Common use of Contribuzione Clause in Contracts

Contribuzione. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori e in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione: - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese; - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori; - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93; - 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo. L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Appears in 2 contracts

Samples: Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini, Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini

Contribuzione. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori e ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione: - • • 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese; - • • 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori; - • • 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di 1a prima occupazione assunti successivamente al 28.4.9328 aprile 1993; - • • 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. È E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo. L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Appears in 1 contract

Samples: www.prevedi.it

Contribuzione. L'obbligo contributivo in capo ai A favore dei lavoratori e in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,5% da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione: - 1% riferito alla calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, t.f.r. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo previdenza cooperativa. Hanno diritto al contributo a carico delle imprese; - 1azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all'1% riferito alla calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del t.f.r. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico. A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% dal t.f.r. maturando (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFRt.f.r.), con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto. A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del t.f.r. maturando nell'anno. Le contribuzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal mese di presentazione della domanda d'adesione all'azienda. Quota d'iscrizione All'atto del primo versamento contributivo successivo all'adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a previdenza cooperativa, l'azienda versa a titolo di quota d'iscrizione, a carico dei lavoratori; - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'annoproprio carico, l'importo di € 10 per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93; - 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratoriciascun nuovo iscritto. È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo. L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contribuzione. L'obbligo L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori e ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione: - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese; - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori; - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di 1a prima occupazione assunti successivamente al 28.4.9328 aprile 1993; - 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. È E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo. L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo