Controversie collettive. Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le XX.XX. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. E’ esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991. Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle XX.XX. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’art. 2, lett. A), del presente CCNL
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Controversie collettive. Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le XX.XX. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. E’ esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge Legge n. 223 del 1991. Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle XX.XX. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’art. 2, lett. A), del presente CCNL.
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Controversie collettive. Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le XX.XX. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. E’ È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991. Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle XX.XX. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’artdall'art. 2, lett. A), del presente CCNLC.C.N.L. B) Conflitti di lavoro.
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