionale, per le attività di rispettiva competenza, con le modalità concordate;
r) raccordarsi con il Medico Veterinario designato all'interno del contratto del Lotto 2, per definire quali sono gli animali da assoggettare a cure per il mantenimento di un buono stato di salute degli animali ospitati;
s) provvedere al trasporto/trasferimento degli animali presso la struttura veterinaria convenzionata, per accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell’ambulatorio del canile/gattile, su proposta del Medico Veterinario;
t) le visite veterinarie non possono in alcun caso essere assoggettate ad altri soggetti che non sia il veterinario scelto dal Comune, a meno di eccezioni condivise con l'Amministrazione Comunale.
per l’organizzazione del servizio:
u) comunicare il nominativo del Responsabile e di un suo delegato, che assuma le responsabilità delle intere attività;
v) Attuare e coordinare le tematiche di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con tutti i soggetti operanti nella struttura a diverso titolo;
w) rendicontare al Comune in merito a tutte le situazioni di criticità che si dovessero verificare presso il canile/gattile;
x) garantire la presenza giornaliera di n. 1 responsabile o di un suo delegato;
y) collaborare con gli addetti alle pulizie per la migliore gestione degli animali al fine di permettere la pulizia dei box da parte del personale dell'Impresa di pulizie, fornendo loro tutte le cautele del caso per i cani ritenuti potenzialmente pericolosi;
z) collaborare con l’ufficio comunale competente e l'educatore cinofilo all'aggiornamento dei cartelli affissi all’esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, taglia, colore, caratteristiche particolari, dieta, microchip, foto).
aa) predisporre ed affiggere all'esterno di ogni box, sia nella parte esterna che in quella interna, i cartelli sopra descritti. La stessa procedura deve essere espletata per quanto riguarda le gabbie di degenza del gattile; devono inoltre essere affissi all'esterno di ogni stanza del gattile l'elenco dei gatti ivi presenti;
ab) aggiornare costantemente le schede relative ai cani e gatti ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari);
ac) dotarsi – per il trasporto degli animali recuperati e per il trasporto da e per la struttura del veterinario – di un automezzo opportunamente attrezzato ed idoneo al trasporto degli animali, facendosi carico direttamente di tutte le spese necessarie;
ad) collaborare con l’ufficio comunale competente ed i volontari per aggiornare le pagine del sito web del Comune di Bologna dedicato alle proposte di affido/adozione. L'aggiudicataria deve inoltre fotografare gli animali al momento dell’ingresso o almeno entro un settimana dal loro arrivo in canile/gattile, o trascorsi i dieci giorni previsti per l’isolamento sanitario, ed inviare, per e-mail, le fotografie all'Ufficio suddetto;
ae) svolgere – in caso di assenza dell'operatore comunale – le attività amministrative indicate al successivo art. B.8;
af) provvedere alla compilazione, in tutte le sue parti, del modulo fornito dalla stazione appaltante in caso di cani recuperati; in caso di cessione di proprietà attenersi alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante;
ag) farsi carico della prevenzione della zanzara e della disinfestazione di altri animali infestanti (ad esclusione della derattizzazione), dello spargimento del sale in caso di neve o ghiaccio, rimozione della neve, e di tutti gli oneri fiscali e di legge, derivanti dall’attività convenzionata;
ah) avvalersi di operatori con titolo di educatore o istruttore xxxxxxxx, garantirne l'aggiornamento, anche in materia di sicurezza sul lavoro, il compenso, le assicurazioni e le dotazioni di sicurezza;
ai) collaborare con proprio personale, con l'Istruttore/Educatore e/o col Medico comportamentalista, alla realizzazione di incontri conoscitivi rivolti alle persone che richiedono di prestare attività di volontariato presso il canile/gattile; incontri conoscitivi rivolti ai volontari operanti in canile/gattile sul rapporto con gli animali ed in particolare per animali con problemi comportamentali e/o di aggressività; collaborare con l’ufficio comunale competente per progetti/programmi finalizzati al benessere animale all’interno della struttura e all’incentivazione delle adozioni e per le iniziative relative alla tematica animalista;
aj) collaborare nell’attività di adozione e affido con un Medico Veterinario comportamentalista e con gli operatori comunali e collaborare per minimizzare i rientri da affido.
