Common use of Comunicazioni periodiche alla clientela Clause in Contracts

Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore. Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza. Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2.

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Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, elettronico alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 2320, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore. Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza. Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 2320, comma 2.

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Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronicoelettronico prescelto, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativacomunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore. Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza i Servizi Online – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanzai Servizi Online. Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2.

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Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore. Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza. Mod. 660005 - 01.2023 Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2.

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Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativacomunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 2313, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore. Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza in modalità informativa – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza. Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 2313, comma 2.

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