Coordinamento Clausole campione

Coordinamento. Le parti concordano di attribuire all'EBITEN le funzioni di coordinamento con riguardo alle integrazioni/modifiche da apportare ai testi dei contratti collettivi già sottoscritti nonché con riguardo al deposito degli stessi presso gli Enti competenti. N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Coordinamento. Indipendentemente da quanto indicato sopra nel requisito dell'autonomia, tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto, ferma restando l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto originariamente convenuto.
Coordinamento. 1. Le Parti contraenti coordinano i loro sforzi nei settori rilevanti per il presente Accordo e, in particolare, riguardo ai criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Accordo e l’integrità dei SSQE delle Parti contraenti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 ed eccessive distorsioni della concorrenza tra i due SSQE collegati.
Coordinamento. 4.1 Le Parti, attraverso i loro rappresentanti/referenti, si coordinano affinché i collaboratori del ta- volo tecnico elaborino strategie comuni e adottino programmi e soluzioni condivisi.
Coordinamento. Le Parti si impegnano a coordinare in buona fede lo sviluppo del contenuto di qualsiasi dichiarazione pubblica e di qualsiasi comunicazione richiesta agli Interessati coinvolti e/o alla/alle Autorità pertinente/i in relazione ad una violazione dei dati personali che coinvolga OCLC o i suoi Sub-responsabili coinvolti, fermo restando che nulla in questa Sezione impedisce ad alcuna delle Parti di adempiere agli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali. Coordination. The Parties agree to coordinate in good faith on developing the content of any related public statements and any required notices to the affected data subjects and/or the relevant Regulator(s) in connection with a Personal Data Breach involving OCLC or its applicable Subprocessors, provided that nothing in this section shall prevent either party from complying with its obligations under Data Protection Laws and Regulations.
Coordinamento. Il coordinamento dei dirigenti, è costituito dai legali rappresentanti o facenti funzione degli enti aderenti al presente Accordo e dal coordinatore della rete “Orienta-Insieme”. È convocato dal coordinatore della rete “Orienta-Insieme”, si esprime sulle iniziative da porre in essere all’inizio dell’anno scolastico; ne indica le forme di monitoraggio, verifica e valutazione; può esprimere gruppi di lavoro allo scopo di progettare le specifiche attività, provvedere alla rilevazione dei risultati ed alla loro valutazione. Il Coordinatore convoca l’Assemblea degli Istituti e degli Enti aderenti almeno due volte all’anno per la programmazione ed il bilancio delle iniziative.
Coordinamento. Le attività della Ditta aggiudicataria saranno coordinate da due responsabili con le seguenti funzioni:
Coordinamento. 1. L’attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, che deve: - accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche; - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; - verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. All’inizio delle attività il suddetto Responsabile predispone di comune accordo con il volontario il programma operativo del progetto da realizzare su apposita modulistica all’uopo predisposta.
Coordinamento. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto risultante nella documentazione di cui al precedente Art. 10. Per tutto quanto, espressamente previsto nel presente contratto, dovesse risultare difforme rispetto ai documenti richiamati, prevale il contenuto del presente contratto.
Coordinamento. Il gestore dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del coordinatore che è individuato nel dott. ……………………………….. Il coordinatore costituirà il referente organizzativo e deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione dei volontari e dell’eventuale personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute. Il gestore non può sostituire il coordinatore se non con l’assenso scritto da parte del comune di Firenze. Nel caso in cui l’amministrazione comunale esprima parere negativo, il gestore s’impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità del soggetto sostituito.