L'attività svolta dai volontari deve essere documentata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
Ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicataria.
L'aggiudicataria è anche soggetta, nell’ambito del canile/gattile e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, ai seguenti obblighi :
1. sussiste il divieto di eseguire pubblicità diretta o indiretta a soggetti terzi (studi veterinari, attività commerciali, associazioni, etc.) senza autorizzazione scritta da parte del Comune;
2. sussiste il divieto di raccogliere fondi senza autorizzazione da parte del Comune; il permesso può essere rilasciato in caso in cui sia chiara la destinazione e la rendicontazione in relazione a specifici progetti;
3. sussiste l’obbligo di fornire risposte scritte al fine di chiarire eventuali situazioni contingenti createsi
in merito al servizio espletato;
4. durante l'orario di apertura al pubblico, personale appositamente individuato e formato deve accompagnare e controllare il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste;
5. in caso di accadimenti particolari quali azzannamenti fra cani o morsicature a persone, decessi improvvisi di animali, furti o fughe di animali deve essere data entro 24 ore comunicazione alla stazione appaltante e al Servizio Veterinario dell’Ausl, seguita da una relazione scritta se richiesta; deve inoltre essere data denuncia, qualora necessario, sempre entro le 24 ore, presso le stazioni dei Carabinieri o della Polizia municipale;
6. in caso di furti o fughe di animali l'aggiudicataria provvede immediatamente alla denuncia presso le Forze dell’Ordine;
7. alla scadenza dell’appalto, o in caso di risoluzione anticipata del medesimo, l’aggiudicataria deve riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.
L'aggiudicataria è inoltre tenuta all’osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla L.R. n. 27/00, al “Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente” nonché a ogni regolamentazione inerente il presente contratto.
Art. B. 2 – Rapporti con il volontariato
Convenzione con Associazione di volontariato
In relazione a quanto previsto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 art 2 comma 371 – che modifica l’art. 4 comma 1 della Legge 14.08. 91 n. 281 – l’aggiudicataria, qualora non sia un’associazione di volontariato, deve impegnarsi a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto con il Comune di Bologna, una convenzione con una o più Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 11.08.1991, n. 266 e alla Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 12/2005, che, alla data di emissione del bando di gara, siano iscritte all’Albo del volontariato della Regione Xxxxxx Xxxxxxx da almeno tre mesi.
Lo schema di convenzione, sottoscritto con le associazioni, deve essere presentato in sede di offerta tecnica e deve precisare i rispettivi compiti, in particolare - e a titolo esemplificativo e non esaustivo - l’Associazione di volontariato può essere coinvolta nelle attività che afferiscono al benessere animale, nelle iniziative in favore delle adozioni, nell’apertura del canile/gattile alla città e nella promozione e valorizzazione della struttura.
La convenzione di cui al presente articolo regola gli obblighi di formazione, assicurazione e di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale dei volontari iscritti.
I volontari devono sottoscrivere con la gestione/ con il referente dell’associazione un’apposita scheda relativa alle attività ammissibili, da elaborare sulla base dell’allegato E e attenersi alle indicazioni fornite dal gestore. L’associazione di volontariato deve predisporre una relazione semestrale relativa all’attività svolta.
Volontari comunali
Ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione del canile/gattile intercomunale, devono essere accettati a far servizio di volontariato anche volontari non appartenenti a specifiche associazioni, purchè abbiano presentato apposita domanda, abbiano eseguito la relativa formazione sulla sicurezza e sulla relazione uomo
– animali e siano autonomamente assicurati.
