P O L I Z Z A GARANZIE FREQUENZA ED ACCESSORIE
Condizioni di Assicurazione dei prodotti agricoli per i danni da grandine e avversità atmosferiche
P O L I Z Z A
GARANZIE FREQUENZA ED ACCESSORIE
GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE
XXXXXX XXXXXXXXX COLLETTIVI
(Mod. G.F.A./2018-R.A.)
INFORMATIVA - PRIVACY GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA mod. 220059 - ed. 06/2017
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In caso di contrasto fra le condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di seguito riportate e quelle incluse nelle appendici della presente Polizza-Convenzione, scambiata e sottoscritta tra la Società ed il Contraente del quale l’Assicurato è Socio, prevalgono quelle pattuite con le suddette appendici.
IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO NEL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO ANNUALE, DI CUI AL DM RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 N° 162 DEL 12/01/2015 CAPO III GESTIONE DEL RISCHIO ARTT. 11 USQUE 16, IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL PSRN (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE) PER I SOLI EFFETTI PREVISTI DALL’ART. 37 DEL REG. UE 1.305/2013 E DALL’ART. 49 REG. UE 1308/2013 OCM (ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI).
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
ANTERISCHIO
Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del Rischio
APPEZZAMENTO
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all’interno dello stesso Comune
ATTECCHIMENTO
Il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito del trapianto sul terreno, della coltura stessa.
ASSICURAZIONE |
Il contratto di assicurazione. |
ASSICURATO |
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio del Contraente. |
AZIENDA AGRICOLA |
Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l’esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed eventuali successive modifiche). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un’unica entità aziendale. |
BOLLETTINO DI CAMPAGNA
Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE |
— |
L’adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:
— la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
— l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
— le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9, comma 1, del
D.P.R. n. 503/1999;
— tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale, in ottemperanza all’art. 49 del Reg. UE 1308/2013;
— l’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
— la dichiarazione dell’Assicurato della messa a disposizione dei Periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
— per le colture erbacee la data di semina o trapianto.
COLTURA IRRIGUA |
Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione con acqua propria o con acqua in affitto, in terreno classificato con tale indicazione catastale nel piano colturale del fascicolo aziendale. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. |
CONTRAENTE |
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l’assicurazione. |
CONVENZIONE |
Il documento che prova l’assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. |
EMERGENZA |
Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. |
FRANCHIGIA |
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo. |
IMPRENDITORE AGRICOLO |
Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013. |
INDENNIZZO |
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
IRRIGAZIONE |
Pratica colturale mediante la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l’intenzione di fornire la quantità d’acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria. |
LIMITE D’INDENNIZZO
La percentuale del valore assicurato interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA |
Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia. |
PARTITA |
L’appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato nel Certificato di Assicurazione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. |
PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO ANNUALE |
Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all’assicurazione agevolata sull’intero territorio nazionale (P.A.A.A.). |
PAI - PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE |
Allegato del Certificato derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l’anno in corso, relativo al prodotto assicurato. |
PREMIO |
La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
PREZZO |
Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del DM 162 del12/01/2015. |
PRODOTTO |
Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano assicurativo agricolo annuale. |
PRODUZIONE |
Il risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. |
RESA ASSICURATA |
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. |
SCOPERTO |
Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. Espresso in percentuale o cifra fissa, si applica sul danno indennizzabile, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori perché in funzione dell’entità del danno. |
SEMINA |
Operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo. |
SINISTRO |
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ |
Groupama Assicurazioni S.p.A. |
SOCIO |
Vedi Assicurato |
SOGLIA |
Limite del: - 30% di danno per l’uva da vino - 20% di danno per tutti gli altri prodotti risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all’indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente. |
TRAPIANTO |
Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. |
VALORE ASSICURATO |
Il risultato determinato dal prezzo unitario della produzione vegetale assicurata moltiplicato per quantità prodotta. |
VARIETA’ |
Insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. |
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
COLPO DI SOLE |
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori (temperature superiori a 40° centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
ECCESSO DI NEVE |
Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinati sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
ECCESSO DI PIOGGIA |
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km inistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 40 mm nell’arco di 3 ore). |
GRANDINE |
Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi. |
SBALZO TERMICO |
Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 10°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
VENTO FORTE |
Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
VENTO CALDO |
Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda provenienti da direzione sud/est e sud ovest ed aventi una temperatura almeno pari a 40°C, comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali, che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
DATI AGROMETEOROLOGICI |
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra in quanto dovrà essere messo in |
relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alla caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE INSERITI NELLE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
PRODOTTO FRUTTA
DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA
Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:
A) LESIONE
qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine.
