Conservazione della documentazione Clausole campione

Conservazione della documentazione. I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC devono essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (DPR n. 445/2000) su supporti comunemente accettati (compresa la corretta conservazione in formato digitale). Devono essere tenuti a disposizione dei soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento. I documenti di carattere amministrativo e contabile afferenti tutte le fasi di realizzazione di un intervento devono essere conservati, a cura sia del Beneficiario sia del Responsabile della Linea di Azione in appositi fascicoli cartacei e/o archivi informatici. L’archiviazione dovrà essere organizzata secondo modalità che consentano l’agevole reperibilità e consultazione dei documenti, nelle forme previste dalla normativa dell’UE e dalla normativa nazionale di riferimento. Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascun intervento cofinanziato, ogni Responsabile di Linea d’Azione, per le attività di propria competenza, deve adottare apposite procedure per la conservazione della documentazione relativa alle spese cofinanziate con il FSC. In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l’unità logica di base, all’interno della quale sono archiviati, in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti, i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza. A titolo indicativo ciascun fascicolo a cura del RLA dovrebbe contenere per ciascun progetto:  una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;  documentazione relativa alla concessione del finanziamento, alle procedure d’appalto e di aggiudicazione espletate dal Beneficiario, alla liquidazione del finanziamento;  documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto;  documentazione contabile (fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente) relativa a spese sostenute e dichiarate dal Beneficiario e a pagamenti effettuati dal REC a titolo di finanziamento, di cui sia data prova dell’avvenuto pagamento;  rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check list di controllo di primo livello, etc.) Risultano allegate al presente manuale i se...
Conservazione della documentazione. È responsabilità dello sperimentatore principale conservare la documentazione relativa alle sperimentazioni (documenti essenziali) in ambienti idonei e per la durata stabilità dalla legislazione vigente, nonché dai regolamenti aziendali in materia.
Conservazione della documentazione. 11.1 Il beneficiario si obbliga, ai fini di quanto previsto dal Regolamento de minimis, a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa, con decorrenza dalla data di conclusione del presente contratto.
Conservazione della documentazione. 1. Il Tesoriere è tenuto ad archiviare e conservare, nel rispetto e secondo la vigente normativa, tutta la documentazione inerente il servizio di tesoreria.
Conservazione della documentazione. L’operatore ha l’obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel presente documento. Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l’operatore ha l’obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dai regolamenti comunitari.
Conservazione della documentazione. 1. Gli obblighi di conservazione e riproduzione degli ordinativi informatici si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), in base a quanto disposto dall’articolo 6 e dall’articolo 8 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ai successivi aggiornamenti tecnici emanati con deliberazione CNIPA 11/2004 e s.m.i.
Conservazione della documentazione. E’ responsabilità dell’Operatore conservare presso la propria sede e rendere disponibile anche ai fini di eventuali controlli da parte degli uffici competenti, tutta la documentazione richiesta nel presente manuale per un periodo di cinque anni dalla data di conclusione del percorso formativo.
Conservazione della documentazione. Le cartelle personali dei ragazzi, contenenti anche dati sensibili, vengono conservate nell’ufficio operatori in armadio, per evitare che possano accedervi persone estranee o i minori stessi. Anche i documenti personali importanti quali diplomi scolastici, permessi di soggiorno, documentazione sanitaria personale, vengono trattenuti presso l’ufficio degli operatori.
Conservazione della documentazione. Tutta la documentazione inerente le prove di analisi effettuate dal LSP e le altre documentazioni di seguito elencate vengono conservate 5 anni e in particolare: Rapporti di prova, Fogli di lavoro, Rapporti di taratura (almeno gli ultimi due), Certificati di taratura (almeno gli ultimi due), Controlli dello stato di taratura, Registrazioni ambientali, Verbali di campionamento, Registrazioni strumentali, Contratti e loro riesami.
Conservazione della documentazione. Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta del CIM4.0 per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.