I volontari devono sottoscrivere con la gestione un’apposita scheda relativa alle attività ammissibili, da elaborare sulla base dell’allegato E e attenersi alle indicazioni fornite dal gestore.
Volontari comunali associati in Patti di Collaborazione
I volontari comunali, non iscritti ad Associazione di volontariato, possono partecipare anche come cittadini attivi, sottoscrivendo in modo aggregato un Patto di Collaborazione con l’Amministrazione Comunale ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato in data 19 maggio 2014 con PG .n. 45010/2014.
L’aggiudicataria sarà coinvolta nella sottoscrizione dei suddetti Xxxxx di Collaborazione, al fine di integrare le attività e garantire il necessario coordinamento.
I volontari devono sottoscrivere con la gestione un’apposita scheda relativa alle attività ammissibili, da elaborare sulla base dell’allegato E e attenersi alle indicazioni fornite dal gestore.
I volontari devono essere titolari di assicurazione per i rischi connessi all’espletamento delle attività prestata,
nei casi e secondo quanto previsto dall’art. B.7. La copertura assicurativa deve coprire anche responsabilità civile verso i terzi.
Art. B. 3 – Servizio di recupero e di custodia
Servizio di recupero
L'aggiudicataria deve provvedere, attraverso personale adeguatamente formato ovvero in possesso di specifica esperienza lavorativa, al recupero dei cani vaganti presenti sul territorio, con metodi che non procurino danni o sofferenze, nei casi previsti dall’art. 15 della L.R. n.27/2000 e dai Regolamenti comunali vigenti verificando, al momento del ritrovamento, se possibile e comunque entro la giornata dell’accalappiatura, la presenza del codice di identificazione (microchip o tatuaggio).
Tale servizio, da garantire in orario diurno e notturno, feriale e festivo, deve prevedere anche il recupero di cani o gatti incidentati, malati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento del ritrovamento, previo intervento sul posto da parte del Servizio Veterinario Ausl (che può essere contattato anche dall'aggiudicataria stessa in caso ciò non sia avvenuto precedentemente) che, effettuati i primi soccorsi, individua la struttura (canile/gattile o ospedale/clinica/ambulatorio/studio veterinario individuato per il soccorso) ove accompagnare l’animale ferito rilasciando all’operatore dell'aggiudicataria apposito verbale. I cani catturati vengono ospitati per la prescritta custodia nei termini delle vigenti disposizioni di legge.
In caso di cani/gatti identificati, deve essere contattata l’Anagrafe Canina oppure la Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale al n. 051/266626, per la ricerca dei proprietari, quando gli uffici comunali sono chiusi. L'aggiudicataria deve avvertire il proprietario del ritrovamento del cane/gatto, invitandolo a ritirare l’animale nei termini dell’art.17 della L.R. n.27/2000. L'aggiudicataria richiede inoltre al proprietario il rimborso delle spese per il recupero del cane/gatto e per la degenza, comprensiva di eventuali trattamenti sanitari di cui all’art.20 della L.R. 27/2000. L'aggiudicataria deve inoltre rilasciare al proprietario un bollettino postale fornito dal Comune di Bologna per il pagamento dell’eventuale microchip inserito.
Servizio di custodia
L'aggiudicataria, all’ingresso degli animali in canile/gattile, deve verificare immediatamente o almeno entro la giornata la presenza del codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), segnalando l’eventuale assenza ai Medici Veterinari competenti per l’identificazione ed all’Anagrafe Canina. Nel caso di cani e gatti privi del codice di riconoscimento, il microchip, fornito dal Comune di Bologna, deve essere tempestivamente inserito da parte dei Medici Veterinari operanti in struttura.
Qualora i cani/gatti recuperati non siano ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 30 o 60 gg. dalla data del loro ingresso, a seconda del caso), l'aggiudicataria può procedere con l’iter di adozione.
Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 10 giorni previsto per l’isolamento sanitario obbligatorio, i prelievi per la Leihsmania (nel caso di cani di età superiore ai 6 mesi) e quelli per la Fiv e la Felv (per i gatti), gli animali possono essere dati in affido temporaneo e, trascorsi i 60 gg. dalla data dell'affido stesso, senza che siano stati reclamati dal proprietario e con esito positivo del controllo post - affido, l’affidamento temporaneo diventa adozione definitiva.
Art. B. 4 – Servizi, Tariffe e donazioni
Le tipologie dei servizi a carico dell’utenza, secondo tariffario approvato dai Comuni convenzionati, sono le seguenti:
• retta giornaliera relativa alla degenza dell’animale;
• servizio di recupero, con tariffa differenziata nei giorni feriali e nei giorni festivi/prefestivi/fascia oraria notturna;
• rimborso forfetario, distinto per cani e gatti, previsto per la rinuncia di proprietà dell’animale e cessione dello stesso al canile/gattile intercomunale;
• eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20 della L.R. 27/2000.
Tali tariffe devono essere riscosse dall'aggiudicataria che deve rilasciare al cittadino apposita ricevuta o, a richiesta, fattura riportante il timbro del Comune. Tali entrate sono rendicontate e versate alla Tesoreria Comunale, secondo tempi e modalità che sono indicate all'aggiudicataria dal Comune.
Gli importi derivanti dalle donazioni a favore del canile/gattile, sono incassati preferibilmente mediante bonifico bancario o altre indicazioni dell’Amministrazione, relative al servizio tesoreria.
Art. B. 5 – Rendicontazioni degli introiti e delle attività
L'aggiudicataria si impegna a fornire, a cadenza giornaliera (o al primo giorno feriale utile) :
• copia dei documenti di entrata e uscita debitamente compilati in ogni loro parte;
• ogni informazione relativa ai decessi e all’inserimento di microchip.
L'aggiudicataria deve comunicare mensilmente, entro il giorno 3 di ogni mese, all’ufficio comunale competente:
• rendicontazione degli introiti derivanti dal pagamento delle rette e dal rimborso delle prestazioni sanitarie, secondo quanto stabilito all’art. A6;
• rendicontazione delle donazioni a favore del canile/gattile, introitate direttamente dall'aggiudicataria;
• i dati relativi agli animali nel seguente modo :
◦ n. ed elenco degli animali presenti;
◦ n. degli animali entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
◦ n. degli animali entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;
◦ n. degli animali entrati di età inferiore o uguale ai 6 mesi;
◦ n. degli animali entrati per rinuncia di proprietà;
◦ n. degli animali morsicatori entrati;
◦ n. degli animali sotto sequestro;
◦ n. degli animali adottati o affidati temporaneamente;
◦ n. degli animali restituiti ai proprietari;
◦ n. degli animali deceduti suddivisi in decessi per morte naturale o per eutanasia;
◦ n. degli animali rientrati dopo essere usciti come adottati o affidati temporaneamente;
◦ n. degli animali sterilizzati;
◦ n. di microchip impiantati.
L'aggiudicataria si impegna a fornire, a cadenza trimestrale (30 settembre, 31 dicembre) nonché alla fine del servizio :
• sintesi tabellare degli animali presenti, con indicazione dello stato comportamentale (distinguendo la pericolosità degli stessi anche in relazione alle possibilità di adozione) e sanitario, in collaborazione con il Direttore Sanitario di cui al Lotto 2;
L'aggiudicataria si impegna a fornire, a cadenza annuale :
• una relazione sull’attività svolta;
• una relazione sulle attività svolte dall'associazione di volontariato e dei volontari presenti;
• una relazione sugli interventi di manutenzione ordinaria, indicando le spese sopportate.
• il bilancio preventivo e consuntivo delle spese di gestione della struttura.
