Common use of Contribuzione Clause in Contracts

Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai contributi a carico della Banca e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive. La misura ordinaria del contributo a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

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Samples: www.cassadiprevidenzamps.it

Contribuzione. Le posizioni La contribuzione al Fondo si realizza attraverso: - un'aliquota dell’ 1% a carico del socio lavoratore; - un'aliquota dell’ 1%. a carico dell’ “Azienda”; - un’aliquota dell’accantonamento annuo del TFR, pari al 2,50 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR, per gli iscritti il cui rapporto di lavoro sia anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93; - l’integrale destinazione della quota di TFR maturando, a decorrere dalla data di iscrizione al Fondo, per gli iscritti di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs 124/93. Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata percentualmente alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. È data facoltà al singolo associato di incrementare l’aliquota di contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella ordinaria dell’1% mediante scaglioni di incremento dello 0,50% sino a raggiungere il massimo del 4%. Lo Statuto regolerà gli effetti temporali delle richieste individuali degli iscritti sono alimentate di variazioni contributive, entro il previsto limite minimo e massimo. Eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle aliquote contributive di cui sopra potranno essere convenute dalle Parti istitutive stipulanti il presente Accordo. La domanda di adesione al Fondo potrà essere presentata all’Azienda direttamente dal lavoratore ovvero tramite il Fondo stesso, le XX.XX firmatarie l’Accordo istitutivo o i Patronati. La qualità di Socio permane anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa. L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dall’ “Azienda” esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di Soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di Soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente. I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, unitamente ai contributi a carico della Banca “Azienda”, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive. La misura ordinaria del contributo a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare gennaio) entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di Amministrazione versamento sarà adottata per l'importo della Cassa e comunicati agli interessatiquota di Trattamento di Fine Rapporto. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi In caso di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione sospensione del rapporto di lavoro mantengono per qualsiasi causa la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo contribuzione a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4del lavoratore e dell’Azienda è commisurata alla eventuale retribuzione percepita; è fatta salva la possibilità per il lavoratore di effettuare, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente il versamento volontario dei contributi, nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Trascorsi 5 anni dall’inizio dell’attività del Fondo, il Socio che abbia maturato almeno 3 anni di contribuzione al Fondo ha facoltà di richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico, secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla Legge. Lo Statuto regolerà le decorrenze della sospensione dell’obbligo contributivo e le modalità di riattivazione della contribuzione. La sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavorolavoratore determina automaticamente la sospensione dell'obbligo contributivo a carico dell'Azienda. L’Azienda comunicherà annualmente al Fondo il monte salari preso a base per il computo delle aliquote retributive. L'Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nel cedolino stipendi. Il Fondo comunicherà, fermo restando almeno una volta l'anno, ad ogni singolo Socio i versamenti effettuati in suo favore. Il Fondo viene finanziato inizialmente attraverso il versamento da parte di Poste Italiane S.p.A. di una somma “una tantum” complessivamente pari ad €. 225.000. Poste Italiane si farà carico delle spese notarili per la costituzione del TFR maturando Fondo nonché della stampa e della distribuzione dello Statuto, della scheda informativa, redatta secondo lo schema generale definito dalla COVIP, unitamente al modulo di adesione al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.La Società, inoltre, sino alla data della prima elezione

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Samples: Accordo Istitutivo Fondoposte

Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della Banca e degli iscritti stessi sottoscrizione del Modulo di Adesione, in attività relazione ai propri obiettivi in termini di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la determinazione parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del T.F.RModulo di Adesione, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutivepuò scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). La misura ordinaria del Il primo contributo a carico della Banca è nell’attualità dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontariContratto e, nella percentuale massima del 15% successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla retribuzione imponibiledata di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. La contribuzione volontariaNon è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato l’Aderente ha la facoltà di continuare modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad alimentare la propria inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentogestione conseguiti.

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Samples: www.eurovita.it

Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai contributi Il contributo può essere corrisposto mediante versamento a carico dell’Aderente, del datore di lavoro o del committente anche attraverso il conferimento del TFR in maturazione. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, la corresponsione del contributo è a loro carico. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, la corresponsione del contributo è attuata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. L’Aderente ha la facoltà di determinare liberamente all’atto della Banca sottoscrizione del modulo di adesione la misura annua della contribuzione e degli iscritti stessi la periodicità di contribuzione. I contributi sono definiti in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutivecifra fissa oppure in percentuale come disposto dal Decreto. La misura ordinaria annua della contribuzione può in ogni caso essere successivamente variata. Per il lavoratore dipendente aderente al presente PIP mediante conferimento del contributo TFR maturando e che risulti iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28/04/1993 ma non iscritto a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito forme di corrispondere apporti contributivi volontariprevidenza complementare al 01/01/2007, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontariaè fissata da accordi o contratti collettivi. In mancanza di tali accordi, previa comunicazione da inoltrare la misura minima di contribuzione è pari al 50% del TFR maturando, con possibilità di incrementi successivi. Il contributo versato dall’Aderente in forma di premio unico ricorrente può essere corrisposto nel corso dell’anno in rate periodiche mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La prima rata di premio unico ricorrente verrà corrisposta all’atto dell’adesione; le rate di premio unico ricorrente successive alla prima dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza delle singole rate. Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l’Aderente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo liberamente determinabile. Ogni versamento determina l’acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell’importo versato. La Compagnia provvede all’investimento dei versamenti come previsto al successivo paragrafo H. della Sezione “Caratteristica della Forma Pensionistica Complementare”. Il pagamento del premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi potrà essere effettuato dall’Aderente tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto mediante: – addebito sul conto corrente per la prima rata di premio e per i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio premi unici aggiuntivi; – R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) per le rate di Amministrazione premio successive. Ai fini della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di lavoro mantengono estinzione del conto corrente presso la posizione individuale accantonataSocietà Collocatrice, non è più dovuto l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all’Aderente stesso le modalità alternative disponibili per il contributo a carico della Bancapagamento dei premi successivi. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) In caso di cessione conferimento del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale TFR da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento dei relativi contributi verrà effettuato mediante bonifico bancario secondo la rateazione scelta dal datore di lavoro stesso. Nel caso in cui l’Aderente sottoscriva una o entrambe le garanzie complementari facoltative di cui al successivo D.4., le modalità di pagamento del TFR maturando al Fondopremio annuo sono quelle indicate alle Condizioni Generali di Contratto Parte II e Parte III. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentoSi precisa che il premio annuo afferente alle suddette garanzie complementari facoltative non può essere finanziato mediante le risorse derivanti dal contributo del TFR.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Definizioni

Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della Banca e degli iscritti stessi sottoscrizione del Modulo di Adesione, in attività relazione ai propri obiettivi in termini di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la determinazione parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del T.F.RModulo di Adesione, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutivepuò scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). La misura ordinaria del Il primo contributo a carico della Banca è nell’attualità dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfeziona- mento del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontariContratto e, nella percentuale massima del 15% successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla retribuzione imponibiledata di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. La contribuzione volontariaNon è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato l’Aderente ha la facoltà di continuare modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad alimentare la propria inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentogestione conseguiti.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto

Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai A fronte delle garanzie prestate nel corso della durata contrattuale la sottoscrizione di Postaprevidenza Valore prevede un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni. Al momento della stipula del contratto l’Aderente sceglie l’ammontare e la periodicità di versamento dei contributi a carico della Banca e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive(mensile o annuale). La misura ordinaria del contributo a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo. Ad ogni ricorrenza annuale e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio un preavviso di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessatialmeno 30 giorni o alla ricorrenza mensile successiva alla richiesta, l’Aderente avrà la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità, per un massimo di due richieste di variazione nel corso di ogni annualità di polizza. In ogni momento l’Aderente potrà sospendere il versamento dei contributi ed eventualmente riprenderli in seguito. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolosuccessivi al primo devono essere versati mediante addebito sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi In caso di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonatacontratto sottoscritto Fuori Sede, non è più dovuto previsto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) pagamento tramite Libretto di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo StatutoRisparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario. In costanza caso di estinzione del rapporto conto BancoPosta o del Libretto di lavoro l’aderente ha facoltà Risparmio Postale, al fine di sospendere consentire la contribuzione prosecuzione del contratto, è consentito il pagamento del contributo tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all’indirizzo dell’Aderente. Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Tali versamenti potranno essere effettuati tramite addebito su Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio Postale o attraverso Assegno bancario/circolare. Per i versamenti aggiuntivi effettuati Fuori Sede, invece, non è consentito il pagamento tramite Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario. In aggiunta a proprio caricoquanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali, l’Aderente potrà richiedere di effettuare i Versamenti Aggiuntivi anche on line, accedendo alla propria area riservata dal sito web www.postevita.it. Il Versamento Aggiuntivo nella modalità on line potrà essere effettuato per un importo non superiore a 5.000,00 € e potrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito su Conto BancoPosta intestato all’Aderente. Tali versamenti aggiuntivi sono corrisposti direttamente alla Compagnia, senza intermediazione. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione è altresì possibile reimpiegare in Postaprevidenza Valore somme derivanti da scadenza o da riscatto di altre polizze in essere con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore Poste Vita S.p.A. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando i flussi TFR. Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di lavoroprevidenza obbligatoria possono, fermo restando in alcuni casi, limitare il versamento del TFR maturando ad una quota dello stesso (vedi sezione: Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare). In questo caso i versamenti avverranno per il tramite del datore di lavoro e dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati attraverso la compilazione di distinta on-line come indicato nel modulo “Informazioni da consegnare al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentoDatore di Lavoro/Impresa”.

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Samples: www.poste.it

Contribuzione. Le posizioni individuali L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli iscritti sono alimentate elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati: per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; per il comparto Sanità: dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2. Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP: la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000; l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999; per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno. Nei casi nei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c). La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico della Banca delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive. La misura ordinaria del contributo a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti norme indicate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Amministrazione. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico. Ai fini dello svolgimento delle attività e comunicati agli interessatidegli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata Le quote contabilizzate dall’Inpdap ai sensi del comma 3 4 del presente articoloarticolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di legge previste per la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi Le parti in sede di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto contrattazione di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentocomparto potranno destinare ulteriori risorse per incrementare le posizioni individuali.

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Samples: www.fpcgil.it

Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Il limite della Banca e degli iscritti stessi in attività deducibilità fiscale è di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive. La misura ordinaria euro 5.164,57 comprensivo della percentuale del contributo del datore di lavoro. Per i soci lavoratori la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall’art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell’assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime. Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall’Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi. L’obbligo della contribuzione a carico dell’impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della Banca è nell’attualità ricezione del 2,5%modulo di adesione da parte del Fondo. A ciascun iscritto è consentito Per le imprese ex-Previcooper i versamenti al Fondo sono effettuati con frequenza mensile; per le imprese ex- Cooperlavoro ed ex-Filcoop i versamenti al Fondo sono effettuati, di corrispondere apporti contributivi norma, con frequenza trimestrale. L’iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione, per cambio lavoro o per pensionamento, può mantenere la posizione presso il Fondo ed anche effettuare versamenti volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo . La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico del datore di lavoropuò essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, fermo restando effettuati cioè per il versamento del TFR maturando tramite dell’azienda. Sul punto si rinvia al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentoRegolamento sulla disciplina della partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito web.

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Samples: Questionario Di Autovalutazione