Common use of Conciliazione delle controversie Clause in Contracts

Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx rivolgendosi all’organismo ADR WINDTRE - Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie Ga- ranzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx www.windtregroup.it/footer/ADR rivolgendosi all’organismo ADR WINDTRE - Wind Tre Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie Ga- ranzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche mo- difiche ed integrazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso at- traverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/XXX rivolgendosi all’organismo ADR WINDTRE - Wind Tre Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso at- traverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/XXX rivolgendosi all’organismo ADR WINDTRE - Wind Tre Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie Ga- ranzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/XXX rivolgendosi all’organismo ADR WINDTRE - Wind Tre Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie Ga- ranzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competentecompeten- te, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche mo- difiche ed integrazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso at- traverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/XXX rivolgendosi all’organismo ADR WINDTRE - Wind Tre Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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Conciliazione delle controversie. Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale giuri- sdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l.249/1997 l.24R/1RR7 e della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza. In alternativaalterna- tiva, il Cliente ha la facoltà di attivare la procedura di conciliazione accessibile attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx rivolgendosi rivolgen- dosi all’organismo ADR WINDTRE Wind Tre - Associazione dei Consumatori iscritto all’elenco di cui alla Delibera 661/15/CONS, nonché di esperire un tentativo di conciliazione con- ciliazione dinanzi agli altri organismi ADR richiamati dalla Delibera 203/18/CONS e dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e UNIONCAMERE.

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