Condizioni di operatività della garanzia Clausole campione

Condizioni di operatività della garanzia. L’operatività dell’Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
Condizioni di operatività della garanzia. E’ ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: impianti antigrandine ( reti); sono compresi in garanzia anche: • i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.
Condizioni di operatività della garanzia. La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento. In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia: — la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre; — la garanzia eccesso di pioggia decorre dalle dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 31 agosto.
Condizioni di operatività della garanzia. In ogni caso ai fini dell’operatività della garanzia devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Condizioni di operatività della garanzia. Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015 La garanzia è operante a condizioni che:
Condizioni di operatività della garanzia. Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:  impianti antibrina;  impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche:  i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l’actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;  i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’Assicurato.
Condizioni di operatività della garanzia. Le garanzie colpo di sole, venti sciroccali, per le colture orticole indicate agli art. 44 - 45 - 46 e per il mais possono essere prestate solo per le colture irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.
Condizioni di operatività della garanzia. Nel caso di danni precoci dovuti all’avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 e che abbiano avuto per effetto:
Condizioni di operatività della garanzia. La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento. In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia gelo e brina inizia alle ore 12,00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.
Condizioni di operatività della garanzia. Nel caso di danni precoci da: — eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30 maggio; e che abbiano avuto per effetto — la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure — la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 3,2 piante/mq, la Società, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia. In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. ⮚ PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 Xxxxx. di danno di qualità sul prodotto residuo 0 2 4 6 8 10 12 18 20 Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. ⮚ PRODOTTO MAIS DA SEME La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione. Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo 0 2 4 10 15 20 30 40 50 Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. ⮚ Prodotto mais dolce Percentuale perdita di quantità 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 Coeff. di danno di qualità 0 3 5 15 20 30 40 50 60 sul prodotto residuo Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.