MINIMA | è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell’epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm. |
LIEVE | è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm. |
MEDIA | è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm. |
NOTEVOLE | è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm. |
N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell’ondulazione.
B) FREQUENZA DELLE LESIONI
B1) DRUPACEE e ACTINIDIA
Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli | |
QUALCHE | fino a 4 | fino a 3 |
PIÙ’ | da 5 a 9 | da 4 a 7 |
NUMEROSE | oltre 9 | oltre 7 |
B2) POMACEE
Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli |
QUALCHE | fino a 5 | fino a 4 |
PIÙ’ | da 6 a 10 | da 5 a 7 |
NUMEROSE | oltre 10 | oltre 7 |
C) ONDULAZIONE
Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.
TRACCIA | è determinata da non più di una lesione lieve |
LIEVE | la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media |
MEDIA | la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1 /10 ed 1 / 4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole |
NOTEVOLE | La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto |
D) DEFORMAZIONE
Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.
LIEVE | la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; |
MEDIA | la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; |
GRAVE | la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. |
E) FRUTTO DISTRUTTO
E’ quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.
Fermo il disposto dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.
F) LESIONE RIPARATA
E’ quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell’epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
DEFINIZIONI: CACHI - FICHI
Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:
incisioni lievi al mesocarpo | il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo |
incisioni medie al mesocarpo | il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo |
incisioni profonde al mesocarpo | il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo |
Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:
Qualche | da 1 a 3 incisioni |
Più | da 4 a 7 incisioni |
Numerose | oltre 7 incisioni. |
In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l’attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».
Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.
Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.
Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE
⮚ POMACEE
Definizioni e frequenza :
Lesione | ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate |
Lacerazione | ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate |
Svettamento | rottura della cima dell’astone al di sopra dell’ultimo ramo anticipato |
Stroncatura | rottura dell’astone al di sotto dell’ultimo ramo anticipato |
Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all’intera pianta.
Rada | fino a 7 sull’intera pianta. |
Qualche | da 8 fino 12 sull’intera pianta |
Numerose | maggiore di 12 sull’intera pianta |
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
— cm. 50 a cm. 100 per il pero;
— cm. 60 a cm. 110 per il melo.
⮚ DRUPACEE Definizioni e frequenza :
Lesione | ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere minore a cm.1,5 o maggiore a cm,1,5 |
Lacerazione | ferita estesa (di norma ma non necessariamente maggiore a cm.2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate |
Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all’intera pianta.
Rada | fino a 7 sull’intera pianta. |
Qualche | fino 12 sull’intera pianta |
Numerose | maggiore di 12 sull’intera pianta |
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
cm.40 per tutta la lunghezza dell’astone sul pesco.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato, che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate ed al valore assicurato, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali decorre da:
1) per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione;
2) per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve dalle ore
12.00 del sesto giorno successivo a quello della data di notifica;
La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il Prodotto è stato raccolto, salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.
In ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:
- Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore
12.00 del 10 ottobre;
-
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data di notifica indicata nel Certificato di Assicurazione in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 7 - Oggetto della garanzia - La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate, se indicate sul Certificato di Assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 8 – Quantitativi assicurabili - Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica agricola dell’Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’Assicurato attesta altresì che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs del 29/03/2004 n° 102, i certificati di assicurazione sottoscritti riguardano la produzione complessiva aziendale per comune e per prodotto.
L’assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:
• è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano Colturale dell’anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
• è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell’anno se inferiore;
• è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
A tal proposito l’assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:
• tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
• la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno;
• tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
Art. 9 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall’Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Art. 10 - Ispezione dei prodotti assicurati - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.
Art. 11 - Esclusioni - Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.
In particolare la Società non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
b) danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
c) danni causati da formazione di xxxxxxxx;
d) danni causati da innalzamento della falda idrica;
e) danni causati da inondazione;
f) danni causati da incendio;
g) danni verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
h) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
j) xxxxx conseguenti a fitopatie e infestazioni da artropodi;
k) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
m) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
n) danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
o) danni da vento che abbiano provocato l’allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie.
Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.
Art. 12 – Soglia e Franchigia
- Prodotto uva da vino: sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.
- Tutti gli altri prodotti: sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.
Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come di seguito indicato.
a) L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia prevista nella Convenzione e
indicata sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione;
2) per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerasi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due;
3) al verificarsi di una o più delle seguenti avversità: eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
4) in caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate sul Certificato di Assicurazione:
4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%;
4.2) per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.
Qualora una partita assicurata, in fase di accertamento del danno, risulti scomposta in due o più
sottopartite, queste ultime - ai fini dell’applicazione della franchigia - saranno considerate come partite a sé stanti.
Per danni superiori all’aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza, sino al limite di indennizzo, se previsto nella Convenzione.
Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.
Art. 14 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando si verifichi, in una partita o sulla produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta partita o produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul Certificato di Assicurazione.
La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.
Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata.
Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) presentare denuncia alla Società, tramite l’intermediario della stessa autorizzato, entro tre giorni lavorativi per dal verificarsi degli eventi Grandine o Vento Forte o entro 24 ore dal verificarsi di tutti gli altri eventi;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all’indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all’Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera
a);
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati.
f) fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
g) fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno;
h) fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall’art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell’evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.
Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dal diritto all’indennizzo nei confronti dell'Assicurato.
Art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno - L’ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata.
Art. 18 - Mandato del perito - Il perito di cui all'art. 17, deve:
Il perito di cui all'art.17 Modalità per la determinazione del danno deve:
a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 8 Quantitativi assicurabili,e dell’art. 15 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 20
- Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
Art. 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
• per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 18 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.
Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 12 Soglia e Franchigia. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 26 Limite di indennizzo.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo.
Eventuali deduzioni devono essere espresse nell’apposito spazio con la relativa causale e l’indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:
- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato, ancorché entro i limiti della resa media indicata nel P.A.I., è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.
Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell’Assicurato e trasmesso anche al Contraente.
La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 21 Perizia d’appello viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto art. 21 Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax.
Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al tre percento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o, in caso di copertura con soglia minima di danno, pari almeno al 3% della produzione assicurata.
Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - Quantificazione del danno.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.
Art. 21 - Perizia d’appello - L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.
Art. 22 - Norme particolari della perizia d’appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita o produzione per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno ultimo comma.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.
Art. 23 - Modalità della perizia d’appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente assicurazione.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 4 - Rettifiche.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 24 - Anticipata risoluzione del Certificato di Assicurazione - Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione della copertura prevista nel Certificato di Assicurazione a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell’offerta di indennizzo da parte dell’Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il Certificato di Assicurazione si intende risolto.
Art. 25 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri Certificati di Assicurazione stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo Certificato di Assicurazione, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Art. 26 – Limite di indennizzo - Ove previsto nella Convenzione, per ogni avversità atmosferica l’assicurazione è prestata con l’applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita o, nel caso di copertura con soglia minima di danno, della produzione assicurata. Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a se stanti.