Art. B. 6 – Attività promozionali
L'aggiudicataria può partecipare con proprie risorse alle attività di promozione organizzate dal Comune e ne promuove l’attivazione. In particolare si impegna a:
• individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del canile/gattile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
• individuare metodologie per la riduzione del rumore, causato dai cani ospitati;
• individuare metodologie per la riduzione dei consumi idrici e energetici;
• farsi carico dell’eventuale ricovero provvisorio di cani, vaganti non identificati, non accoglibili per ragioni di capienza, presso altre strutture, anche private, individuate in accordo con la stazione appaltante e idonee ai sensi della normativa vigente, compreso il pagamento di rette e spese veterinarie, se dovute e praticate;
• promuovere iniziative, anche in collaborazione con la stazione appaltante, a favore degli animali, perseguendo l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile/gattile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell’aggiudicataria, il numero dei cani o gatti presenti;
• attivare o collaborare a iniziative e progetti volti a favorire l’adozione, in collaborazione anche con la stazione appaltante, attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, finalizzati altresì ad attività di pet-therapy;
• gestire il canile/gattile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni ONLUS e
volontari singoli;
• garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, su richiesta del Comune;
• avviare percorsi di facilitazione, nonché azioni e campagne di sensibilizzazione a favore del benessere animale;
• aggiornare il proprio sito web con apposita sede dedicata.
I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.
Art. B. 7 – Risorse umane impiegate nella gestione dell’appalto
Al fine di assicurare la corretta funzionalità dei servizi previsti, l'aggiudicataria deve garantire la presenza di addetti, in numero adeguato alle necessità operative, conformemente al proprio progetto presentato in sede di offerta tecnica.
L'aggiudicataria deve individuare ed avvalersi delle seguenti figure:
• un responsabile tecnico che svolga funzioni di coordinatore e organizzatore delle attività quotidiane, che provveda alle sostituzioni e alle integrazioni quantitative e qualitative, anche periodiche, per sopperire a tutte le necessità, anche straordinarie e garantire comunque l'igiene della struttura;
• un referente che svolga funzioni di supporto ai Medici Veterinari operanti in struttura;
• un accalappiatore adeguatamente formato o con comprovata esperienza che svolga funzioni di recupero degli animali sul territorio di Bologna;
• un custode notturno che svolga funzioni di ricezione anche telefonica e di controllo degli animali ospitati in canile/gattile, con particolare attenzione agli animali in degenza per decorsi post operatori, malati e cuccioli.
E’ prevista la possibilità da parte dell'aggiudicataria di usufruire di personale in borsa lavoro, in quantità non prevalente.
L’aggiudicatario può inserire personale svantaggiato; se trattasi di cooperativa sociale, provvede ai sensi della Legge 381/1991.
Il personale operante nel canile/gattile per il periodo definito, deve essere costantemente adeguato, per qualità ed esperienza, all’entità del lavoro da eseguire.
Gli operatori inseriti nell’attività oggetto del servizio devono portare il cartellino di riconoscimento.
L'aggiudicataria, prima dell'inizio della gestione, deve inviare al competente ufficio comunale l’elenco nominale degli operatori che operano all’interno della struttura con le relative mansioni e turni. In seguito l'aggiudicataria deve comunicare per iscritto sempre all’Ufficio sopra citato, ogni eventuale modifica di tale elenco.
L'aggiudicataria si impegna a destinare al servizio personale idoneo, in possesso di adeguate competenze professionali, esperto nella relazione con gli animali e comunque in grado di rapportarsi autonomamente con le tipologie di animali sommariamente descritte all'art. A.1, e di ricercare la collaborazione dei veterinari in caso di difficoltà nel rapporto con taluni animali.
Figure professionali impiegate dal gestore del servizio L’aggiudicataria è tenuta:
• ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti;
• a dotarsi e fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale, comprensiva della copertura dei rischi specifici;
• ad osservare e far osservare dal personale dipendente tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Comune o dal Servizio Veterinario della AUSL, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare; l’aggiudicataria rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell’operato del personale dipendente;
• a comunicare alle strutture comunali competenti il piano organizzativo/gestionale delle attività previste dal presente contratto, comprensivo dell'elenco degli operatori che operano all’interno della struttura, con le relative mansioni, e le relative variazioni che dovessero intervenire nel corso del servizio.
