Contributi previdenziali. 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.
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Samples: Accordo Collettivo, Accordo Collettivo Tra Figc, Lnpb, Aic Ex Art. 4 Della Legge 23 Marzo 1981, N. 91 E Successive Modificazioni, Accordo Collettivo
Contributi previdenziali. 17.1. 21.1 La Società effettuerà agli enti Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge Legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.
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Samples: Accordo Collettivo 2012 2015, Accordo Collettivo 2012 – 2015 Preambolo
Contributi previdenziali. 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatoreCalciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.
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Samples: Accordo Collettivo