I seguenti limiti saranno applicati in sede di calcolo dell’indennizzo indipendentemente dalla franchigia applicata. In caso di garanzia pluririschio, nei danni combinati, il limite verrà applicato alla percentuale di danno dell’evento cui esso è riferito, una volta detratta la franchigia, qualora detta percentuale ecceda ancora tale limite.
Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi |
Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, bietola rossa seme, carote seme, cavolfiori seme, cavoli verza seme, cavolo cappuccio seme, cipolle seme, porri seme, ravanelli seme, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo dell’80% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle nocciole per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle ciliegie per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente al mandorlo per i danni causati da grandine è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita. |
Altre avversità |
Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente alla frutta appartente al gruppo delle pomacee, dell’actinidia a polpa verde e del mandorlo per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Limitatamente alle nocciole ed alle ciliegie per i danni causati da altre avversità è prevista l’applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita. |
Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. |
Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da vento forte è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Per tutte le produzioni erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento, per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento forte, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. |
Tabacco: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole è prevista l’applicazione del limite d’indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. |
Art. 27 - Pagamento dell’indennizzo - Il pagamento dell’indennizzo, deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Convenzione.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
PRODOTTO ASSICURATO
Art. 28 – Oggetto della garanzia - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
La Società si obbliga a indennizzare la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità laddove previsto, del prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla grandine o dalla grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se indicata sul Certificato di Assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:
• eccesso di pioggia
la garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla) per tutte le produzioni arboree dall’allegagione;
per tutti i prodotti in conseguenza della perdita di produzione derivante dalla morte delle pianta per asfissia radicale nonché, per:
a) prodotto frutta: per lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking);
b) prodotto uva da vino: per marcescenza in prossimità della raccolta;
• eccesso di neve
• sbalzo termico
• colpo di sole
• vento forte
• vento caldo
semprechè le avversità atmosferiche assicurate siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Art. 29 – Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati:
— Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione;
— Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione, orientate secondo l’asse più lungo degli stessi e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
— Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell’art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo degli stessi;
— Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
PRODOTTI ARBOREI
PRODOTTO AGRUMI
Art. 30 – Decorrenza e cessazione della garanzia - La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all’anno di stipulazione del Certificato di Assicurazione:
1 giugno | limoni (xxxxx xxxxx); |
1 luglio | arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma; |
1 ottobre | xxxxxx xxxxxx (verdelli). |
La garanzia grandine, fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, termina alle ore 12.00 delle date sottoriportate dell’anno successivo a quello di stipulazione del Certificato di Assicurazione e precisamente:
28 febbraio | per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa varietà “Ciaculli”), kumquat, satsuma; |
31 marzo | per limoni (xxxxx xxxxx); |
30 aprile | per arance, mandarini “Ciaculli”, pompelmi, bergamotti, chinotti; |
31 maggio | per arance varietà “Ovale” e “Valencia” e limoni estivi (verdelli). |
Art. 31 - Per i limoni l’assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell’anno in cui è stato sottoscritto il Certificato di Assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest’ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.
Art. 32 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illesi | 0 |
b) | Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo) | 10 |
c) | Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi | 30 |
d) | Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie | 60 |
e) | Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); | 80 |
g) | frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO FRUTTA
Art. 33 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’allegagione per tutti i prodotti ad eccezione del vento forte per il prodotto “actinidia”, ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 25 ottobre.
Per il prodotto Xxxxxxxx, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto.
Per il prodotto Mandorlo, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 10 settembre.
Art. 34 – Condizioni di operatività della garanzia
E’ ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
impianti antigrandine ( reti); sono compresi in garanzia anche:
• i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.
Art. 36 – Tabelle di liquidazione danni da grandine e vento forte – convenzionale A e B
Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall’Assicurato sul Certificato di Assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno “lesione” riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.
