Consegna ed inizio dei lavori Clausole campione

Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
Consegna ed inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori è regolamentata all’interno dei singoli contratti e per ciascuno di questi avrà pertanto inizio dopo la stipula di un contratto specifico basato sull’accordo quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi dell’art. 154 D.P.R. n. 207/2010, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario. Il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 153, comma 1 D.P.R. n. 207/2010, alla consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. L'Aggiudicatario dovrà predisporre un apposito certificato di attestazione di avvenuto intervento, per i singoli lavori realizzati, nei termini concordati con la Stazione Appaltante. Qualora sorgessero eventuali controversie tra i soggetti interessati sull’esito della prestazione, tale documento sarà ammesso agli atti probatori.
Consegna ed inizio dei lavori. La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro due giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d’urgenza secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo l’affidamento. Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.
Consegna ed inizio dei lavori. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quaranticinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Xxxxx non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.. In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e secondo le modalità previste dagli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. L'Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il quinto giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00 (diconsi Euro centocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 15 a partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Xxxxx e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
Consegna ed inizio dei lavori. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
Consegna ed inizio dei lavori. 14 Art. 15 ‐ SOSPENSIONI E PROROGHE 14 Art. 16 ‐ INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 15 Art. 17 ‐ PENALI 15
Consegna ed inizio dei lavori. L’inizio dei lavori sarà indicato in ogni singolo Ordine di Lavoro. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di commissionare anche prima della stipula del Contratto Operativo, mediante Ordine di Lavoro in urgenza, l’esecuzione di lavori ritenuti necessari e non prorogabili. Alla consegna di ogni cantiere, sarà predisposto un verbale di consegna dei lavori. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. La data di sottoscrizione dell’ultimo verbale parziale fisserà la data legale della consegna dei lavori a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art 5 comma 9 del DM. 49/2018.
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dall' art. 129 del Regolamento.
Consegna ed inizio dei lavori. 1. L’esecuzione della commessa avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Per i motivi d’urgenza di cui all’art.1, la consegna dei lavori avverrà alle ore 9.00 del giorno successivo all’aggiudicazione dell’appalto presso le aree individuate per la realizzazione dell’opera.