Alla scadenza dell’affidamento, o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, il Comune viene sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale messo a disposizione dall’aggiudicataria per il servizio richiesto. L'’Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che vengano ritenuti non idonei, per lo svolgimento delle attività loro affidate, sulla
base di valutazione motivata, comunicata in forma scritta.
Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata, e fatto salvo il diritto al contraddittorio, l’aggiudicataria dee provvedere alla sostituzione.
Sicurezza dei luoghi di lavoro
L'aggiudicataria si impegna a far osservare dal personale tutte le disposizioni di legge, anche in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di regolamento e di far applicare le disposizioni comunicate dal competente ufficio comunale e dal Servizio Veterinario della Ausl, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.
Deve inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa RCT/RCO (si veda quanto indicato all’Art. B.11) e Infortuni a tutto il personale dipendente ed ai volontari della propria associazione di volontariato.
Volontari
Per tutti i volontari, valgono le seguenti indicazioni.
Le attività in canile/gattile devono essere svolte in relazione al percorso formativo eseguito, alla relazione e al coordinamento con l’organizzazione della gestione, fermo restando l’obbligo di idonee coperture assicurative.
Nell’allegato D “Definizione delle attività compatibili per il volontariato” sono riportate le attività ammesse e le modalità di coordinamento per volontari singoli, per volontari associati in associazioni di volontariato o in patti di collaborazione. Tale allegato costituisce punto di riferimento dell’attività e può essere oggetto di modifiche e miglioramenti concordati tra le parti.
Partendo dal differente grado di gestibilità e di pericolosità degli animali ospitati, dalla relativa classificazione degli animali che ne deriva (rischio basso, medio, alto, elaborata dal gestore, in base all’art. B.1), nonché della formazione dei volontari, la matrice (allegato D) illustra nel dettaglio le attività compatibili, le modalità di svolgimento del volontariato (come associazione, come volontario singolo, come patto di collaborazione) e la formazione necessaria.
La gestione dei volontari avviene tramite l’elaborazione e l’aggiornamento di 2 moduli :
• nel momento della richiesta all’esecuzione del volontariato, l’aggiudicataria fa eseguire la compilazione al volontario del modulo di accettazione al fine di eseguire l'attività di formazione della durata di 20 ore;
• al termine della formazione deve essere compilato un ulteriore modulo (modulo Allegato E1, E2, E3) in cui si esegue una individuazione degli interessi dell’attività di volontariato e una definizione dell’attività compatibile; i tre moduli si riferiscono a differenti livelli di formazione del volontario (anche tali allegati possono essere oggetto di modifiche e miglioramenti concordati tra le parti);
• tale attività deve essere individuata anche per tutti i volontari presenti entro due mesi dall'avvio del servizio e può essere aggiornata successivamente.
Entro due mesi dall’avvio del servizio, l’aggiudicataria deve inoltre provvedere a presentare il piano di formazione per quanto attiene il proprio personale, i volontari appartenenti all'associazione di volontariato e i restanti volontari di cui all’art. B.2.
Il personale e i volontari devono essere formati anche in relazione alle tematiche della sicurezza, anche con strumenti on-line.
La formazione deve essere ripetuta a cadenza annuale.
La copertura assicurativa è a carico dei volontari medesimi o delle associazioni di appartenenza. È obbligo dell’aggiudicataria verificare la sussistenza della copertura assicurativa in merito.
L’aggiudicataria deve verificare che tutti i volontari provvedano a firmare l'entrata e l'uscita su apposito registro.
1. Associazione di Volontariato
Come definito all’art. B.2, l’aggiudicataria deve convenzionarsi con un associazione di volontariato presente sul territorio di Bologna al fine di gestire :
• attività che afferiscono al benessere animale,
• iniziative in favore delle adozioni,
• promozione e valorizzazione della struttura.