ACTINIDIA: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Fiori (*) e/o frutti illesi;; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale; | 30 | 35 |
c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale | 60 | 65 |
d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; | 80 | 85 |
f) | fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.
Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
EPOCA DEL | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
SINISTRO | <30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
DECADI | COEFFICIENTE DI DANNO | ||||||||
3° MAGGIO | = | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
1° GIUGNO | - | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
2° GIUGNO | - | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
3° GIUGNO | - | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
1° LUGLIO | - | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
2° LUGLIO | - | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
3° LUGLIO | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
1° AGOSTO | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
2° AGOSTO | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3° AGOSTO | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall’epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.
ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SISINE: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq) | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq) | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq) | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq); numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; | 70 | 75 |
f) | frutti abbattuti; frutti Distrutti | 100 | 100 |
MELE: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale | 25 | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 40 | 55 |
d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate;deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; | 70 | 75 |
f) | frutti abbattuti; frutti distrutti | 100 | 100 |
PERE: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime;lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale | 25 | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 50 | 65 |
d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; | 80 | 85 |
f) | frutti abbattuti; frutti distrutti | 100 | 100 |
CACHI: tabella
% danno | ||
a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato;lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all’epicarpo; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale | 20 |
c) | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale | 40 |
d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; | 75 |
f) | frutti distrutti | 100 |
FICHI D’INDIA: tabella
% danno | ||
a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato;incisioni all’epicarpo | 0 |
b) | Incisioni lievi al mesocarpo; | 25 |
c) | Incisioni medie al mesocarpo | 40 |
d) | Incisioni profonde al mesocarpo; incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo; | 65 |
f) | frutti deformati o distrutti | 100 |
Art. 37 – Garanzia eccesso di pioggia sul prodotto Ciliegie
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 28 – Oggetto della garanzia, comma b), la garanzia relativa alla perdita di quantità del prodotto dovuta a spaccatura del frutto (cracking) decorre 15 giorni prima della raccolta.
PRODOTTO OLIVE
Art. 38 – Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’allegagione; in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:
- grandine:
• olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
• olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre;
⮚ OLIVE DA OLIO
Art. 39 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature | 10 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 35 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo; lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; | 60 |
f) | drupe perdute | 100 |
⮚ OLIVE DA TAVOLA
Art. 40 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature | 30 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l’endocarpo; | 60 |
e) | drupe perdute | 100 |
PRODOTTO UVA
Art. 41 – Decorrenza della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme.
⮚ UVA DA VINO
Art. 42 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a eccesso di pioggia come definito al precedente art. 28 – Oggetto della garanzia – punto c), che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Art. 43 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
A parziale modifica dell’art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l’Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telefax o telegramma alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi
dell’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre ché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.
Art. 44 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, a quella di qualità che decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno.
La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:
PERDITA DI QUANTITA’ E QUALITA’
Percentuale perdita di acini danneggiati | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4.50 | 10.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
⮚ UVA DA TAVOLA
Art. 45 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:
a) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
b) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
Art. 46 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all’art. 11 – Esclusioni, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.
Art. 47 - Fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre. A parziale deroga di quanto disciplinato nel presente articolo:
• è stabilita una anticipata cessazione del rischio al 5 settembre per tutte le varietà di uva da tavola sotto teli di plastica (cod. 503);
• per il territorio della Sicilia è stabilita la possibilità di scelta della protrazione del rischio al 15 novembre con maggiorazione del tasso di tutte le varietà di uva da tavola (cod. 603). Resta inteso che qualora alle ore 12,00 del 5 settembre il prodotto dovesse risultare non più coperto da teli, la garanzia cesserà comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.
PRODOTTI ERBACEI
Art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.
Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria
e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione.
La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
Art. 49 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.
Art. 50 - Per i prodotti ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell’art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, il danno deve essere comunicato entro le 24 ore successive.
