Decorrenza e cessazione della garanzia Clausole campione

Decorrenza e cessazione della garanzia. Le garanzie, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, hanno inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione ad eccezione dell’avversità Gelo e Brina che decorrono dalla schiusa delle gemme. Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per i prodotti Noci e Xxxxxxxx fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano rispettivamente - grandine: • olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre; • olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre; - vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre; - alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre; - Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio; ⮚ OLIVE DA OLIO Tabella
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile Limitatamente all’avversità siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. e cessa: Le garanzie cessano rispettivamente:
Decorrenza e cessazione della garanzia. Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione. Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio:
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza. Limitatamente all’avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa: • all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l’evento compreso tra il 7° e l’8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h); • alla maturazione del prodotto per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).
Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme.
Decorrenza e cessazione della garanzia. Con riferimento all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità gelo e brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.