Oneri contributivi previdenziali Clausole campione

Oneri contributivi previdenziali. In caso di malattia il Fondo malattia rimborserà al datore di lavoro, sempre che lo stesso risulti in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 6 c.c.n.l. secondo le modalità di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, una parte degli oneri contributivi previdenziali (senza indennità connesse) a carico del datore di lavoro e dallo stesso effettivamente versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta al lavoratore a partire dalla data di inizio della malattia stessa ai sensi del precedente comma 1 del presente art. 8 e del successivo art. 9 del presente regolamento. Tale rimborso sarà: - pari al 35% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa compresa tra gli 80 e i 120 giorni; - pari al 45% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa superiore i 120 giorni. Tali oneri contributivi previdenziali saranno rimborsati solo se l'indennità di malattia alla quale sono relativi sarà considerata rimborsabile.
Oneri contributivi previdenziali. La richiesta di rimborso di parte degli oneri contributivi previdenziali deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento. Per la richiesta di rimborso deve utilizzarsi l'apposito stampato (MRR.82) allegato al presente regolamento debitamente compilato e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:
Oneri contributivi previdenziali. Per le esibizioni effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento di contributi della previdenza obbligatoria, in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, non si applicano le disposizioni relative all’assicurazione obbligatoria ex ENPALS di cui al D.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, se la retribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni non supera l’importo di 5.000 euro. La disposizione così stabilita dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 semplifica notevolmente le procedure organizzative delle manifestazioni che sono prevalentemente promosse dai comuni o da comitati ai quali gli stessi concorrono, comporta un’apprezzabile economia di spesa, valutata complessivamente in 15 milioni di euro annui e facilita la partecipazione e le prestazioni operative dei cittadini per queste celebrazioni e spettacoli.
Oneri contributivi previdenziali. La richiesta di rimborso di parte degli oneri contributivi previdenziali deve essere inoltrata dal dato- re di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento. Per la richiesta di rimborso deve utilizzarsi l’apposito stampato (MRR8.2/04) allegato al presente Regolamento debitamente compilato e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione: - copia dei modelli DM10/2 INPS da dove risulti il pagamento degli oneri contributivi riferiti al pe- riodo di malattia. Il diritto al rimborso decade qualora la richiesta, completa della documentazione prescritta, non per- venga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.

Related to Oneri contributivi previdenziali

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).