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)
Art. 51 - Oggetto dell’assicurazione
La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:
EPOCA DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<3 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
DECADI | COEFFICIENTE DI DANNO | ||||||||
1^ GIUGNO | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2^ GIUGNO | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3^ GIUGNO | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1^ LUGLIO | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2^ LUGLIO | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3^ LUGLIO | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
1^ AGOSTO | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2^ AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
3^ AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (SEME)
Art. 52 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio dall’emergenza delle piante e cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.
La data di sfalcio di ciascuna partita deve essere comunicata a mezzo telegramma e/o telefax il giorno stesso dello sfalcio.
Art. 53 - Oggetto dell’assicurazione
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante portaseme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla normativa vigente.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l’indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.
Art. 54. La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.
PRODOTTO CEREALI AUTUNNO VERNINI
Art. 55 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo.
La garanzie vento forte ed eccesso di pioggia cessano per tutti i cereali autunno vernini (grano tenero, grano duro, avena) alle ore 12 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12 del 1° Giugno.
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE
Art. 56 - A deroga dell’art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia, il rischio a carico della Società ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, termina alle ore 12.00 del:
15 settembre | per l’Italia Settentrionale; |
15 ottobre | per l’Italia Centrale; |
15 novembre | per l’Italia Meridionale e le Isole. |
Art. 57 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo | 0 |
b) | Plurime incisioni all’epicarpo | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi | 75 |
f) | Deformazioni molto gravi; frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO COCOMERI E MELONI
Art. 58 - Nel Certificato di Assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Art. 59 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile:
COCOMERI (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni: Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all’epicarpo | 0 |
b) | Incisioni lievi al mesocarpo;deformazioni leggere | 10 |
c) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 30 |
d) | Incisioni profonde al mesocarpo;deformazioni gravi | 75 |
e) | Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 |
COCOMERI varietà Sugar Baby e simili: Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo | 0 |
b) | Incisioni all’epicarpo | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 40 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 80 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
Art. 60 - Fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia termina:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l’Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l’Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l’Italia Centro-Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive: alle ore 12.00 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale.
PRODOTTO FAGIOLI
Art. 61 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
PRODOTTO:
FRAGOLE – FRAGOLONI – FRAGOLONI RIFIORENTI FRAGOLINE DI BOSCO
Art. 62 - A deroga dell’art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all’ art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicato, nel Certificato di Assicurazione, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).
Art. 63 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illesi | 0 |
b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve | 25 |
c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità ; deformazione media | 60 |
d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO:
CAVOLFIORI (Pianta) - INSALATA (Pianta)
PORRO (Pianta)- RADICCHIO (Pianta)
Art. 64 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia:
La garanzia decorre:
- dall’emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque:
- Cavolfiori, alle ore 12.00 del 30 ottobre;
- Insalata, porro e radicchio, alle ore 12.00 del 1 ottobre.
Art. 65. La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.
PRODOTTO:
MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO MAIS DOLCE – MAIS DA SEME
Art. 66 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità
assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.
La Società inoltre indennizza, per il mais da insilaggio, da seme e mais dolce, un danno convenzionale di qualità, a integrazione esclusivamente del danno da grandine, come previsto dai successivi artt. 68 – 70 – 71.
Le garanzie cessano rispettivamente:
1) limitatamente alle avversità grandine e vento forte la garanzie cesseranno rispettivamente:
— per il mais da granella e da granella di qualità:
— alle ore 12.00 del 1 ottobre per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
— alle ore 12.00 del 15 ottobre per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
— per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: alle ore 12.00 del 15 ottobre;
— per il mais dolce: alle ore 12.00 del 1 ottobre;
— per il mais da seme: alle ore 12.00 del 1 ottobre;
2) tutte le altre avversità cesseranno rispettivamente
— per il mais da granella e da granella di qualità tutte le altre garanzie cessano:
— alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
— alle ore 12.00 del 31 agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
— per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: alle ore 12.00 del 20 agosto;
— per il mais dolce: alle ore 12.00 del 15 agosto;
— per il mais da seme: alle ore 12.00 del 25 agosto;
Art. 67 – Condizioni di operatività della garanzia
Nel caso di danni precoci da:
— eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30 maggio;
e che abbiano avuto per effetto
— la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
— la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,
la Società, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
⮚ PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO
Art. 68 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Xxxxx. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
⮚ PRODOTTO MAIS DA SEME
Art. 69 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell’incrocio, ed è estesa al danno di qualità.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.