Il gestore – congiuntamente con l’associazione – deve provvedere a fornire :
• la formazione relativa agli aspetti cinofili e di relazione con gli animali;
• la formazione ai sensi del D.lgs 81/08.
Le assicurazioni dei volontari e la verifica dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale sono a carico dell’Associazione di Volontariato.
Deve infine concordare – congiuntamente con l’associazione – l’attività con i volontari medesimi, in base alle
schede allegate E1, E2, E3.
2. Volontari singoli
Ai sensi del regolamento comunale per la gestione del canile/gattile intercomunale, possono svolgere servizio di volontariato anche volontari non appartenenti a specifiche associazioni, solo su attività caratterizzate da rischio basso (si veda l’allegato D).
Il gestore deve provvedere a fornire :
• la formazione relativa agli aspetti cinofili e di relazione con gli animali;
• la formazione ai sensi del D.lgs 81/08.
I volontari sono tenuti all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Il gestore deve concordare l’attività con i volontari medesimi, in base alla scheda allegata E1.
I singoli volontari devono farsi carico delle spese relative ai dispositivi di protezione individuale per quanto riguarda l’abbigliamento e alle calzature, oltre che della propria copertura assicurativa.
3. Volontari associati in Patti di Collaborazione
Ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, i volontari singoli possono aggregarsi in Patti di Collaborazione da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale.
Il gestore deve provvedere a fornire :
• la formazione relativa agli aspetti cinofili e di relazione con gli animali;
• la formazione ai sensi del D.lgs 81/08.
I volontari sono tenuti all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Il gestore deve concordare - congiuntamente con il referente del Patto di Collaborazione - l’attività con i volontari medesimi, in base alle schede allegate E1, E2, E3.
Art. B. 8 – Obblighi del Comune
Sono direttamente a carico del Comune di Bologna le spese relative a: riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, utenze telefoniche, raccolta rifiuti solidi urbani, smaltimento delle spoglie degli animali deceduti all’interno della struttura. Qualsiasi altra spesa per la gestione della struttura è a carico dell'aggiudicataria.
Il Comune di Bologna provvede alla registrazione in anagrafe canina delle cessioni degli animali al canile/gattile da parte dei proprietari.
Il Comune di Bologna si impegna a comunicare, in forma scritta, all'aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione.
Il Comune promuove incontri periodici con l'aggiudicataria, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali.
operatore comunale amministrativo
Un operatore comunale presente in struttura svolge il supporto amministrativo all'aggiudicataria nelle seguenti mansioni :
• registrazione relativa alla movimentazione degli animali;
• aggiornamento delle schede cartacee degli animali presenti in struttura;
• comunicazioni ai Servizi Veterinari dell'Ausl dei numeri relativi alla movimentazione degli animali;
• predisposizione della documentazione per le fasi di audit annuale;
• supporto nei rapporti con la Polizia Giudiziaria, anche per eventuali casi di sequestro.
Art. B. 9 – Controlli
Il Comune di Bologna si riserva di effettuare opportuni controlli, anche attraverso incontri periodici, sopralluoghi sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, sullo svolgimento delle attività, al fine di verificare che gli operatori :
• rispettino i termini della convenzione e dei Regolamenti comunali vigenti;
• rispettino il benessere, le necessità e la dignità degli animali ricoverati;
• assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle adozioni;
• collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile/gattile praticandole
con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.
L'esito di tali controlli – se non conforme – viene di volta in volta verbalizzato.
Prima dell’effettivo inizio della gestione, vengono fissati incontri necessari con l’ufficio comunale competente al fine di chiarire le procedure amministrative in essere all’interno della struttura.
Il Comune di Bologna si riserva ogni potere di indirizzo e controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all’interno del canile/gattile o comunque della documentazione relativa alla attività di gestione della struttura in possesso dell'aggiudicataria; eventuali difformità vengono trattate secondo quanto previsto dall’articolo A.15.