Art. 70 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
⮚ Prodotto mais dolce
Art. 71 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” ed è estesa al danno di qualità - riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi - la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti
riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
PRODOTTO MELANZANE
Art. 72 – Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e frutti illesi; | 0 |
b) | Incisioni all’epicarpo | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi | 75 |
f) | Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso - a parziale deroga dell’art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:
Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) |
100 | I - 20 | 20 |
120 | II - 30 | 50 |
135 | III - 30 | 80 |
150 | IV - 20 | 100 |
(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia la garanzia grandine cessa comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre. Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.
PRODOTTO PEPERONI
Art. 73 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti | 0 |
b) | Percosse all’esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati | 15 |
c) | Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati | 35 |
d) | Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso | 60 |
e) | Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, a parziale deroga dell’art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue e comunque a partire dalle ore 12.00 del 10 novembre:
Giorni dal trapianto | Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) | ||
normale (**) | tardivo (**) | normale (**) | tardivo (**) | |
110 | 20 | 10 | 20 | 10 |
130 | 30 | 20 | 50 | 30 |
140 | 30 | 20 | 80 | 50 |
150 | 20 | 25 | 100 | 75 |
160 | 0 | 25 | 0 | 100 |
(* ) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.
(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia la garanzia grandine cessa comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre. Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.
PRODOTTO PISELLI
Art. 74 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
PRODOTTO POMODORI
Art. 75 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio:
1) all’emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
— 05 aprile per l’Italia Settentrionale;
— 01 aprile per l’Italia Centro Meridionale e Insulare.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine cessa:
— per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 5 settembre;
— per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 settembre;
Per le tutte le altre garanzie cessa al:
— per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 20 agosto;
— per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 settembre;
Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 76 – Delimitazione della garanzia e Limite di indennizzo
Nel caso di danni da eccesso di pioggia, qualora la garanzia risulti assicurata, che si siano verificati entro 20 giorni dall’epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:
a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2 , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
c) la Società, su richiesta dell’Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell’area interessata dall’evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi ) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo
rurale della Regione, ecc.), compresa l’area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.
In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno che precede.
PRODOTTO POMODORI DA INDUSTRIA
Art. 77 - La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
POMODORI DA PELATI: Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo | 10 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 30 |
d) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 60 |
e) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi | 80 |
f) | Fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE: Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo | 10 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 25 |
d) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 50 |
e) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi | 70 |
f) | Fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
PRODOTTO POMODORI DA CONSUMO FRESCO
Art. 78 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo | 15 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo | 40 |
d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 65 |
e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 80 |
f) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
PRODOTTO RISO
Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia per le avversità vento forte ha inizio dall’emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio. La garanzie grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 30 ottobre. Per tutte le altre avversità la cessazione della garanzia è alle ore 12.00 del 30 settembre.
PRODOTTO:
SEME DI PIANTE ORTENSI
(CAROTE – CAVOLFIORI – CAVOLI VERZA – CAVOLI XXXXXXXXX XXXXXXX – PORRI – XXXXXXXXX – BIETOLA ROSSA)
Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio:
- dall’emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. La garanzia cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.
Art. 81. La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.
PRODOTTO TABACCO
Art. 82 - Oggetto dell’assicurazione e cessazione della garanzia
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2848/98 del 22/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Art. 83 - Condizioni di operatività della garanzia
La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento.
In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia:
— la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre;
— la garanzia eccesso di pioggia decorre dalle dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 31 agosto.
Art. 84 - Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive cinque foglie basali, sono:
a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell’eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.
In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.
La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
— alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
— alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
— le foglie con parti asportate o da ritenersi tali, fino al 15% sono da considerarsi illese.
Art. 85 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell’art. 84 primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.
Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.
Art. 86 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.
Art. 87 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.
PRODOTTO CIPOLLE IN PIENO CAMPO (BULBO) AGLIO IN PIENO CAMPO (BULBO)
Art. 88 - La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall’emergenza. Limitatamente alle garanzie grandine ed eccesso di pioggia la copertura è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i 6 giorni successivi a quello della raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso della raccolta.
PRODOTTI VIVAI
PRODOTTO VIVAI DI VITE
(BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)
Art. 89 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.
Art. 90 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 91 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 92 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili | 0 |
b) | Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili | 25 |
c) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili | 40 |
d) | Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale | 70 |
e) | Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale | 100 |
f) | Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale | 100 |
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
— rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
— mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.
Art. 93 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)
Art. 94 - Fermo quanto previsto dall’art. 7 - Oggetto della garanzia, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 95 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
— della varietà;
— dell’età;
— della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
— del numero dei ceppi.
Art. 96 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.
Art. 97 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio | 0 |
b) | Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 30 |
c) | Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo | 55 |
d) | Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 75 |
e) | Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio | 100 |
PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE
Art. 98 – La garanzia riguarda i nesti (gemme ed internodo) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.
La garanzia ha inizio dalle ore 12,00 del 1° giugno e cessa alla defogliazione dell’impianto e comunque alle ore 12,00 del 15 novembre.
Previa maggiorazione di tariffa del 15% ed inserimento in polizza di apposita clausola la garanzia viene anticipata alla schiusa delle gemme.
Il danno è valutato considerando perduti i nesti con lesioni che abbiano prodotto l’accecamento della gemma e quelle non ottenibili a seguito di stroncamento del tralcio.
La descrizione del rischio deve essere completata con l’indicazione della varietà, età e forma di allevamento (a scorrimento o con sostegno) dell’impianto e con la precisazione del numero delle ceppaie.
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE, VIVAI PIANTE DI OLIVO)
Art. 99 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d’innesto per l’impianto frutticolo ed olivicolo.
Art. 100 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore
12.00 del 15 novembre.
Art. 101 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE: Tabella
% danno | ||
a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l’epidermide | 0 |
b) | Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5 |
15 | ||
c) | Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5 | 30 |
d) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni – Piante svettate | 50 |
e) | Piante con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione. | 70 |
f) | Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate. | 100 |
VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE: Tabella
% danno | ||
a) | Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5 | 0 |
b) | Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5 | 10 |
c) | Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5 | 20 |
d) | Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5 | 30 |
e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione | 60 |
f) | Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all’astone in particolare sotto alla linea d’impalco (inferiore a cm 50). | 100 |
VIVAI PIANTE DI OLIVE: Tabella
% danno | ||
a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide | 0 |
b) | Xxxxxx con lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate | 10 |
c) | Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate | 30 |
d) | Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed xxxxxx gravemente compromessi nel loro normale accrescimento | 65 |
e) | Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
Art. 102 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, essa ha inizio:
- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,
e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 103 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
⮚ VIVAIO DI UN ANNO:
Tabella
% danno | ||
a) | Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base | 30 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 65 |
d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base | 100 |
⮚ VIVAIO DI DUE ANNI:
Tabella
% danno | ||
a) | Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno | 40 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 70 |
d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)
Art. 104 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto. Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.
Art. 105 - Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l’indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.
Art. 106 - A deroga di quanto previsto all'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti | 0 |
b) | Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni | 15 |
c) | Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni | 30 |
d) | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell’anno | 60 |
e) | Piante perdute | 100 |