La stazione appaltante si riserva di esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso.
Art. B. 10 – Manutenzione e piano di miglioramento dello standard di qualità
Manutenzione
E’ a carico del Comune di Bologna
• la manutenzione straordinaria dell’immobile normalmente posta a carico del locatore nei contratti di affitto, ai sensi del codice civile;
• la manutenzione straordinaria dei relativi impianti tecnologici presenti nella struttura;
• la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici presenti nella struttura, la gestione della centrale termica, del depuratore e degli estintori portatili,
• le operazioni colturali e di monitoraggio a carico degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario) presenti all’interno della struttura e all’esterno, nell’area di competenza comunale.
• le spese di riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, raccolta rifiuti solidi urbani, smaltimento delle spoglie degli animali deceduti all’interno della struttura, canone telefonico; le spese dell’utenza non devono eccedere rispetto ai trend dei consumi;
• gli interventi di derattizzazione. E’ a carico dell’aggiudicataria :
• la manutenzione ordinaria dell’immobile normalmente posta a carico del conduttore nei contratti di affitto,
• gli spurghi delle reti fognarie, l’approvvigionamento e lo spargimento del sale in caso di neve o ghiaccio e quant’altro non riportato nel comma precedente;
• l’apposita manutenzione alle casette in legno del gattile nuovo, da eseguirsi durante i mesi estivi, mediante messa in opera di appositi impregnanti impermeabilizzanti per le pareti delle casette.
All’inizio del servizio deve essere svolta una verifica, anche mediante verbale di consegna, di quanto presente nella struttura stessa.
In merito alle utenze (gas luce acqua), in caso di consumi anomali e eccezionali, non giustificati, può essere richiesta all’aggiudicataria una giustificazione del maggior consumo. Qualora tale chiarimento non fosse esaustivo, si potrà richiedere una partecipazione alla copertura delle spese aggiuntive.
L'aggiudicataria può effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l’Amministrazione Comunale, previo consenso scritto. In sede di risoluzione o superamento del rapporto negoziale l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il ripristino della situazione in essere al momento della firma del contratto.
L’aggiudicataria ha inoltre il compito di provvedere alla tenuta ed alla custodia dei registri, delle certificazioni e dei documenti relativi ai macchinari, agli impianti installati presso la struttura, nelle modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale, che si riserva in ogni momento di procedere alle opportune verifiche.
Art. B. 11 – Coperture assicurative
L’aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’ attività svolta, ed oggetto dell’appalto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto della
concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a:
• RCT Euro 1.500.000,00 con la specifica che devono intendersi garantiti anche i danni ad animali;
• RCO Euro 1.500.000,00.
La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
• Conduzione dei locali, degli spazi – anche ad uso parcheggio o sosta dei veicoli - delle strutture, attrezzature, beni e quant’altro inerente l’attività, anche se consegnati, compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante e l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari);
• committenza di lavori e/o servizi in genere;
• danni a beni in consegna e/o custodia;
• danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti;
• danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell’appalto;
• danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) che partecipino all’attività oggetto dell’appalto;
• danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
• danni da inquinamento accidentale;
• danno biologico;
• xxxxx non rientranti nella disciplina “INAIL”;
• Clausola di “Buona Fede INAIL”.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. B. 12 – Disposizioni in materia di personale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 26 e 28, deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto.
In relazione allo stato di fatto dei locali e dell'attività, è previsto un sopralluogo obbligatorio per la visione e l’acquisizione di eventuali ulteriori informazioni relative all'immobile e all'attività.
Allegato A : impegni dell’attuale contratto di pulizia, in scadenza al 31.12.2018
Allegato B : impegni dell’attuale contratto di cure veterinarie, in scadenza al 31.10.2018 Allegato C : mappa dei luoghi
Allegato D : definizione delle attività compatibili per il volontariato Xxxxxxxx X (X0, X0, X0) : schede attività al volontariato